17.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2005

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2005/431/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione allegato a tale trattato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato «l'accordo europeo») (2), è stato firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995.

(2)

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2004.

(3)

Per tener conto dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri occorre prevedere un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo.

(4)

In merito al protocollo aggiuntivo si sono svolte consultazioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo europeo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Romania.

(5)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(6)

Il protocollo aggiuntivo dovrebbe pertanto essere approvato,

DECIDONO:

Articolo 1

È approvato il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente protocollo aggiuntivo secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

1.   La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

2.   I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2004 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del protocollo approvato in virtù della decisione 2003/18/CE (5) sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nella quarta colonna dell'allegato A(b) del protocollo aggiuntivo accluso alla presente decisione, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2004.

Articolo 4

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per lo zucchero istituito in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (6), ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a un mese.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.

Articolo 6

Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo. Il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

Per la Commissione

Il presidente

J. M. BARROSO


(1)  Parere espresso il 22 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2, modificato.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(5)  Decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardati nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18).

(6)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Romania

(di cui all'articolo 3)

N. d'ordine del contingente

Codice NC

Designazione delle merci

09.4769

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 71

Animali vivi della specie bovina

09.4753

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

09.4756

ex02 03

0210 11

0210 12

0210 19

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

09.4765

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina

09.5855

0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

0402 21 19

0402 21 91

Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide

09.4772

da 0403 10 11 a 0403 10 39

Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Altri, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

09.4758

0406

Formaggi e latticini

09.5835

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili in guscio

0408

Uova di volatili sgusciate

09.6101

0702 00 00

Pomodori

09.5837

0707 00 05

Cetrioli

destinati alla trasformazione

09.5839

0707 00 05

Cetrioli

diversi da quelli destinati alla trasformazione

09.4726

0711 51 00

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus

09.6119

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

Mele, diverse da quelle da sidro

09.4766

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

09.5841

1003 00

Orzo

1102 90 10

Farina di orzo

1103 19 30

Semole e semolini di orzo

1103 20 20

Agglomerati in forma di pellets di orzo

09.5843

1004 00 00

Avena

1102 90 30

Farina di avena

1103 19 40

Semole e semolini di avena

1103 20 30

Agglomerati in forma di pellets di avena

09.5871

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso da quello ibrido

09.4767

1005 90 00

Granturco, escluso quello destinato alla semina

09.5872

1101

Farine di frumento e di frumento segalato

1103 11

Semole e semolini di frumento

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento

09.5873

1107

Malto

09.6139

1602 31

1602 32

1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

09.4752

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Conserve di carni di suini domestici

09.4768

1602 50

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie della specie bovina

09.5844

1701

Zucchero

1702

Altri zuccheri

09.5545

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus



17.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/30


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,

da una parte,

e la ROMANIA,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, e di conseguenza alla Comunità, il 1o maggio 2004;

VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato «l'accordo europeo»), firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993 ed entrato in vigore il 1o febbraio 1995;

VISTO il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione»), firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed entrato in vigore il 1o maggio 2004;

CONSIDERANDO CHE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto allegato al trattato di adesione, l'adesione delle nuove parti contraenti all'accordo europeo è stata concordata tramite la conclusione di un protocollo al medesimo accordo europeo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») sono parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993 ed entrato in vigore il 1o febbraio 1995 (in appresso denominato «l'accordo europeo») e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo europeo nonché degli accordi in forma di scambio di lettere, delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegati all'atto finale firmato alla stessa data.

SCADENZA DEL TRATTATO CECA

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), le attuali disposizioni dell'accordo europeo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

SEZIONE II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 3

Prodotti agricoli di base

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Romania, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente protocollo, e il regime applicabile all'importazione in Romania di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, definito negli allegati B(a) e B(b) del medesimo, sostituiscono quelli definiti nell'accordo europeo, modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (1).

SEZIONE III

NORME D'ORIGINE

Articolo 4

Il protocollo 4 (2) sulle norme di origine, di cui all'articolo 35 dell'accordo europeo, è modificato come segue:

1.

l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari della Comunità se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Romania, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)1, dell'Islanda, della Norvegia, della Bulgaria, della Turchia2 o della Comunità, conformemente alle disposizioni del protocollo relativo alle norme di origine allegato agli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.»;

2.

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, i prodotti sono considerati originari della Romania se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Romania, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)1, dell'Islanda, della Norvegia, della Bulgaria, della Turchia2 o della Comunità, conformemente alle disposizioni del protocollo relativo alle norme di origine allegato agli accordi tra la Romania e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Romania. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.»;

3.

all'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

[…]

«I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CZ

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“IŠDUOTAS ATGALINE DATA”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOCNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

RO

“EMIS A POSTERIORI”».

