25.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2004

sul regime di aiuti al quale la Svezia ha dato attuazione, concedendo un’esenzione dalla tassa sull’energia nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2004

[notificata con il numero C(2004) 2210]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/468/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera dell’11 giugno 2003, la Commissione ha informato la Svezia di aver deciso d’iniziare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, riguardo all’esenzione dalla tassa sull’energia da essa concessa alle imprese dell’industria manifatturiera.

(2)

Con lettera del 9 luglio 2003, protocollata presso la Commissione alla medesima data (con il numero A/34842), la Svezia ha presentato le sue osservazioni sull’inizio della procedura.

(3)

La decisione della Commissione d’iniziare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2003 (2). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare le loro osservazioni riguardo all’aiuto in questione.

(4)

Il 29 settembre 2003 la Commissione ha ricevuto osservazioni della Confindustria svedese (di seguito «Svenskt Näringsliv»).

(5)

Le osservazioni della Svenskt Näringsliv sono state ricevute entro il termine stabilito (3). La Commissione le ha trasmesse al governo svedese, dandogli la possibilità di commentarle. La Svezia non ha inviato nessun commento.

II.   DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA MISURA

(6)

La legge sulla tassazione dell’energia è entrata in vigore in Svezia nel 1957. A norma di tale legge, la tassa sull’energia si applica ai combustibili fossili e all’elettricità. Questa tassa ha effetti positivi sulla gestione dell’ambiente, in termini di risparmio e di efficienza dell’energia.

(7)

Sono soggetti alla tassa sull’elettricità, in misura integrale, i nuclei familiari, le imprese del settore dei servizi e anche le imprese manifatturiere per quanto riguarda l’elettricità impiegata per il riscaldamento, non utilizzata nei processi di produzione.

(8)

A norma del capitolo 11, articolo 3, della legge sulla tassazione dell’energia, è integralmente esente dall’imposta l’energia utilizzata nei processi industriali di produzione (NACE rev. 1, sezioni C e D) (4). Nella sua forma attuale, l’esenzione fiscale è stata introdotta il 1o gennaio 1993, ossia prima che la Svezia aderisse al SEE e all’UE, e non ha subito da allora nessuna modifica.

(9)

Nel periodo in esame, si è applicata all’energia elettrica una tassa d’importo compreso tra 0,198 e 0,241 corone svedesi per kWh.

(10)

Secondo le autorità svedesi, lo sgravio fiscale corrisponde in totale a una perdita annua di gettito fiscale dell’importo di circa 11 miliardi di corone svedesi (pari a circa 1,19 miliardi di EUR).

(11)

La Commissione ha iniziato la procedura perché non aveva la certezza che la misura in questione fosse un aiuto di Stato e, in caso affermativo, che quest’aiuto fosse compatibile con il mercato comune. Secondo la Commissione, il regime di esenzione fiscale costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione dubitava che quest’eventuale aiuto di Stato fosse compatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (5) (di seguito «disciplina comunitaria»).

III.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(12)

La Svenskt Näringsliv ritiene che le tasse sull’elettricità e sulle emissioni di biossido di carbonio (CO2) vadano considerate due componenti del medesimo regime di tassazione dell’energia. Infatti, vi è uno stretto nesso tra le due tasse: per evitare una domanda eccessiva di elettricità, un aumento della tassa sulla CO2 va bilanciata con un corrispondente aumento della tassa sull’elettricità.

(13)

In totale, il gettito della tassa sull’energia è aumentato di 27 miliardi di corone svedesi (pari a circa 3 miliardi di EUR) tra il 1993 ed il 2004. Quest’aumento non sarebbe stato possibile senza l’esenzione integrale del settore manifatturiero dalla tassa sull’energia. Quindi, l’esenzione integrale dalla tassa sull’elettricità non ha causato una perdita delle entrate statali, in quanto tale misura non è stata finanziata con risorse statali.

(14)

La Svenskt Näringsliv ritiene che sia nella logica del sistema esentare l’industria manifatturiera svedese, perché questa ha sufficienti motivi di risparmiare l’elettricità, che costituisce un’ingente voce di spesa per le imprese di tale settore. Se si vuole preservare la concorrenzialità dell’industria svedese, accrescendo nel contempo la tassazione complessiva dell’energia, l’industria deve essere esentata dalla tassa sull’elettricità.

(15)

Per i medesimi motivi addotti dal governo svedese, di cui al considerando 21 della presente decisione, la Svenskt Näringsliv ritiene che la misura in questione non falsi né minacci di falsare la concorrenza e neppure favorisca determinate produzioni.

(16)

In ogni evenienza, la Svenskt Näringsliv contesta la possibilità di procedere al recupero, per i motivi indicati qui di seguito.

(17)

In primo luogo, a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6), si può procedere soltanto al recupero degli aiuti illegali, che all’articolo 1, lettera f), del medesimo regolamento sono definiti come «i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato». Al punto 2.2 della sua decisione d’iniziare la procedura d’indagine formale, la Commissione conclude che la misura in questione è un aiuto in corso di attuazione: di conseguenza, non è possibile procedere al recupero ex tunc.

