1.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/67


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE

(2005/476/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità europea ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della CE.

(2)

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio), e con l’India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

(4)

Gli accordi conclusi con l’India e con il Pakistan sono stati approvati a nome della Comunità con decisioni 2004/617/CE (1) e 2004/618/CE del Consiglio (2) rispettivamente. Il nuovo dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) e al riso lavorato (codice NC 1006 30) è stato fissato con decisione 2004/619/CE del Consiglio (3).

(5)

La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America; occorre pertanto approvare l’accordo.

(6)

Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (4), occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento e ad adottare misure d’applicazione.

(7)

Per gli stessi motivi, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 2006 anche le corrispondenti deroghe contenute nelle decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE.

(8)

Ai fini della certezza giuridica, è opportuno precisare che l’autorizzazione data alla Commissione nelle decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE ad adottare deroghe temporanee al regolamento (CE) n. 1785/2003 per attuare gli accordi in causa comprende anche l’autorizzazione ad adottare misure d’applicazione dettagliate.

(9)

Le misure necessarie per l’applicazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o marzo 2005.

2.   Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 2 della decisione 2004/617/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.

2.   Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»

Articolo 4

L’articolo 2 della decisione 2004/618/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.

2.   Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.»

Articolo 5

All’articolo 2 della decisione 2004/619/CE, la data del 30 giugno 2005 è sostituita dalla data del 30 giugno 2006.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità (7).

Fatto a Lussemburgo, addi 21 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17.

(2)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23.

(3)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 29.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU L 270, del 21.10.2003, pag. 78.

(7)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


TRADUZIONE

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio

Signor …,

In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d’America, la CE è d'accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Dazio applicato a determinati tipi di riso semigreggio (codice NC 1006 20)

1.   La CE applica un dazio a determinati tipi di riso semigreggio, conformemente ai punti da 2 a 7.

2.   Livello annuale di riferimento delle importazioni

a)

Prima campagna di commercializzazione: per la prima campagna di commercializzazione che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo (1o settembre 2004-31 agosto 2005), il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali di riso semigreggio nella CE-25, di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne 1o settembre 1999-31 agosto 2000, 1o settembre 2000-31 agosto 2001 e 1o settembre 2001-31 agosto 2002, diminuito delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25 e maggiorato del 10 % (cioè 431 678 mt).

b)

Aumento nelle campagne di commercializzazione successive: per ciascuna delle campagne 2005/06, 2006/07 e 2007/08, il livello annuale di riferimento delle importazioni viene aumentato di 6 000 t/anno rispetto alla campagna precedente. Al più tardi 90 giorni prima della fine della campagna di commercializzazione 1o settembre 2007-31 agosto 2008, le due parti avviano consultazioni sull’aumento annuale per le campagne successive, tenendo conto dell’andamento del mercato comunitario del riso, segnatamente per quanto riguarda il consumo, e concordano l’aumento annuale al più tardi il 31 agosto 2008.

3.   Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 50 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 2; per la prima campagna di commercializzazione, questo livello è fissato a 215 839 mt.

4.   Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso sono inferiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè meno di 183 463 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 30 EUR/mt;

b)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè più di 248 215 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 65 EUR/mt;

c)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso si collocano all’interno di una forchetta del 15 % (incluso) in più o in meno rispetto al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè tra 183 463 e 248 215 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 42,5 EUR/mt.

Ai fini delle lettere da a) a c), per importazioni effettive di riso semigreggio si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice NC 1006 20, di qualsiasi origine, diminuite delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25.

5.   Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono inferiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè meno di 366 926 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 30 EUR/mt;

b)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè più di 496 430 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 65 EUR/mt;

c)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa si collocano all’interno di una forchetta del 15 % (incluso) in più o in meno rispetto al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè tra 366 926 e 496 430 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 42,5 EUR/mt.

Ai fini delle lettere da a) a c), per importazioni effettive di riso semigreggio si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice NC 1006 20, di qualsiasi origine, diminuite delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25.

6.   Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 4 e 5 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

7.   Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

8.   Consultazione: su richiesta di una delle parti, queste ultime procedono, entro 30 giorni dal ricevimento di una siffatta richiesta, a consultarsi sulle materie disciplinate dal presente accordo.