4.

all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

[…]

«I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES

“DUPLICADO”

CZ

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

RO

“DUPLICAT”».

5.

l'allegato IV è sostituito dal seguente:

[…]

«Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no... (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (Maksu-ja Tolliameti kinnitus nr.... (1)) deklareerib, et need tooted on... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ.... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής... (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle... (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra… (2) preferencinès kilmés prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …(2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... (2) oorsprong zijn .

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial... (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n: o... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... (2) alkuperätuotteita .

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamalā nr. … (1)) declarā cā, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţialā … (2).»

[…]

SEZIONE IV

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 5

Il testo dell'articolo 86, relativo alla politica monetaria, è sostituito dal testo seguente:

«Su richiesta delle autorità rumene, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle dell'Unione economica e monetaria. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria.»

SEZIONE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa (3)

1.   Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Romania o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a)

l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo europeo;

b)

la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

c)

la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Romania o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Romania e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2.   La Romania e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Romania e la Comunità prima della data dell'adesione; e

b)

l'esportatore autorizzato applichi le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo europeo.

3.   Le competenti autorità doganali della Romania o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 7

Merci in viaggio o in custodia temporanea

1.   Le disposizioni dell'accordo europeo si applicano alle merci esportate dalla Romania verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Romania, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo relativo alle norme d'origine e, alla data dell'adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca in Romania o nel nuovo Stato membro interessato.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale viene concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalla Romania, secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultima notifica della ratifica ad opera delle parti contraenti.

Articolo 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua romena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 12

Il testo dell'accordo europeo, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di associazione procede all'approvazione di tali testi.

Hecho en Bruselas, el cuatro de mayo del dos mil cinco.

V Bruselu dne čtvrtého května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den fjerde maj to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am vierten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu neljandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the fourth day of May in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le quatre mai deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì quattro maggio duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada ceturtajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės ketvirtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év május negyedik napján.

Magħmul fi Brussel, fl-erbgħa jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de vierde mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia czwartego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Bruxelas, em quatro de Maio de dois mil e cinco.

V Bruslju, četrtega maja leta dva tisoč pet.

V Bruseli dňa štvrtého mája dvetisícpäť.

Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den fjärde maj tjugohundrafem.

Încheiat la Bruxelles, în ziua de patru mai, anul două mii cinci.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunităţile Europene

Image

Por Rumanía

Za Rumunsko

For Rumænien

Für Rumänien

Rumeenia nimel

Για τη Ρουμανία

For Romania

Pour la Roumanie

Per la Romania

Rumānijas vārdā

Rumunijos vardu

Románia részéről

Għar-Rumanija

Voor Roemenië

W imieniu Rumunii

Pela Roménia

Za Rumunsko

Za Romunijo

Romanian puolesta

För Rumänien

Pentru România

Image


(1)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 22.

(2)  Protocollo 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità economiche europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2), modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Romania del 25 settembre 2003.

(3)  Di cui all'allegato IV, capitolo 5, paragrafi da 3 a 5, dell'atto di adesione.


ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania sotto elencati sono aboliti — Codici NC (1)

 

0101

 

0103

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20

 

0105

 

0106 19 10

 

0106 39 10

 

0204

 

0205

 

0206 80 91

 

0206 90 91

 

0208

 

0209 00

 

0210 91 00

 

0210 92 00

 

0210 93 00

 

0210 99 10

 

0210 99 21

 

0210 99 29

 

0210 99 31

 

0210 99 39

 

0210 99 41

 

0210 99 49

 

0210 99 59

 

0210 99 60

 

0210 99 79

 

0210 99 80

 

0210 99 90

 

0407 00 90

 

0409 00 00

 

0410 00 00

 

06

 

0701

 

0703

 

0704 20 00

 

0704 90

 

0705

 

0706

 

0707 00 90

 

0708

 

0709 20 00

 

0709 40 00

 

0709 51 00

 

0709 52 00

 

0709 59

 

0709 60 10

 

0709 60 99

 

0709 70 00

 

0709 90 10

 

0709 90 20

 

0709 90 31

 

0709 90 39

 

0709 90 40

 

0709 90 50

 

0709 90 60

 

0710 10 00

 

0710 21 00

 

0710 22 00

 

0710 29 00

 

0710 30 00

 

0710 80

 

0710 90 00

 

0711 20

 

0711 30 00

 

0711 40 00

 

0711 59 00

 

0711 90 10

 

0711 90 50

 

0711 90 80

 

0711 90 90

 

0712 20 00

 

0712 31 00

 

0712 32 00

 

0712 33 00

 

0712 39 00

 

0712 90 05

 

0712 90 19

 

0712 90 30

 

0712 90 50

 

0713 50 00

 

0713 90 00

 

0714

 

0802

 

0803 00

 

0804 10 00

 

0804 20

 