(18)

In secondo luogo, non è possibile procedere al recupero in considerazione delle legittime attese dei beneficiari. La legge suddetta è stata proposta dal governo svedese e adottata dal parlamento svedese. Le imprese non devono porre in questione decisioni del loro parlamento, tanto più che la Commissione, in precedenti decisioni (7), ha approvato misure a favore del settore manifatturiero a titolo di misure di carattere generale. Inoltre, a norma della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (8), per i grandi consumatori di elettricità è possibile mantenere in vigore, dal 1o gennaio 2004, l’aliquota zero per la tassa sull’elettricità. Un imprenditore prudente doveva avere il diritto di attendersi legittimamente che tale situazione perdurasse anche nei due anni precedenti tale data.

(19)

In terzo luogo, il recupero sarebbe in contrasto con il principio della proporzionalità. Scopo del recupero è ripristinare la concorrenza, che si presume sia stata falsata, ma poiché la Svenskt Näringsliv non ritiene che la misura in questione falsi o minacci di falsare la concorrenza, non vi è nessun interesse legittimo e di carattere generale a procedere al recupero. Inoltre, molte delle imprese interessate avrebbero difficoltà a rimborsare l’aiuto e per alcune di esse non può escludersi il rischio di fallimento.

(20)

Infine, la Svenskt Näringsliv condivide il parere del governo svedese, riportato al considerando 28 della presente decisione, secondo cui la Commissione non ha adempiuto all’obbligo previsto all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.

IV.   OSSERVAZIONI DEL GOVERNO SVEDESE

(21)

L’industria manifatturiera svedese impiega elettricità in percentuale elevata rispetto ai concorrenti in altri paesi, che utilizzano invece carbone o gas naturale. Poiché in numerosi Stati membri queste fonti d’energia sono state esentate dalla tassa, secondo la Svezia sarebbe ragionevole esentare l’industria manifatturiera svedese dalla tassa sull’elettricità. Inoltre, la tassazione nel settore dell’energia in Svezia è in generale più gravosa rispetto alla maggior parte degli altri Stati membri e non avrebbe potuto raggiungere il suo alto livello se non si fosse concessa a determinati settori l’esenzione dalla tassa sull’elettricità.

(22)

Il governo svedese contesta quindi che l’esenzione fiscale in questione conferisca all’industria svedese un vantaggio rispetto ad altri Stati membri.

(23)

Con lettera del 16 marzo 2001, il governo svedese ha accettato le misure proposte ai punti da 75 a 77 della disciplina comunitaria.

(24)

L’8 novembre 2001, pronunciandosi in una causa inerente alla riduzione della tassa sull’energia in Austria [causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline (9)], la Corte di giustizia ha chiarito che l’esenzione concessa a un determinato ramo industriale costituisce aiuto di Stato.

(25)

Il governo svedese sostiene che, quando la Svezia aveva accettato le misure proposte nella disciplina comunitaria, non era chiaro se la misura in questione costituisse un aiuto di Stato. Dopo la sentenza nella causa Adria-Wien Pipeline, per il governo svedese divenne chiaro che alcuni elementi della misura in questione suscitavano problemi in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, data la complessità tecnica della tassazione dell’energia, secondo la Svezia era necessario un ragionevole lasso di tempo tra la data della decisione governativa al riguardo e la data di entrata in vigore delle norme modificate. L’imposizione all’industria manifatturiera della tassa sull’energia secondo aliquote corrispondenti ai livelli minimi indicati nella nuova direttiva 2003/96/CE in materia di tassazione dell’energia era prevista dal 1o luglio 2004.

(26)

In Svezia vengono percepite una tassa sull’energia, che si applica ai combustibili fossili e all’elettricità, e una tassa sulla CO2, che si applica ai combustibili fossili. Secondo il governo svedese, queste tasse sono elementi del regime fiscale nel suo complesso, il cui scopo è accrescere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2. Il governo svedese ritiene quindi che, nel valutare la compatibilità della misura in questione con il mercato comune, la Commissione debba tener conto dell’onere fiscale risultante da tutti gli elementi del regime fiscale nel suo complesso, invece di considerare l’esenzione dalla tassa sull’elettricità come un caso a sé stante.

(27)

Il governo svedese ha fornito alla Commissione, a più riprese, informazioni che illustravano integralmente il regime fiscale in questione (10). La Svezia ritiene quindi di aver adempiuto all’obbligo, imposto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, di fornire tutte le informazioni necessarie perché la Commissione potesse procedere all’esame dei regimi d’aiuto in corso di attuazione.

(28)

Secondo il governo svedese, la Commissione ha violato l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, a norma del quale, se ritiene che una misura non sia più compatibile con il mercato comune, essa è tenuta a informare lo Stato membro interessato prima di proporre le opportune misure. Senza provvedere all’informazione, la Commissione ha proposto misure non per singoli regimi, ma per tutti i regimi che venivano attuati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria per la tutela dell’ambiente.