9.   Se le parti non riescono a risolvere i problemi oggetto della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, gli Stati Uniti possono notificare per iscritto alla CE la loro intenzione di esercitare i propri diritti in virtù dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), del GATT 1994, conformemente a quanto previsto al punto 10, e la CE può notificare per iscritto agli Stati Uniti la propria intenzione di recedere dal presente accordo, conformemente a quanto previsto al punto 11.

10.   Proroga del termine per l’esercizio di diritti in virtù dell’articolo XXVIII del GATT 1994:

a)

Le parti convengono che il termine per il ritiro di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), è prorogato. Di conseguenza, gli Stati Uniti possono esercitare il loro diritto di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di 30 giorni per la notifica scritta alla CE della loro intenzione di esercitare i propri diritti, e la CE non potrà impedire agli Stati Uniti di adottare misure conformemente all’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), adducendo come motivo il fatto che il termine previsto è scaduto.

b)

Fermo restando la lettera a), gli Stati Uniti non possono esercitare il loro diritto di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti senza avere richiesto una consultazione e presentato una notifica conformemente al punto 9 del presente accordo. Se la CE decide di recedere dall’accordo, gli Stati Uniti sono autorizzati a esercitare i loro diritti in virtù dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), con effetto immediato.

11.   La CE non può recedere dal presente accordo se non ha richiesto una consultazione e presentato una notifica conformemente al punto 9 del presente accordo. La CE può recedere dall’accordo in qualsiasi momento dopo la scadenza dei 30 giorni dalla notifica di cui al punto 9. Se gli Stati Uniti ritirano concessioni conformemente al punto 10, la CE è autorizzata a recedere dal presente accordo con effetto immediato.

12.   Fatte salve le disposizioni di cui al punto 10, il presente accordo non pregiudica i diritti della CE a contestare eventuali ritiri di concessioni da parte degli Stati Uniti qualora ritenga che questi siano incompatibili con l’articolo XXVIII del GATT 1994 o con altre disposizioni pertinenti dell’accordo OMC.

13.   La CE e gli Stati Uniti si consultano a vicenda e cooperano affinché il Consiglio generale dell’OMC approvi la proroga del termine per il ritiro di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a).

14.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. La CE ritiene che il presente accordo non debba costituire un precedente per eventuali futuri negoziati relativi all’articolo XXVIII.

15.   Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o marzo 2005. A tal fine la CE predispone le procedure interne necessarie ad assicurare l’attuazione del punto 4 per le importazioni di riso semigreggio effettuate tra il 1o marzo 2005 e il 31 agosto 2005.

Le sarei grato se volesse confermare l’accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Signor …,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In esito ai negoziati tra la Comunità europea (CE) e gli Stati Uniti d’America, la CE è d’accordo sulle conclusioni riportate qui di seguito.

Dazio applicato a determinati tipi di riso semigreggio (codice NC 1006 20)

1.   La CE applica un dazio a determinati tipi di riso semigreggio, conformemente ai punti da 2 a 7.

2.   Livello annuale di riferimento delle importazioni

a)

Prima campagna di commercializzazione: per la prima campagna di commercializzazione che rientra nell’ambito di applicazione del presente accordo (1o settembre 2004-31 agosto 2005), il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali di riso semigreggio nella CE-25, di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne 1o settembre 1999-31 agosto 2000, 1o settembre 2000-31 agosto 2001 e 1o settembre 2001-31 agosto 2002, diminuito delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25 e maggiorato del 10 % (cioè 431 678 mt).

b)

Aumento nelle campagne di commercializzazione successive: per ciascuna delle campagne 2005/06, 2006/07 e 2007/08, il livello annuale di riferimento delle importazioni viene aumentato di 6 000 t/anno rispetto alla campagna precedente. Al più tardi 90 giorni prima della fine della campagna di commercializzazione 1o settembre 2007-31 agosto 2008, le due parti avviano consultazioni sull’aumento annuale per le campagne successive, tenendo conto dell’andamento del mercato comunitario del riso, segnatamente per quanto riguarda il consumo, e concordano l’aumento annuale al più tardi il 31 agosto 2008.

3.   Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 50 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 2; per la prima campagna di commercializzazione, questo livello è fissato a 215 839 mt.

