14.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/109


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2005

recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne l'Algeria, le Bahamas e Grenada

[notificata con il numero C(2005) 2551]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/501/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (2), elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della citata decisione elenca i nomi dei paesi e dei territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (3), mentre la parte II di detto allegato elenca i paesi e i territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2)

Le decisioni della Commissione 2005/498/CE (4), 2005/499/CE (5) e 2005/500/CE (6) stabiliscono condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Algeria, dalle Bahamas e da Grenada. Questi paesi dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco che figura nella parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE.

(3)

A fini di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente gli elenchi in questione.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 97/296/CE.

(5)

La decisione dovrebbe applicarsi dalla stessa data stabilita per le decisioni 2005/498/CE, 2005/499/CE e 2005/500/CE in relazione alle importazioni di prodotti della pesca provenienti dall'Algeria, dalle Bahamas e da Grenada.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 agosto 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(2)  GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/219/CE (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 55).

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  Cfr. pag. 92 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. pag. 99 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I.   Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE

 

AE — Emirati Arabi Uniti

 

AG — Antigua e Barbuda

 

AL — Albania

 

AN — Antille Olandesi

 

AR — Argentina

 

AU — Australia

 

BD — Bangladesh

 

BG — Bulgaria

 

BR — Brasile

 

BS — Bahamas

 

BZ — Belize

 

CA — Canada

 

CH — Svizzera

 

CI — Costa d'Avorio

 

CL — Cile

 

CN — Cina

 

CO — Colombia

 

CR — Costa Rica

 

CS — Serbia e Montenegro (1)

 

CU — Cuba

 

CV — Capo Verde

 

DZ — Algeria

 

EC — Ecuador

 

EG — Egitto

 

FK — Isole Falkland

 

GA — Gabon

 

GD — Grenada

 

GH — Ghana

 

GL — Groenlandia

 

GM — Gambia

 

GN — Guinea

 

GT — Guatemala

 

GY — Guiana

 

HK — Hong Kong

 

HN — Honduras

 

HR — Croazia

 

ID — Indonesia

 

IN — India

 

IR — Iran

 

JM — Giamaica

 

JP — Giappone

 

KE — Kenya

 

KR — Corea del Sud

 

KZ — Kazakstan

 

LK — Sri Lanka

 

MA — Marocco

 

MG — Madagascar

 

MR — Mauritania

 

MU — Maurizio

 

MV — Maldive

 

MX — Messico

 

MY — Malaysia

 

MZ — Mozambico

 

NA — Namibia

 

NC — Nuova Caledonia

 

NG — Nigeria

 

NI — Nicaragua

 

NZ — Nuova Zelanda

 

OM — Oman

 

PA — Panama

 

PE — Perù

 

PG — Papua Nuova Guinea

 

PH — Filippine

 

PF — Polinesia Francese

 

PM — St Pierre e Miquelon

 

PK — Pakistan

 

RO — Romania

 

RU — Russia

 

SA — Arabia Saudita

 

SC — Seicelle

 

SG — Singapore

 

SN — Senegal

 

SR — Suriname

 

SV — El Salvador

 

TH — Thailandia

 

TN — Tunisia

 

TR — Turchia

 

TW — Taiwan

 

TZ — Tanzania

 

UG — Uganda

 

UY — Uruguay

 

VE — Venezuela

 

VN — Vietnam

 

YE — Yemen

 

YT — Mayotte

 

ZA — Sud Africa

 

ZW — Zimbabwe.

II.   Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

 

AM — Armenia (2)

 

AO — Angola

 

AZ — Azerbaigian (3)

 

BJ — Benin

 

BY — Bielorussia

 

CG — Repubblica del Congo (4)

 

CM — Camerun

 

ER — Eritrea

 

FJ — Figi

 

IL — Israele

 

MM — Myanmar

 

SB — Isole Salomone

 

SH — Sant'Elena

 

TG — Togo

 

US — Stati Uniti d'America.


(1)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  Autorizzazione unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto.

(3)  Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale.

(4)  Autorizzazione unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.»