0804 30 00

 

0804 40 00

 

0805 10 50

 

0805 10 80

 

0805 50 90

 

0805 90 00

 

0806 10 90

 

0806 20

 

0807 19 00

 

0808 10 10

 

0808 20 10

 

0808 20 90

 

0809 40 90

 

0810

 

0811

 

0812 10 00

 

0812 90

 

0813

 

0814 00 00

 

09

 

1006 10 10

 

1007 00

 

1008 10 00 (2)

 

1008 20 00 (2)

 

1008 90 (2)

 

1102 90 90 (2)

 

1103 19 90 (2)

 

1103 20 90 (2)

 

1104

 

1105

 

1106

 

1108 20 00

 

1109 00 00

 

1208 10 00

 

1209 10 00

 

1209 21 00

 

1209 23 80

 

1209 29 50

 

1209 29 60

 

1209 29 80

 

1209 30 00

 

1209 91

 

1209 99 91

 

1209 99 99

 

1210

 

1211 90 30

 

1212 10 10

 

1212 10 99

 

1212 91

 

1212 99 20

 

1214 90 10

 

1302 19 05

 

1501 00

 

1502 00

 

1503 00

 

1504

 

1507

 

1508

 

1509

 

1510 00

 

1511

 

1512

 

1513

 

1514

 

1515

 

1516 10

 

1516 20 91

 

1516 20 95

 

1516 20 96

 

1516 20 98

 

1517 10 90

 

1517 90 91

 

1517 90 99

 

1518 00 31

 

1518 00 39

 

1522 00 31

 

1522 00 39

 

1522 00 91

 

1601 00

 

1602 10 00

 

1602 20

 

1602 41 90

 

1602 42 90

 

1602 49 90

 

1602 90

 

1603 00 10

 

1703

 

1902 20 30

 

2001 10 00

 

2001 90 20

 

2001 90 50

 

2001 90 60

 

2001 90 65

 

2001 90 70

 

2001 90 91

 

2001 90 93

 

2001 90 99

 

2002

 

2003 20 00

 

2003 90 00

 

2004 10 10

 

2004 10 99

 

2004 90 30

 

2004 90 50

 

2004 90 91

 

2004 90 98

 

2005 10 00

 

2005 20 20

 

2005 20 80

 

2005 40 00

 

2005 51 00

 

2005 59 00

 

2005 60 00

 

2005 70

 

2005 90

 

2006 00

 

2007 10

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 55

 

2007 99 57

 

2007 99 91

 

2007 99 93

 

2007 99 98

 

2008 11 92

 

2008 11 94

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

2008 19

 

2008 20

 

2008 30

 

2008 40

 

2008 50

 

2008 60

 

2008 70

 

2008 80

 

2008 92

 

2008 99 11

 

2008 99 19

 

2008 99 21

 

2008 99 23

 

2008 99 25

 

2008 99 26

 

2008 99 28

 

2008 99 32

 

2008 99 33

 

2008 99 34

 

2008 99 36

 

2008 99 37

 

2008 99 38

 

2008 99 40

 

2008 99 43

 

2008 99 45

 

2008 99 46

 

2008 99 47

 

2008 99 49

 

2008 99 61

 

2008 99 62

 

2008 99 67

 

2008 99 72

 

2008 99 78

 

2008 99 99

 

2009

 

2106 90 30

 

2106 90 51

 

2106 90 55

 

2106 90 59

 

2206 00

 

2209 00

 

2302

 

2303 10 11

 

2306 90 19

 

2307 00 19

 

2308 00

 

2309 10 13

 

2309 10 15

 

2309 10 19

 

2309 10 33

 

2309 10 51

 

2309 10 53

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 10 90

 

2309 90

 

2401

 

3502 11 90

 

3502 19 90

 

3502 20 91

 

3502 20 99


(1)  Come definiti dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1).

(2)  Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.


ALLEGATO A b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Dazio applicabile

(% del dazio NPF)

 (2)

Quantità annuale

dall'1.7.2004

(tonnellate)

Incremento annuo

dall'1.7.2005

(tonnellate)

Disposizioni specifiche

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 71

Animali vivi della specie bovina

esenzione

46 000 capi

0

 

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

4 000

0

 (3)  (13)

ex02 03

0210 11

0210 12

0210 19

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

15 625

0

 (4)  (3)  (13)

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati

esenzione

100

0

 (3)  (13)

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina

0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105

esenzione

9 000

0

 (3)  (13)

0402 10 19

0402 21 11

0402 21 19

0402 21 91

Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide

esenzione

1 500

0

 

da 0403 10 11 a 0403 10 39

Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

esenzione

1 000

0

 

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Altri, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

0406

Formaggi e latticini

esenzione

2 800

200

 (3)  (13)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili in guscio

esenzione

2 330

0

 (3)