(29)

Data l’irregolarità formale della procedura, l’aiuto non è illegale e quindi non può essere recuperato.

(30)

A norma del capitolo 2, articolo 10, della legge sull’ordinamento costituzionale («Regeringsformen»), non si può imporre una tassa se essa non è basata su una disposizione di legge in vigore al momento in cui è sopraggiunta la circostanza che ha dato origine alla tassa.

(31)

Poiché la legge svedese sulla tassazione dell’energia non comprende norme secondo le quali le imprese dell’industria manifatturiera sono tenute a pagare la tassa sull’elettricità, la modifica di questa legge costituirebbe appunto una tassazione retroattiva, che è illegittima secondo la legge svedese sull’ordinamento costituzionale.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(32)

Nella sua decisione d’iniziare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, la Commissione ha constatato che, al momento dell’adesione della Svezia all’Unione europea e fino al 1o gennaio 2002, la misura in questione costituiva un aiuto esistente, secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 659/1999. La Svezia ha accettato esplicitamente le misure proposte dalla Commissione, secondo le quali tutti i regimi di aiuti per la tutela dell’ambiente che erano già in attuazione dovevano essere adeguati alla disciplina comunitaria (punto 77). La Commissione constatava che non si era proceduto in tal senso per la misura in questione e aveva quindi chiesto alla Svezia di presentare tutte le osservazioni eventualmente pertinenti ai fini dell’indagine relativa al periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005.

(33)

Le osservazioni che la Commissione ha ricevuto dal governo svedese con lettera del 9 luglio 2003 si riferiscono esplicitamente al periodo riguardo al quale essa aveva chiesto ragguagli. Il governo svedese ha esercitato il suo diritto di difesa per quest’intero periodo.

(34)

Ai terzi interessati era stata data la possibilità di presentare osservazioni sull’applicazione del regime di aiuti nel corso del medesimo periodo. La Svenskt Näringsliv ha presentato le sue osservazioni riguardo all’esenzione dalla tassa sull’energia con lettera del 29 settembre 2003. È stato così rispettato il diritto dei terzi di presentare osservazioni.

(35)

Il nuovo regime di tassazione dell’elettricità è stato introdotto dalla legge recante modifica della legge (n. 1776 del 1994) sulla tassazione dell’energia (11). Tale legge di modifica, la cui entrata in vigore era prevista per il 1o luglio 2004, è stata notificata alla Commissione con lettera del 1o aprile 2004 (12). Sulla misura in questione, la Commissione adotterà quindi una decisione distinta.

(36)

Di conseguenza, la valutazione della compatibilità con il mercato comune riguarda il periodo dal 1o gennaio 2002 sino alla data alla quale ha cessato di essere in vigore il regime in questione.

(37)

Perché una misura possa essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, essa deve rispondere contemporaneamente a quattro criteri: deve favorire determinate imprese, deve essere selettiva, deve essere finanziata mediante risorse statali, deve incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

(38)

Nel valutare se la misura favorisca i beneficiari dell’aiuto, la Commissione deve raffrontare le imprese che, de iure e de facto, si trovano in situazione comparabile (13). Quindi, la Commissione non può valutare la posizione dell’industria manifatturiera svedese rispetto all’industria manifatturiera europea, ma deve valutare il vantaggio concesso all’industria manifatturiera svedese, comparandolo con la situazione delle altre imprese in Svezia. A tale riguardo, il fatto che la misura in questione dispensasse le imprese del settore manifatturiero da un costo che altrimenti esse dovrebbero sostenere, apporta a tali imprese un vantaggio rispetto agli altri settori dell’industria svedese. Concedendo l’esenzione dalla tassa soltanto a determinate imprese, la misura in questione le favorisce rispetto alle altre imprese, il che potenzialmente può falsare la concorrenza.

(39)

L’esenzione era limitata alle imprese del settore manifatturiero (NACE rev. 1, sezioni C e D). La Corte di giustizia CE ha statuito (14) che «né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere un'iniziativa statale come un provvedimento generale di politica economica». La Svenskt Näringsliv sostiene che, nelle decisioni sui casi N 255/96 e NN 72a/2000, la Commissione ha approvato il regime svedese di tassazione della CO2 come misura di carattere generale. Quest’affermazione non è esatta: nella prima decisione si è qualificato il suddetto regime come un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune, mentre la seconda decisione riguardava una proroga del medesimo regime, che è stata approvata in base alle medesime disposizioni. Al contrario, è prassi costante della Commissione (15), confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE (16), considerare che l’esenzione concessa all’industria ad impiego intensivo di energia oppure ad un determinato settore dell’economia costituisca un aiuto selettivo. La Commissione conclude quindi che l’esenzione fiscale in questione è selettiva.