4.   Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso sono inferiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè meno di 183 463 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 30 EUR/mt;

b)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè più di 248 215 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 65 EUR/mt;

c)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante il semestre trascorso si collocano all’interno di una forchetta del 15 % (incluso) in più o in meno rispetto al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 3 (cioè tra 183 463 e 248 215 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 42,5 EUR/mt.

Ai fini delle lettere da a) a c), per importazioni effettive di riso semigreggio si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice NC 1006 20, di qualsiasi origine, diminuite delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25.

5.   Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono inferiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè meno di 366 926 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 30 EUR/mt;

b)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè più di 496 430 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 65 EUR/mt;

c)

se le importazioni effettive di riso semigreggio durante la campagna di commercializzazione trascorsa si collocano all’interno di una forchetta del 15 % (incluso) in più o in meno rispetto al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al punto 2 (cioè tra 366 926 e 496 430 mt per la prima campagna di commercializzazione), la CE applica un dazio di 42,5 EUR/mt.

Ai fini delle lettere da a) a c), per importazioni effettive di riso semigreggio si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice NC 1006 20, di qualsiasi origine, diminuite delle importazioni di riso semigreggio Basmati nella CE-25.

6.   Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 4 e 5 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

7.   Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

8.   Consultazione: su richiesta di una delle parti, queste ultime procedono, entro 30 giorni dal ricevimento di una siffatta richiesta, a consultarsi sulle materie disciplinate dal presente accordo.

9.   Se le parti non riescono a risolvere i problemi oggetto della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, gli Stati Uniti possono notificare per iscritto alla CE la loro intenzione di esercitare i propri diritti in virtù dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), del GATT 1994, conformemente a quanto previsto al punto 10, e la CE può notificare per iscritto agli Stati Uniti la propria intenzione di recedere dal presente accordo, conformemente a quanto previsto al punto 11.

10.   Proroga del termine per l’esercizio di diritti in virtù dell’articolo XXVIII del GATT 1994:

a)

Le parti convengono che il termine per il ritiro di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), è prorogato. Di conseguenza, gli Stati Uniti possono esercitare il loro diritto di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di 30 giorni per la notifica scritta alla CE della loro intenzione di esercitare i propri diritti, e la CE non potrà impedire agli Stati Uniti di adottare misure conformemente all’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), adducendo come motivo il fatto che il termine previsto è scaduto.

b)

Fermo restando la lettera a), gli Stati Uniti non possono esercitare il loro diritto di ritirare concessioni sostanzialmente equivalenti senza avere richiesto una consultazione e presentato una notifica conformemente al punto 9 del presente accordo. Se la CE decide di recedere dall’accordo, gli Stati Uniti sono autorizzati a esercitare i loro diritti in virtù dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a), con effetto immediato.

11.   La CE non può recedere dal presente accordo se non ha richiesto una consultazione e presentato una notifica conformemente al punto 9 del presente accordo. La CE può recedere dall’accordo in qualsiasi momento dopo la scadenza dei 30 giorni dalla notifica di cui al punto 9. Se gli Stati Uniti ritirano concessioni conformemente al punto 10, la CE è autorizzata a recedere dal presente accordo con effetto immediato.

12.   Fatte salve le disposizioni di cui al punto 10, il presente accordo non pregiudica i diritti della CE a contestare eventuali ritiri di concessioni da parte degli Stati Uniti qualora ritenga che questi siano incompatibili con l’articolo XXVIII del GATT 1994 o con altre disposizioni pertinenti dell’accordo OMC.

13.   La CE e gli Stati Uniti si consultano a vicenda e cooperano affinché il Consiglio generale dell’OMC approvi la proroga del termine per il ritiro di concessioni sostanzialmente equivalenti ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 3, lettera a).

14.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. La CE ritiene che il presente accordo non debba costituire un precedente per eventuali futuri negoziati relativi all’articolo XXVIII.

15.   Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o marzo 2005. A tal fine la CE predispone le procedure interne necessarie ad assicurare l’attuazione del punto 4 per le importazioni di riso semigreggio effettuate tra il 1o marzo 2005 e il 31 agosto 2005.»

Mi pregio confermare l’accordo degli Stati Uniti d’America sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Per gli Stati Uniti d’America