0408

Uova di volatili sgusciate

0702 00 00

Pomodori

esenzione

100 %

9 750

0

 (5)  (6)  (11)

 (6)

0702 00 00

Pomodori

ex07041000

Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre

esenzione

illimitata

 

 

0707 00 05

Cetrioli

esenzione

illimitata

 

 (5)  (6)

destinati alla trasformazione

esenzione

10 000

0

 (8)

diversi da quelli destinati alla trasformazione

esenzione

4 000

0

 (5)  (7)

0709 10 00

Carciofi

esenzione

illimitata

0

 (5)

0709 90 70

Zucchine

esenzione

illimitata

 

 (5)  (6)

ex07093000

Melanzane, dal 1o gennaio al 31 marzo

esenzione

illimitata

 

 

ex07099000

Zucche, dal 1o gennaio al 31 marzo

ex07099090

Altri, escluso il prezzemolo, dal 1o gennaio al 31 marzo

0711 51 00

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus

esenzione

500

0

 (13)

ex07129090

Barbaforte o cren

esenzione

illimitata

 

 

0805 esclusi

0805 10 50

0805 10 80

0805 50 90

0805 90 00

Agrumi, freschi o secchi

esenzione

illimitata

 

 (5)

ex08061010

Uve fresche da tavola, dal 1o gennaio al 14 luglio (ad eccezione della varietà «Imperatore», dal 1o al 31 gennaio unicamente)

esenzione

illimitata

 

 

ex08071100

Cocomeri, dal 1o novembre al 30 aprile

esenzione

illimitata

 

 

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

Mele, diverse da quelle da sidro

esenzione

250

0

 (5)  (9)  (13)

0808 10 20

Mele, diverse da quelle da sidro

100 %

 (9)

0808 10 50

100 %

 (9)

0808 10 90

100 %

 (9)

0808 20 50

Pere, diverse da quelle da sidro

esenzione

illimitata

 

 (5)  (10)

0809 10 00

Albicocche

esenzione

illimitata

 

 (5)  (6)

0809 20

Ciliege

esenzione

illimitata

 

 (5)  (6)

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

esenzione

illimitata

 

 (5)  (11)

0809 40 05

Prugne

 

 

 

 

da trasformazione, in imballaggi immediati di capacità superiore, in peso netto, a 250 kg

esenzione

illimitata

 (12)

altre

esenzione

illimitata

 (5)  (12)

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

230 000

0

 (3)  (13)

1003 00

Orzo

esenzione

89 000

0

 (3)

1102 90 10

Farina di orzo

1103 19 30

Semole e semolini di orzo

1103 20 20

Agglomerati in forma di pellets di orzo

1004 00 00

Avena

esenzione

7 000

0

 (3)

1102 90 30

Farina di avena

1103 19 40

Semole e semolini di avena

1103 20 30

Agglomerati in forma di pellets di avena

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso da quello ibrido

esenzione

1 000

0

 (3)  (13)

1005 90 00

Granturco, escluso quello destinato alla semina

esenzione

149 000

0

 (3)  (13)

1101 00

Farine di frumento (grano) e di frumento segalato

esenzione

18 000

0

 (3)  (13)

1103 11

Semole e semolini di frumento

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento

1107

Malto

esenzione

10 000

0

 (3)  (13)

1602 31

1602 32

1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

esenzione

1 200

0

 (3)  (13)

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Conserve di carni di suini domestici

esenzione

2 125

0

 (3)  (13)

ex16025039

ex16025080

Preparazioni e conserve di lingua di animali della specie bovina

esenzione

illimitata

 

 

1602 50

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie della specie bovina

esenzione

500

0

 (3)  (13)

1701

Zucchero

esenzione

5 500

0

 

1702

Altri zuccheri

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus

esenzione

250

0

 (13)

ex20079190

Altre, escluse le confetture e marmellate di arance

esenzione

illimitata

 

 

2007 99 31

Confetture di ciliege

 (5)

ex20079939

Preparazioni di frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 50, 0810 60, 0810 90

 (5)

2204 30

Altri mosti di uva

esenzione

illimitata

 

 (5)


(1)  Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2)  Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3)  Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(4)  Esclusi i filetti «mignon» presentati da soli.

(5)  L'esenzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(6)  Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni (nell'ambito e al di fuori dei contingenti tariffari) dei codici NC 0702 (pomodori), 0707 00 05 (cetrioli), 0709 90 70 (zucchine), 0809 10 (albicocche) e 0809 20 (ciliege), sono introdotte cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 % 16 % e 18 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

(7)  Per le importazioni dalla Romania verso la Comunità di 4 000 tonnellate di cetrioli diversi da quelli destinati alla trasformazione (codice NC ex07070005), il livello del prezzo di entrata (a partire dal quale i dazi specifici saranno ridotti a zero) è ridotto del 10 % dal luglio 2004, del 20 % dal luglio 2005 e del 30 % dal luglio 2006.