(40)

Secondo la Commissione, il carattere selettivo di tale misura non è giustificato dalla logica del sistema, poiché non corrisponde alla logica soggiacente alla tassa in questione. Al contrario, l’esenzione costituisce un’evidente deviazione rispetto alla struttura e funzione globali della tassa. Scopo della tassa è indurre le imprese ad applicare misure di risparmio dell’energia. Anche nel caso che le imprese interessate applichino già ampie misure di risparmio dell’energia, allo scopo di ridurne i costi, la tassa sull’energia ha un effetto persuasivo complementare. In genere, il consumo di energia dipenda dalla tecnologia ed è quindi possibile determinarlo soltanto nel breve periodo. Nel lungo periodo, tra l’altro mediante i progressi e le innovazioni in campo tecnologico, di norma è possibile ottenere altri miglioramenti in termini di efficienza. A tale riguardo, poiché il consumo di energia in tutti i settori esercita sull’ambiente i medesimi effetti nefasti, non può rientrare nella logica del sistema esentare dalla tassa sull’energia le imprese del settore manifatturiero, che per definizione sono anch’esse inquinanti.

(41)

La misura in questione è a carico dello Stato ed è finanziata mediante risorse statali, in quanto lo Stato accetta di perdere entrate fiscali. La Commissione non condivide l’opinione della Svenskt Näringsliv secondo la quale non vi è nessun calo delle entrate fiscali, poiché sono state aumentate le tasse sull’elettricità e sulla CO2, che vengono effettivamente pagate. Al contrario, l’aumento dell’aliquota fiscale comporta, come conseguenza dell’esenzione, una perdita di entrate fiscali ancora più ingente.

(42)

Almeno alcuni dei beneficiari dell’aiuto operano in settori dove si effettuano scambi tra gli Stati membri: la misura in questione può quindi incidere su tali scambi e falsare la concorrenza.

(43)

In conclusione, la Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(44)

La Commissione si attiene alla posizione da essa assunta, secondo cui la tassa sull’energia applicata all’elettricità non può essere valutata unitamente alla tassa sull’energia applicata alla CO2. Come si è detto nella decisione d’iniziare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, vi sono due motivi al riguardo. In primo luogo, la tassa sulla CO2 non viene riscossa sul consumo di elettricità. In secondo luogo, la tassa sull’energia applicata all’elettricità non esercita sulle emissioni di CO2 i medesimi effetti persuasivi della tassa sulla CO2, poiché in Svezia il 90 % dell’elettricità viene prodotto in impianti nucleari e idroelettrici. Quindi, la tassa sull’energia applicata all’elettricità deve essere valutata separatamente.

(45)

Sino al 31 dicembre 2001 il regime di aiuti costituiva un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 659/1999. In base al punto 77 della disciplina comunitaria e come conseguenza del fatto che la Svezia ha accettato le opportune misure, nel frattempo tutti gli aiuti di Stato intesi a tutelare l’ambiente dovevano essere adattati, al più tardi entro il 1o gennaio 2002, per renderli compatibili con la disciplina comunitaria.

(46)

Il governo svedese sostiene che era necessario un ragionevole lasso di tempo per introdurre il nuovo regime di tassazione dell’energia compatibile con la disciplina comunitaria. Va detto, anzitutto, che sono trascorsi due anni e mezzo tra il termine entro il quale si doveva adattare il regime di aiuti per renderlo compatibile con la disciplina comunitaria e la data di entrata in vigore del regime modificato di tassazione dell’energia. Pur riconoscendo che la tassazione dell’energia è complessa per sua natura, la Commissione ritiene irragionevolmente lungo questo lasso di tempo di due anni e mezzo. In secondo luogo, contrariamente alla Francia e alla Germania (17), il governo svedese non si è avvalso della possibilità di prorogare il termine per l’attuazione della disciplina comunitaria nel caso di determinate misure. Al contrario, con lettera del 16 marzo 2001 le autorità svedesi hanno accettato, le misure proposte dalla Commissione. Se il governo svedese aveva difficoltà a modificare il regime di aiuti entro il termine stabilito, avrebbe potuto accettare le misure proposte chiedendo di poter derogare alla loro applicazione per il regime in questione.

(47)

Di conseguenza, la Commissione ha valutato la compatibilità dell’aiuto in base alla disciplina comunitaria. Nella sua decisione d’iniziare la procedura, la Commissione ha ritenuto che non si potessero applicare altre deroghe oltre a quelle previste al paragrafo 2 o 3 dell’articolo 87 del trattato CE. Per confermare tale opinione, si doveva procedere all’indagine secondo la procedura prevista all’articolo 88, paragrafo 2. Nel corso della procedura non sono emerse nuove circostanze atte a dissipare le perplessità espresse dalla Commissione nella decisione d’iniziare la procedura formale d’indagine. La Commissione trae quindi le conclusioni esposte qui di seguito.

(48)

Al punto 51.2 della disciplina comunitaria è previsto che le disposizioni del punto 51.1 possono applicarsi a un’imposta in vigore, se questa ha un considerevole effetto positivo ai fini della tutela dell’ambiente e se la deroga è divenuta necessaria a causa di un mutamento significativo delle condizioni economiche, tale da porre l’impresa in una situazione concorrenziale particolarmente difficile. Scopo della tassa sull’energia è indurre al risparmio e all’efficienza nel consumo. L’attuale regime fiscale svedese relativo all’energia è rimasto invariato dal 1993. In tale contesto, la misura in questione costituisce esenzione da una tassa in vigore, decisa al momento dell’introduzione stessa della tassa. Alla misura in questione si applica quindi il punto 51.2 della disciplina comunitaria, in cui si fa riferimento ai criteri di compatibilità enunciati al punto 51.1.

(49)

Per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 si applica il punto 51.1, lettera b), secondo trattino, della disciplina comunitaria, poiché l’esenzione riguardava una tassa nazionale applicata in assenza di un’imposta comunitaria. In base a tale disposizione, l’impresa beneficiaria dello sgravio deve peraltro pagare una parte considerevole della tassa nazionale, perché l’intento è mantenere l’incentivo, per l’impresa in oggetto, a migliorare il proprio comportamento ecologico. È quanto risulta dal testo del primo trattino del punto 51.1, lettera b), secondo il quale lo sgravio da un’imposta armonizzata è consentito se l’importo effettivamente pagato dall’impresa, previa applicazione della riduzione, è superiore al minimo comunitario, il che ha lo scopo di «incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell’ambiente». L’esenzione applicata prevede l’aliquota fiscale zero per la tassa sull’elettricità utilizzata dal settore manifatturiero nel processo di produzione. Di conseguenza, la Commissione può concludere che l’impresa in questione non ha pagato una parte considerevole della tassa nazionale. Quindi, nella sua forma attuale la misura in questione non può essere dichiarata compatibile con la disciplina comunitaria per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2003. Poiché non se ne può dimostrare la compatibilità mediante altri elementi, la misura in questione va considerata incompatibile con il mercato comune.

(50)

Come si è detto al considerando 18, la direttiva 2003/96/CE è entrata in vigore il 1o gennaio 2004. In questa direttiva si tiene conto espressamente dell’obiettivo di tutela dell’ambiente (cfr. in particolare i considerando 3, 6, 7 e 12). La Commissione ritiene dunque che il rispetto dei livelli minimi di tassazione stabiliti nella suddetta direttiva costituisca per le imprese un incentivo a migliorare la tutela dell’ambiente. Per tale motivo, la Commissione può accettare che il rispetto dei livelli minimi equivalga al pagamento di una parte considerevole della tassa nazionale, ai sensi del punto 51.1, lettera b), secondo trattino, della disciplina comunitaria. Di conseguenza, la misura attuata dalla Svezia nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 può essere dichiarata compatibile con il mercato comune unicamente se i beneficiari dovevano pagare una tassa al livello minimo previsto nella direttiva 2003/96/CE. L’aiuto incompatibile corrisponde quindi all’importo risultante dall’applicazione dei livelli minimi di tassazione di cui nella direttiva 2003/96/CE.

(51)

Per il periodo dal 1o gennaio 2004 sino alla data alla quale non è più stato in vigore il regime in questione, la tassa in oggetto rientrava nell’ambito dell’armonizzazione stabilita dalla direttiva 2003/96/CE. A questa tassa si applica quindi il primo trattino del punto 51.1, lettera b), della disciplina comunitaria, secondo il quale si può concedere lo sgravio fiscale se l’importo effettivamente pagato in seguito alla riduzione resta superiore al minimo comunitario. A norma dell’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE, il livello minimo di tassazione da applicare al consumo di elettricità per uso commerciale è stabilito a 0,5 EUR per MWh. Nel caso in oggetto, dunque, il livello minimo di tassazione non è stato rispettato. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 4, della medesima direttiva, è consentito un livello di tassazione fino a zero per le imprese a forte consumo di energia che sottoscrivono accordi o aderiscono a regimi equivalenti, impegnandosi ad attuare misure volte a conseguire gli obiettivi ecologici o un utilizzo efficace dell’energia corrispondente a quello che si sarebbe ottenuto rispettando i livelli comunitari minimi. Nel caso in oggetto le condizioni per applicare l’aliquota zero non sono rispettate: quindi, anche per il periodo successivo al 1o gennaio 2004 la misura attuata dalla Svezia può essere dichiarata compatibile soltanto se i beneficiari dell’aiuto sono tenuti a pagare la tassa sull’energia al livello minimo stabilito nella direttiva 2003/96/CE.

(52)

Di conseguenza, la Commissione conclude che, per il periodo dal 1o gennaio 2002 sino alla data alla quale non è più stata applicata l’esenzione nella sua forma attuale, la misura attuata non è compatibile con la disciplina comunitaria né con la direttiva 2003/96/CE. L’aiuto non compatibile corrisponde all’’importo risultante dall’applicazione dei livelli minimi stabiliti nella direttiva 2003/96/CE.

(53)

Quando si constata che un aiuto di Stato concesso illegalmente è incompatibile con il mercato comune, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, si deve procedere al suo recupero presso il beneficiario. Recuperando l’aiuto, si ripristina per quanto possibile la situazione della concorrenza quale era prima che l’aiuto fosse accordato. Non incide sul recupero il fatto che l’aiuto sia stato concesso in base a una legge nazionale, come è solitamente il caso, perché la legislazione comunitaria prevale sulla legislazione nazionale.

(54)

Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che «la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia CE (18) e la stessa prassi decisionale della Commissione, quando, in conseguenza di azioni della Commissione, il beneficiario di una misura di aiuto nutre legittime aspettative, ritenendo che l’aiuto gli sia stato concesso a norma del diritto comunitario, ordinare il recupero dell’aiuto viola un principio generale del diritto comunitario.

(55)

È responsabilità degli Stati membri rendere le misure nazionali compatibili con le norme comunitarie relative agli aiuti di Stato, allo scopo di evitare distorsioni di concorrenza. Inoltre, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli Stati membri devono notificare alla Commissione tutti gli aiuti di Stato e non possono procedere alla loro attuazione finché questi non sono stati esaminati. In linea di principio, quando si tratta di aiuti di Stato illegali le imprese non possono far valere legittime aspettative. Se le imprese potessero fare valido affidamento sulla legislazione nazionale che, anche se adottata in buona fede, non è rispondente alle norme relative agli aiuti di Stato e quindi falsa la concorrenza, non si conseguirebbe lo scopo del controllo comunitario sugli aiuti di Stato.

(56)

Nella causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV contro Commissione (19), la Corte di giustizia ha statuito che «[…] il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall’operatore economico nel quale un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato».

(57)

Le autorità svedesi sostengono che l’aiuto in questione non va recuperato, perché la Commissione non ha adempiuto agli obblighi impostile dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999. Per quanto riguarda questo punto, la Commissione aveva proposto agli Stati membri, allo scopo di adeguare alla nuova disciplina comunitaria gli aiuti esistenti, di modificare i loro regimi di aiuti a tutela dell’ambiente, così da renderli rispondenti alla disciplina comunitaria al più tardi al 1o gennaio 2002. Nella giurisprudenza (20) è confermato che una simile proposta, formulata nella disciplina comunitaria, costituisce un mezzo per attuare la periodica e regolare cooperazione tramite la quale la Commissione, congiuntamente agli Stati membri, deve tenere sotto continuo controllo i programmi di aiuto in corso di attuazione e propone opportune misure a loro riguardo. Un accordo tra la Commissione e ciascuno Stato membro relativo all’elenco completo di tutti i regimi di aiuti in corso di attuazione mancherebbe di praticità. La responsabilità di adattare i regimi di aiuti è ragionevole lasciarla agli Stati membri, tanto più che essi stanno elaborando le nuove norme e, prima ancora della loro entrata in vigore, essi sono ben consapevoli delle implicazioni che tali norme avranno sui regimi di aiuti esistenti. Nel caso in oggetto, le autorità svedesi sostengono che la Svezia ha informato la Commissione sul regime di aiuti, tra l’altro inviandole il testo integrale della legge svedese sulla tassazione dell’energia. La Commissione ritiene che tali informazioni siano state inviate e presentate in contesti diversi e che simili ragguagli non possano in nessun caso sostituire la notifica formale prevista all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(58)

La Svenskt Näringsliv asserisce che l’aiuto in questione costituisce un aiuto esistente, il che esclude la possibilità di esigerne il recupero. Secondo la Commissione la misura in questione ha costituito un aiuto esistente solo fino al 31 dicembre 2001, mentre dal 1o gennaio 2002 è divenuto un nuovo aiuto, poiché lo si sarebbe dovuto adeguare alla disciplina comunitaria. Di conseguenza, la Commissione non concorda con quanto sostiene la Svenskt Näringsliv.

(59)

La Commissione ritiene dunque che l’argomentazione della Svezia non offra nessun motivo per decidere di non recuperare l’aiuto. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la Commissione deve prendere in considerazione di propria iniziativa le circostanze eccezionali che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, giustifichino la rinuncia al recupero di un aiuto concesso illegalmente, se tale recupero viola un principio generale del diritto comunitario, quale il rispetto delle legittime aspettative dei beneficiari.

(60)

Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999, lo Stato membro è tenuto ad applicare le opportune misure per il solo fatto di aver accettato le misure proposte. Ciò è confermato nella giurisprudenza (21). Quindi, la modifica della categoria dell’aiuto in questione, da aiuto esistente a nuovo aiuto, era conseguenza dell’accettazione, da parte del governo svedese, delle opportune misure proposte nella disciplina comunitaria.

