2.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2005

recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano

[notificata con il numero C(2005) 1585]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/409/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/804/CE della Commissione (2) stabilisce un elenco temporaneo dei paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano nella Comunità, nonché i modelli di certificati che devono scortare le partite di tali prodotti.

(2)

Il Canada, la Croazia, il Marocco, la Nuova Zelanda, la Tunisia, la Turchia e gli Stati Uniti sono stati inseriti nel suddetto elenco temporaneo, sulla base degli scambi attuali con gli Stati membri, in attesa della valutazione comunitaria delle garanzie che tali paesi terzi possono offrire in merito alle malattie dei molluschi.

(3)

Le garanzie in materia di polizia sanitaria offerte dal Marocco, dalla Nuova Zelanda, dalla Tunisia e dalla Turchia sono state valutate dalla Commissione, la quale ha constatato una parziale conformità alla direttiva 91/67/CEE e alla direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (3).

(4)

Il Canada e la Nuova Zelanda hanno notificato alla Commissione che attualmente non hanno interesse a esportare nella Comunità molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione.

(5)

Gli Stati Uniti hanno presentato il proprio programma di certificazione all’esportazione da zone di allevamento di molluschi. La Commissione ha valutato il programma e ha verificato l’esistenza delle garanzie necessarie ai fini dell’esportazione nella Comunità di molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione.

(6)

A norma della decisione 97/20/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che fissa l’elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (4), la Croazia non è autorizzata all’esportazione di molluschi vivi destinati al consumo umano. L’importazione di detti molluschi dalla Croazia non deve pertanto essere autorizzata in forza della decisione 2003/804/CE.

(7)

Occorre inoltre semplificare la tabella di cui all’allegato I della decisione 2003/804/CE.

(8)

La decisione 2003/804/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2003/804/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/623/CE (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 26).

(3)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, o alla stabulazione in acque della Comunità europea, o l’importazione di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano

Stato

Territorio

Osservazioni

Codice ISO

Nome

Codice

Descrizione

CA

Canada

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

MA

Marocco

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

NZ

Nuova Zelanda

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

TN

Tunisia

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

TR

Turchia

 

 

Molluschi vivi destinati unicamente alla trasformazione prima del consumo umano

US

Stati Uniti

US-01 Versione 1/2005

Humboldt Bay (California)

Netarts Bay (Oregon)

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

NELHA (Hawaii)

Molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione e alla trasformazione prima del consumo umano»