(8)  Sono inoltre esentate dal dazio specifico e da quello ad valorem le importazioni dalla Romania verso la Comunità di 10 000 tonnellate di cetrioli destinati alla trasformazione (codice NC ex07070005). La registrazione in questa sottovoce è subordinata alla condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni comunitarie — cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche.

(9)  Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni (nell'ambito e al di fuori dei contingenti tariffari) dei codici NC 0808 10 20, 0808 10 50 e 0808 10 90 (mele), si applicano le seguenti concessioni:

cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1o gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata;

tre aliquote addizionali (14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata;

due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1o aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata;

cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

(10)  Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni del codice NC 0808 20 50 (pere), si applicano le seguenti concessioni:

cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata;

due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per i periodi dal 1o al 30 aprile e dal 1o al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata;

cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

(11)  Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni del codice NC 0809 30 (pesche e pesche noci), si applicano le seguenti concessioni:

tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) sono introdotte per il periodo dall'11 giugno al 31 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata;

cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1o agosto al 30 settembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

(12)  Sistema dei prezzi di entrata: per tutte le importazioni del codice NC ex08094005 (prugne diverse da quelle destinate alla trasformazione, in imballaggi immediati di capacità superiore, in peso netto, a 250 kg), sono introdotte tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

Inoltre, le importazioni nella Comunità di prugne provenienti dalla Romania e destinate alla trasformazione in contenitori immediati di peso netto superiore a 250 kg (codice NC ex08094005) sono esentate dal dazio specifico e da quello ad valorem. La registrazione in questa sottovoce è subordinata alla condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni comunitarie — cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e successive modifiche.

(13)  I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore, immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2004 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.


ALLEGATO B a)

I dazi doganali all'importazione applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità di seguito elencati sono aboliti — Codici tariffari rumeni (1)

 

0101

 

0102 10

 

0102 90 90

 

0103 10 00

 

0103 91

 

0103 92 11

 

0103 92 90

 

0104

 

0105 11

 

0105 92 00

 

0105 93 00

 

0105 99

 

0106

 

0203 11 90

 

0203 12 90

 

0203 19 90

 

0203 21 90

 

0203 22 90

 

0203 29 90

 

0204

 

0205 00

 

0206 10 91 (2)

 

0206 10 99 (2)

 

0206 21 00 (2)

 

0206 22 00 (2)

 

0206 29 99 (2)

 

0206 30 00

 

0206 41 00

 

0206 49 20

 

0206 49 80

 

0206 80 91

 

0206 80 99

 

0206 90 91

 

0206 90 99

 

0208

 

0209 00 19

 

0209 00 30

 

0209 00 90

 

0210 91 00

 

0210 92 00

 

0210 93 00

 

0210 99 10

 

0210 99 21

 

0210 99 29

 

0210 99 31

 

0210 99 39

 

0210 99 41

 

0210 99 49

 

0210 99 59

 

0210 99 60

 

0210 99 71

 

0210 99 79

 

0210 99 80

 

0210 99 90

 

0407 00 90

 

0408 11 20

 

0408 19 20

 

0408 91 20

 

0408 99 20

 

0409 00 00

 

0410 00 00

 

0501 00 00

 

0502 90 00

 

0503 00 00

 

0504 00 00

 

0505 10 10

 

0506

 

0507

 

0508 00 00

 

0509 00 10

 

0510 00 00

 

0511 91

 

0511 99

 

0601

 

0602

 

0603 90 00

 

0604

 

0703 10 11

 

0703 10 90

 

0703 90 00

 

0704 20 00

 

0704 90 10

 

0704 90 90

 

0705 29 00

 

0706 90 30

 

0706 90 90

 

0707 00 90

 

0708

 

0709 20 00

 

0709 40 00

 

0709 52 00

 

0709 59

 

0709 60

 

0709 70 00

 

0709 90 10

 

0709 90 20

 

0709 90 31

 

0709 90 40

 

0709 90 50

 

0709 90 60

 

0709 90 90

 

0710 80 10

 

0710 80 61

 

0710 80 69

 

0710 80 85

 

0711 20

 

0711 30 00

 

0711 40 00

 

0711 51 00

 

0711 59 00

 

0711 90 10

 

0711 90 50

 

0711 90 80

 

0711 90 90

 

0712

 

0713

 

0714

 

0801

 

0802

 

0803 00

 

0804

 

0805

 

0806 10 90

 

0806 20

 

0807 20 00

 

0808 10 10

 

0808 20

 

0809 20

 

0809 40

 

0810 20

 

0810 30

 

0810 40 10

 

0810 40 50

 

0810 40 90

 

0810 50 00

 

0810 60 00

 

