14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/84 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2005
recante modifica della decisione 97/757/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario
[notificata con il numero C(2005) 2513]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/496/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo quanto stabilito dalla decisione 97/757/CE della Commissione (2), la «Direction des Services vétérinaires (DSV) du Ministère de l'Elevage» è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE. |
(2) |
A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione malgascia, l'autorità competente è ora la «Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)». |
(3) |
Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente. |
(4) |
La DSAPS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva. |
(5) |
Occorre pertanto modificare la decisione 97/757/CE. |
(6) |
È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da disporre del periodo di transizione necessario. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 97/757/CE è così modificata:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La “Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)” è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.» |
2) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Madagascar devono soddisfare le seguenti condizioni:
|
3) |
All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSAPS-MAEP, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.» |
4) |
L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.
ALLEGATO
«ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti dal Madagascar e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma