21.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2005
che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America
[notificata con il numero C(2005) 1812]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/450/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), prevede che gli Stati membri possano importare da paesi terzi soltanto embrioni che siano stati prelevati, trattati e immagazzinati dai gruppi di raccolta elencati in tale decisione. |
(2) |
La Nuova Zelanda ha chiesto che l’elenco ad essa relativo venga modificato, segnatamente cancellando sette centri e cambiando gli indirizzi di tre centri. Inoltre, la Nuova Zelanda ha modificato i caratteri del numero di riconoscimento dei centri. |
(3) |
Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto che l’elenco ad essi relativo venga modificato, segnatamente aggiungendo un centro e cambiando gli indirizzi di tre centri. |
(4) |
La Nuova Zelanda e gli Stati Uniti d’America hanno fornito garanzie quanto al rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 89/556/CEE e i servizi veterinari di tali paesi hanno ufficialmente riconosciuto i gruppi di raccolta di embrioni interessati ai fini delle esportazioni verso la Comunità. |
(5) |
La decisione 92/452/CEE dovrebbe dunque essere modificata di conseguenza. |
(6) |
I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 24 giugno 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/29/CE (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 34).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato nel modo seguente:
a) |
L’elenco relativo alla Nuova Zelanda è sostituito da quanto segue:
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b) |
La riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni statunitense n. 92VA055 E794 è sostituita da quanto segue:
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c) |
La riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni statunitense n. 92VA056 E794 è sostituita da quanto segue:
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d) |
La riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni statunitense n. 96TX088 E928 è sostituita da quanto segue:
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e) |
È aggiunta la seguente riga relativa agli Stati Uniti d’America:
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