0810 90

 

0811

 

0812

 

0813

 

0814 00 00

 

0901

 

0904 20

 

0909

 

0910 20

 

0910 40 11

 

0910 40 13

 

0910 40 19

 

1102 90 90 (2)

 

1103 19 90 (2)

 

1103 20 90 (2)

 

1104

 

1106

 

1108 11 00

 

1108 12 00

 

1108 13 00

 

1108 20 00

 

1202

 

1204 00 10

 

1206 00 10

 

1207 30

 

1207 40

 

1207 50

 

1207 60

 

1207 91

 

1209

 

1210

 

1211 30 00

 

1211 40 00

 

1211 90

 

1212 10

 

1213 00 00

 

1214

 

1301

 

1302 11 00

 

1302 14 00

 

1302 19 05

 

1302 19 98

 

1302 32 90

 

1302 39 00

 

14

 

1501 00

 

1502

 

1503 00

 

1504

 

1507 10 10

 

1507 90 10

 

1508

 

1509

 

1510 00

 

1512 11 10

 

1512 11 99

 

1512 19 10

 

1514

 

1515

 

1516 10

 

1516 20 91

 

1516 20 95

 

1516 20 96

 

1516 20 98

 

1517 90 91

 

1517 90 99

 

1518 00 31

 

1518 00 39

 

1522 00 31

 

1522 00 39

 

1522 00 91

 

1522 00 99

 

1602 20 11

 

1602 20 19

 

1602 41 90

 

1602 42 90

 

1602 49 90

 

1602 90

 

1603 00

 

1702 19 00

 

1702 20

 

1702 30

 

1702 40

 

1702 60

 

1702 90 30

 

1702 90 50

 

1702 90 60

 

1702 90 71

 

1702 90 75

 

1702 90 79

 

1702 90 80

 

1702 90 99

 

1703

 

1801 00 00

 

1902 20 30

 

2001 90 10

 

2001 90 20

 

2001 90 50

 

2001 90 65

 

2001 90 91

 

2003

 

2004 10 10

 

2004 10 99

 

2004 90 30

 

2004 90 50

 

2004 90 91

 

2004 90 98

 

2005 10 00

 

2005 60 00

 

2005 90

 

2006 00

 

2007 10 91

 

2007 99 93

 

2008 11

 

2008 19 11

 

2008 19 13

 

2008 19 91

 

2008 19 93

 

2008 20 19

 

2008 20 39

 

2008 20 51

 

2008 20 59

 

2008 20 71

 

2008 20 79

 

2008 20 90

 

2008 30

 

2008 92 72

 

2008 99 11

 

2008 99 19

 

2008 99 25

 

2008 99 26

 

2008 99 41

 

2008 99 46

 

2008 99 47

 

2008 99 49

 

2008 99 51

 

2008 99 61

 

2008 99 62

 

2009 12 00

 

2009 21 00

 

2009 29 19

 

2009 29 99

 

2009 31 19

 

2009 31 51

 

2009 31 59

 

2009 31 91

 

2009 31 99

 

2009 39 19

 

2009 39 39

 

2009 39 55

 

2009 39 59

 

2009 39 91

 

2009 39 95

 

2009 39 99

 

2009 41 91

 

2009 41 99

 

2009 49 19

 

2009 49 93

 

2009 49 99

 

2009 80 32

 

2009 80 33

 

2009 80 36

 

2009 80 73

 

2009 80 83

 

2009 80 84

 

2009 80 88

 

2009 80 97

 

2009 90 41

 

2009 90 49

 

2009 90 71

 

2009 90 73

 

2009 90 79

 

2009 90 92

 

2009 90 95

 

2009 90 97

 

2106 90 30

 

2106 90 51

 

2106 90 55

 

2106 90 59

 

2204 30

 

2206 00

 

2301

 

2302

 

2303

 

2304 00 00

 

2305 00 00

 

2306

 

2307 00

 

2308 00

 

2309 90

 

3502 11 90

 

3502 19 90

 

3502 20 91

 

3502 20 99

 

5301 10 00

 

5301 29 00

 

5301 30 90

 

5302


(1)  Quali definiti nella legge n. 680/2003, MO I n. 928/23.12.2003.

(2)  Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.