(61)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, si può arguire che, poiché la Commissione non ha pubblicato l’accettazione della disciplina comunitaria da parte del governo svedese, qualche beneficiario sia stato indotto a credere in buona fede che la misura nazionale fosse ancora considerata un aiuto esistente. All’articolo 26 è previsto che la Commissione pubblichi «un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma […] del combinato disposto dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 1». All’articolo 18 del medesimo regolamento è stabilito che «se la Commissione […] conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato». A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento, se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte, la Commissione «ne prende atto» e ne informa lo Stato membro.

(62)

La Commissione non ha pubblicato l’accettazione da parte di ciascuno Stato membro delle misure da essa proposte per l’applicazione della disciplina comunitaria. Per la Commissione è quindi difficile provare che i beneficiari fossero correttamente informati dell’accettazione delle opportune misure da parte del governo svedese e della conseguente modifica della categoria dell’aiuto in questione, da aiuto esistente a nuovo aiuto. Tuttavia, alla data alla quale la Commissione ha pubblicato la sua decisione d’iniziare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, doveva essere ormai chiaro, per i beneficiari, che la misura in questione non era più un aiuto esistente e che poteva essere incompatibile con la disciplina comunitaria. Nel caso in oggetto, la decisione suddetta è stata pubblicata il 9 agosto 2003.

(63)

Tenuto conto di tutte queste considerazioni, la Commissione conclude che, nel caso in oggetto, recuperare l’aiuto concesso prima della data di pubblicazione della decisione d’iniziare la procedura d’indagine violerebbe il principio delle legittime aspettative. Quindi, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione decide di non esigere il recupero per il periodo dal 1o gennaio 2002 all’8 agosto 2003.

(64)

Si deve invece recuperare l’aiuto erogato dal 9 agosto 2003 nell’ambito del regime di aiuti in questione.

VI.   CONCLUSIONE

(65)

La Commissione ritiene che la Svezia abbia illegalmente mantenuto in vigore dal 1o gennaio 2002, senza apportarle modifiche, la legge sulla tassazione dell’energia (legge n. 1776 del 1994), non ottemperando all’obbligo derivante dalla sua accettazione delle opportune misure propostele dalla Commissione e violando l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(66)

Il regime di aiuti in questione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(67)

Dal 1o gennaio 2002 tale aiuto è incompatibile con la disciplina comunitaria, in particolare con il punto 51.1, lettera b), e con ogni altra deroga prevista all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Poiché non è riscontrabile nessun altro elemento attestante la compatibilità del regime di aiuti in quanto tale, esso è incompatibile con il mercato comune.

(68)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, l’aiuto concesso illegalmente deve essere recuperato. Nel caso in oggetto, il periodo durante il quale è stato erogato l’aiuto da recuperare ha inizio dalla data alla quale è stata pubblicata la decisione della Commissione d’iniziare, riguardo alla misura in questione, la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, e scade alla data alla quale è entrato in vigore il nuovo regime di tassazione dell’energia. Si deve quindi recuperare l’aiuto erogato nel periodo dal 9 agosto 2003 al 30 giugno 2004.

(69)

La presente decisione si applica al regime di aiuti in questione e deve essere attuata immediatamente, in particolare per quanto riguarda il recupero di tutti gli aiuti individuali erogati nell’ambito di tale regime. La Commissione osserva inoltre che una decisione relativa a un regime di aiuti non incide sulla possibilità che un aiuto individuale possa essere considerato, in misura integrale o parziale, compatibile con il mercato comune per le sue caratteristiche proprie, per esempio in applicazione delle regole de minimis oppure in relazione a una decisione successiva della Commissione oppure come risultato di un regolamento di esenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’esenzione fiscale che la Svezia ha concesso dal 1o gennaio 2002 a norma della legge sulla tassazione dell’energia (legge n. 1776 del 1994) costituisce un regime di aiuti di Stato che la Svezia ha illegalmente attuato, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale aiuto è incompatibile con il mercato comune, in quanto i beneficiari non sono tenuti a pagare la tassa al livello minimo stabilito nella direttiva 2003/96/CE del Consiglio. Poiché nessun altro elemento depone a favore della compatibilità di tale aiuto, esso deve essere dichiarato incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Svezia pone fine al regime di aiuti di cui all’articolo 1, se esso è tuttora in vigore.

Articolo 3

1.   La Svezia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1.

2.   Alla data alla quale entra in vigore la presente decisione, la Svezia cessa di accordare l’aiuto non ancora erogato.

3.   Il recupero va effettuato senza indugio, secondo la procedura prevista nel diritto nazionale, purché tale procedura consenta l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

4.   All’aiuto da recuperare vanno applicati interessi con decorrenza dalla data alla quale l’aiuto è stato concesso ai beneficiari sino alla data del recupero.

5.   Gli interessi vanno calcolati secondo quanto stabilito agli articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (22).

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Svezia informa la Commissione dei provvedimenti da essa previsti o già adottati in esecuzione della presente decisione. Le informazioni vanno fornite mediante il modulo riportato nell’allegato.

