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19.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2005
che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società
(2005/380/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il piano d'azione della Commissione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea» (1), adottato nel maggio 2003, ha individuato una serie di azioni necessarie per modernizzare, completare e semplificare il quadro normativo relativo al diritto delle società e al governo societario. |
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(2) |
Tale piano d’azione riconosce l’importanza della consultazione degli esperti e del pubblico come parte integrante dell'elaborazione del diritto delle società e del governo societario a livello comunitario. |
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(3) |
Occorre pertanto istituire un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società che serva da organo di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel campo del governo societario e del diritto delle società, in particolare in rapporto alle misure previste nel piano d’azione; è quindi opportuno prevedere la presenza in questo gruppo di persone particolarmente qualificate, attive nel mondo degli affari e nella comunità accademica o nella società civile, che siano in grado di apportare a livello comunitario la loro conoscenza specifica del governo societario e del diritto delle società. |
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(4) |
Il gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società deve stabilire il suo regolamento interno e rispettare pienamente il ruolo e le prerogative delle istituzioni, |
DECIDE:
Articolo 1
È istituito un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società nella Comunità (di seguito il «gruppo»).
Articolo 2
Compito del gruppo è prestare consulenza tecnica alla Commissione in merito alle iniziative della Commissione nel campo del governo societario e del diritto delle società su richiesta della Commissione. Il presidente del gruppo può suggerire che la Commissione consulti il gruppo su qualsiasi materia connessa.
Articolo 3
Il gruppo consta di un massimo di 20 membri, provenienti dal mondo degli affari e dalla comunità accademica o dalla società civile, la cui esperienza e competenza in materia di governo societario e diritto delle società siano ampiamente riconosciute a livello comunitario. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione. Essi sono nominati a titolo personale. I membri del gruppo prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere alcuna istruzione dall'esterno.
L'elenco dei membri figura in allegato.
Articolo 4
La durata del mandato dei membri del gruppo è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del triennio, i membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato. In caso di dimissioni o decesso di un membro del gruppo in corso di mandato, la Commissione nomina un nuovo membro conformemente all'articolo 3.
Articolo 5
La Commissione pubblica l'elenco dei membri nella «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».
Articolo 6
Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il gruppo, in accordo con la Commissione, può istituire gruppi di lavoro per studiare argomenti specifici sulla base di un mandato. I gruppi di lavoro saranno sciolti appena avranno compiuto il proprio mandato.
La Commissione può invitare esperti ed osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e/o dei gruppi di lavoro.
Articolo 7
Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi determinati dalla Commissione.
Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione.
Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. I membri del personale della Commissione interessati possono assistere alle riunioni del gruppo e dei gruppi di lavoro e partecipare ai dibattiti.
La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, conclusione parziale o documento di lavoro relativo al gruppo o ai suoi gruppi di lavoro.
Articolo 8
La Commissione rimborsa le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri, osservatori e esperti e attinenti alle attività del gruppo secondo le disposizioni in vigore all’interno della Commissione. Le loro funzioni non sono retribuite.
Articolo 9
La presente decisione si applica fino al 27 aprile 2008.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) COM(2003) 284 def.
ALLEGATO
ELENCO DEI MEMBRI
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Gintautas BARTKUS |
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Theodor BAUMS |
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Francesco CHIAPPETTA |
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Thomas COURTNEY |
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Jean-Pierre HELLEBUYCK |
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Erich KANDLER |
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Vanessa KNAPP |
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Vratislav KULHÁNEK |
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Jukka MÄHÖNEN |
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Stilpon NESTOR |
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Jesper Bo NIELSEN |
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Jósef OKOLSKI |
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Leonardo PEKLAR |
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Colin PERRY |
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Enrique PIÑEL LÓPEZ |
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Geert RAAIJMAKERS |
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Joëlle SIMON |
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Mario STELLA-RICHTER |
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Daniela WEBER-REY |
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Patrick ZURSTRASSEN |