ALLEGATO B b)

Le importazioni in Romania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice tariffario della Romania

Designazione delle merci (1)

Aliquota del dazio applicabile

(% ad valorem)

Quantità

annuale

dall'1.7.2004

(tonnellate)

Incremento annuo

dall'1.7.2005

(tonnellate)

Disposizioni specifiche

ex 0102 90 41

ex 0102 90 49

Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato), di peso superiore a 220 kg

esenzione

illimitata

 

 

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 71

Giovenche e vacche di peso superiore a 300 kg

15

15 000 capi

 

 

0103 92 19

Animali vivi della specie suina domestica, di peso >= 50 kg (escluse le scrofe che hanno figliato almeno una volta e di peso >= 180 kg e i riproduttori di razza pura)

15

14 000

 

 (2)  (4)

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

4 000

 

 (2)  (3)

0203 22

0203 29

0210 11

0210 12

0210 19

Carni di animali della specie suina domestica, congelate

esenzione

23 000

 

 (2)

0206 10 95

Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, freschi o refrigerati

esenzione

100

 

 (2)  (3)

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes» della specie bovina, congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina

0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105

esenzione

9 000

 

 (2)  (3)

0209 00 11

Lardo fresco, refrigerato o congelato, salato o in salamoia

20

850

 

 

0402 10 19

0402 21 11

0402 21 19

0402 21 91

Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide

esenzione

1 500

 

 (3)

da 0403 10 11 a 0403 10 39

Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

esenzione

1 000

 

 (3)

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Altri, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

da 0404 10 02 a 0404 10 16

Siero di latte, in polvere o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

18,8

illimitata

 

 

0405 10

0405 90

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

esenzione

1 900

 

 (3)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

2 800

200

 (2)  (3)

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Uova di volatili in guscio

esenzione

2 330

 

 (2)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Uova di volatili sgusciate

ex 0603 10

Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, nel periodo dal 1o novembre al 31 maggio

esenzione

illimitata

 

 

ex 0701 10 00

Patate da semina, fresche o refrigerate, di categorie biologiche superiori

esenzione

illimitata

 

 

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Patate, fresche o refrigerate, non destinate alla semina

esenzione

20 000

 

 (3)

0702 00 00

Pomodori

esenzione

300

 

 (2)

0703 10 19

Cipolle fresche o refrigerate (escluse le cipolle da semina)

esenzione

5 000

 

 

ex 0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati, nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno

esenzione

illimitata

 

 

ex 0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati, nel periodo dal 1o dicembre al 30 aprile

esenzione

illimitata

 

 

ex 0705 21 00

Cicorie Witloof, fresche o refrigerate, nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno

esenzione

illimitata

 

 

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

esenzione

1 000

 

 

0706 90 10

Sedani-rapa, freschi o refrigerati

esenzione

250

 

 

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

esenzione

200

 

 

0709 10

Carciofi, freschi o refrigerati

18,8

illimitata

 

 

0709 90 39

Olive destinate alla produzione di olio

ex 0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate, nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo

esenzione

illimitata

 

 

0709 51 00

Funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati

esenzione

300

 

 

ex 0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate, nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo

esenzione

illimitata

 

 

0710 10 00

0710 21 00

0710 22 00

0710 29 00

0710 30 00

0710 80 51

0710 80 59

0710 80 70

0710 80 80

0710 80 95

0710 90 00

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

7

illimitata

 

 

ex 0806 10 10

Uve fresche da tavola, dal 1o gennaio al 14 luglio (ad eccezione della varietà «Imperatore», dal 1o al 31 gennaio unicamente)

esenzione

illimitata

 

 

ex 0807 11 00

Cocomeri freschi, nel periodo dal 1o novembre al 30 giugno

esenzione

illimitata

 

 

ex 0807 19 00

Meloni freschi, nel periodo dal 1o novembre al 30 giugno

0808 10 90

Mele fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre, nonché le mele delle varietà Golden Delicious e Granny Smith)

esenzione

500

 

 

0809 10 00

Albicocche fresche

esenzione

200

 

 

ex 0809 30 10

Pesche noci fresche, nel periodo dal 1o novembre al 31 maggio

esenzione

illimitata

 

 

ex 0809 30 90

Pesche fresche, nel periodo dal 1o novembre al 31 maggio

ex 0810 10 00

Fragole fresche, nel periodo dal 1o settembre al 15 aprile

esenzione

illimitata

 

 

ex 1001 10 00

Frumento duro da semina

esenzione

illimitata

 

 

ex 1001

Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il frumento duro da semina

esenzione

125 000

 

 (2)  (3)

1002 00 00

Segala

esenzione

30 000

 

 (3)

1003 00

Orzo

esenzione

57 000

 

 (2)  (3)

1102 90 10

Farina di orzo

1103 19 30

Semole e semolini di orzo

1103 20 20

Agglomerati in forma di pellets di orzo

1004 00 00

Avena

esenzione

7 000

 

 (2)

1102 90 30

Farina di avena

1103 19 40

Semole e semolini di avena

1103 20 30

Agglomerati in forma di pellets di avena

1005 10

Granturco da semina

esenzione

3 700

 

 (2)  (3)

1005 90 00

Granturco, escluso quello da semina

esenzione

49 000

 

 (2)  (3)

1006

Riso

esenzione

10 000

 

 (3)

