15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/68


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che modifica la decisione 1999/120/CE con riguardo all'inclusione di uno stabilimento dell’Albania negli elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare involucri di origine animale

[notificata con il numero C(2005) 2657]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/506/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/120/CE della Commissione, del 27 gennaio 1999, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale (2) stabilisce elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali le importazioni di involucri di origine animale sono autorizzate dagli Stati membri.

(2)

L'Albania ha comunicato il nome di uno stabilimento che produce involucri d’origine animale la cui conformità alle disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(3)

Tale stabilimento va pertanto inserito negli elenchi di cui alla decisione 1999/120/CE.

(4)

Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco nello stabilimento in questione, le rispettive importazioni non possono beneficiare dei controlli materiali ridotti a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).

(5)

La decisione 1999/120/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 1999/120/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 22 luglio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33) rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato è aggiunto il testo seguente:

«País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1.

Esclusi gli intestini, dal duodeno al retto, di bovini di tutte le età o i prodotti da essi derivati, come previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001. Tale esclusione non è applicata ai prodotti derivati da animali nati, allevati e macellati in Argentina, Australia, Brasile, Cile, Costa Rica, Nuova Zelanda, Nicaragua, Panama, Paraguay e Uruguay.»