Articolo 5

Il Regno di Svezia è il destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 189 del 9.8.2003, pag. 6.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1), in particolare l’articolo 3, il termine per inviare le osservazioni scadeva il 10 settembre 2003. Con lettera del 15 agosto 2003, la Svenskt Näringsliv chiese una proroga del termine sino al 30 settembre 2003, che la Commissione le accordò con lettera del 9 settembre 2003.

(4)  L’esenzione si applica anche alle imprese che effettuano coltivazioni in serra. Tale esenzione forma oggetto di un’altra decisione della Commissione.

(5)  GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(7)  Per esempio gli aiuti N 255/96 — Svezia — «Legge sulla tassa per il consumo energetico» (GU C 71 del 7.3.1997, pag. 10) e NN 72a/2000 — Svezia — «Proroga del regime fiscale per le emissioni di CO2» (GU C 117 del 21.4.2001, pag. 19).

(8)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(9)  Sentenza dell’8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, Racc. 2001, pag. I-8365.

(10)  Per esempio, nella risposta alla lettera della Commissione del 7 maggio 1996 (D/50485), le autorità svedesi le hanno trasmesso il testo integrale della legge sulla tassazione dell’energia, da cui risulta con chiarezza che al settore manifatturiero si applica l’esenzione integrale dalla tassa sull’elettricità. Inoltre, brevi descrizioni della misura in questione erano incluse nelle lettere inviate alla Commissione dalle autorità svedesi il 15 aprile 1998 e il 31 maggio 1999.

(11)  Raccolta dei testi giuridici svedesi («Svensk författningssamling», SFS), n. 810 del 2003.

(12)  Cfr. il caso N 156/04 — Svezia — «La tassa sull’energia applicata all’elettricità utilizzata nel settore manifatturiero» (non ancora pubblicato nella GU).

(13)  Per esempio cfr. la sentenza nella causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, op.cit.

(14)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, op. cit., punto 48.

(15)  Decisione 2002/676/CE, CECA della Commissione, del 3 aprile 2002, sull'esenzione per doppio uso, cui il Regno Unito intende dare esecuzione, dall'imposta sul mutamento climatico e sull'estensione dell'esenzione ai processi concorrenti (GU L 229 del 27.8.2002, pag. 15); aiuto N 449/01 — Germania — «Prosecuzione della riforma della tassa ecologica dopo il 31 marzo 2002» (GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 24); aiuto n. N 74/A/02 — Finlandia — «Aiuto alle imprese ad elevato consumo energetico» (GU C 104 del 30.4.2003, pag. 9) e aiuto C 33/03 (ex NN 34/03) — Austria — «Rimborso della tassa sull’energia nel 2002 e 2003» (non ancora pubblicato nella GU).

(16)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, op. cit.

(17)  GU C 34 del 7.2.2002, pag. 13.

(18)  Sentenza del 24 novembre 1987, causa 223/85, Rijn-Schelde-Verolme (RSV)/Commissione, Racc. 1987, pag. 4617.

(19)  Sentenza dell’11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV e Van Dijk Food Products (Lopik) BV/Commissione, punto 44, Racc. 1987, pag. 1155.

(20)  Causa C-242/00, Germania/Commissione, punto 28, Racc. 2002, pag. I-5603.

(21)  Causa C-242/00, Germania/Commissione, op. cit.; sentenza del 15 ottobre 1996, causa C-311/94, IJssel-Vliet Combinatie BV/Minister van Economische Zaken, punti 36 e 37, Racc. 1996, pag. I-5023; sentenza del 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, punti 62-65, Racc. 2000, pag. I-8237.

(22)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni riguardanti l’esecuzione della decisione 2005/468/CE della Commissione

1.   Numero dei beneficiari dell’aiuto e importo totale da recuperare

1.1.

Indicare nei particolari come sarà calcolato l’importo dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari:

capitale,

interessi.

1.2.

Indicare l’importo totale dell’aiuto illegale da recuperare (equivalente sovvenzione lordo, ai prezzi dell’anno …), concesso in base al regime di aiuti.

1.3.

Indicare il numero totale di beneficiari presso i quali sarà recuperato l’aiuto illegale concesso nell’ambito del regime in questione.

2.   Provvedimenti previsti o già adottati per recuperare l’aiuto

2.1.

Indicare nei particolari i provvedimenti previsti o già adottati ai fini dell'immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Indicare anche, se pertinenti, i fondamenti giuridici di tali provvedimenti.

2.2.

Indicare la data entro la quale sarà recuperato l’importo totale.

3.   Informazioni riguardanti i singoli beneficiari

Nella seguente tabella, fornire i dati relativi ai beneficiari presso i quali si recupererà l’aiuto illegale concesso nell’ambito del regime di aiuti.

Identità del beneficiario dell’aiuto

Importo dell’aiuto illegale accordato (1)

Moneta:

Importo recuperato (2)

Moneta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Importo dell’aiuto di cui ha goduto il beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo, ai prezzi dell’anno …).

(2)  Importo lordo recuperato (interessi inclusi).