1102 30 00

Farina di riso

1103 19 50

Semole e semolini di riso

1103 20 50

Agglomerati in forma di pellets di riso

1101 00

Farine di frumento (grano) e di frumento segalato

esenzione

3 000

 

 (2)  (3)

1103 11

Semole e semolini di frumento

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento

1101 00

Farine di frumento (grano) e di frumento segalato

15

40 000

 

 (2)  (5)

1103 11

Semole e semolini di frumento

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento

1105

Farine e semolini di patate

esenzione

100

 

 

1107

Malto

esenzione

31 100

 

 (2)  (3)

1507 10 90

Olio di soia greggio

esenzione

2 500

 

 

1507 90 90

Altri

1517 10 90

Margarina, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte =< 10 % (eccetto quella liquida)

esenzione

1 000

 

 

1601 00 10

Salsicce e salami di fegato e prodotti simili e preparazioni alimentari a base di tali prodotti

esenzione

1 125

 

 (2)

1601 00 91

Salsicce e salami non cotti di carne, di frattaglie o di sangue (eccetto di fegato)

1601 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (eccetto salsicce e salami di fegato e salsicce e salami non cotti)

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, condizionate per la vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto = 250 g

15

1 250

 

 

1602 20 90

Preparazioni di fegato diverso dal fegato di oca o di anatra

18,8

illimitata

 

 

1602 49 19

Preparazioni di carni di suini domestici, altre

da 1602 31 a 1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

esenzione

1 200

 

 (2)  (3)

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 30

1602 49 50

Prosciutti e loro pezzi, di suini della specie domestica

esenzione

2 125

 

 (2)

1602 50

Preparazioni di carni di animali della specie bovina

esenzione

500

 

 (2)  (3)

1701 11

Zuccheri di canna greggi

esenzione

20 000

 

 (3)

1701 12

Zuccheri di barbabietola greggi

1701 91

Altri zuccheri

18,8

15 000

1701 99

Zuccheri bianchi e altri zuccheri, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

 

 

2001 10 00

2001 90 70

2001 90 93

2001 90 99

Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

esenzione

2 000

 

 

2002

Pomodori, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

esenzione

2 000

 

 

2005 20 20

2005 20 80

Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006

esenzione

250

 

 

2005 40 00

Piselli, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

esenzione

1 200

 

 

2005 51 00

Fagioli in grani

2005 59 00

Altri

2005 70

Olive, preparate o conservate

esenzione

5 000

 

 (3)

2007 10 10

2007 10 99

2007 99 10

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

2007 99 91

2007 99 98

Confetture, gelatine, marmellate

esenzione

500

 

 

2008 19 19

2008 19 95

2008 19 99

2008 20 11

2008 20 31

Frutta ed altre parti commestibili di piante

6

illimitata

 

 

2008 40

Pere, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

6

illimitata

 

 

2007 91

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi

18,8

illimitata

 

 

2007 99 35

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi

2009 11

Succhi di arancia congelati

18,8

illimitata

 

 

2009 19

Altri succhi di arancia

2009 29 11

2009 29 91

Succhi di pompelmo o di pomelo

2009 31 11

2009 39 11

2009 39 31

Altri succhi di agrumi

2009 39 51

Succhi di limoni

2009 41 10

2009 49 11

2009 49 30

2009 49 91

Succhi di ananasso

2008 50 11

Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

6

illimitata

 

 

2009 50 10

2009 50 90

Succhi di pomodoro

esenzione

100

 

 

2009 61

2009 69

Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

1 000

 

 

2009 71

2009 79

Succhi di mela non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

12

illimitata

 

 

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 35

2009 80 38

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 79

2009 80 86

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 99

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

2009 90 31

2009 90 39

2009 90 51

2009 90 59

2009 90 94

2009 90 96

2009 90 98

Succhi di pera non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

300

 

 

2209 00 11

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità <= 2 litri

esenzione

1 000

100

 

2209 0019

Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità > 2 litri

2209 00 91

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, presentati in recipienti di capacità <= 2 litri (eccetto aceto di vino)

2209 00 99

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, presentati in recipienti di capacità > 2 litri (eccetto aceto di vino)

2309 10

Alimenti per cani o gatti

esenzione

11 000

 

 

2401 (escluso il codice

2401 30 00)

Tabacchi greggi o non lavorati

esenzione

3 200

 

 (3)

ex 2401 30 00

Tabacco in strisce

esenzione

500

 

 


(1)  Il testo della designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano menzionati codici «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2)  Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(3)  I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2004 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

(4)  Questo prodotto è soggetto ad un aumento di 1 000 capi nel luglio 2005.

(5)  Questa concessione sarà gestita sulla base di un anno civile, dal 1o gennaio al 31 dicembre. La quantità annua sarà portata a 60 000 t dal 1o gennaio 2005 e a 80 000 t dal 1o gennaio 2006.