19.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società

(2005/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il piano d'azione della Commissione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea» (1), adottato nel maggio 2003, ha individuato una serie di azioni necessarie per modernizzare, completare e semplificare il quadro normativo relativo al diritto delle società e al governo societario.

(2)

Tale piano d’azione riconosce l’importanza della consultazione degli esperti e del pubblico come parte integrante dell'elaborazione del diritto delle società e del governo societario a livello comunitario.

(3)

Occorre pertanto istituire un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società che serva da organo di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel campo del governo societario e del diritto delle società, in particolare in rapporto alle misure previste nel piano d’azione; è quindi opportuno prevedere la presenza in questo gruppo di persone particolarmente qualificate, attive nel mondo degli affari e nella comunità accademica o nella società civile, che siano in grado di apportare a livello comunitario la loro conoscenza specifica del governo societario e del diritto delle società.

(4)

Il gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società deve stabilire il suo regolamento interno e rispettare pienamente il ruolo e le prerogative delle istituzioni,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società nella Comunità (di seguito il «gruppo»).

Articolo 2

Compito del gruppo è prestare consulenza tecnica alla Commissione in merito alle iniziative della Commissione nel campo del governo societario e del diritto delle società su richiesta della Commissione. Il presidente del gruppo può suggerire che la Commissione consulti il gruppo su qualsiasi materia connessa.

Articolo 3

Il gruppo consta di un massimo di 20 membri, provenienti dal mondo degli affari e dalla comunità accademica o dalla società civile, la cui esperienza e competenza in materia di governo societario e diritto delle società siano ampiamente riconosciute a livello comunitario. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione. Essi sono nominati a titolo personale. I membri del gruppo prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere alcuna istruzione dall'esterno.

L'elenco dei membri figura in allegato.

Articolo 4

La durata del mandato dei membri del gruppo è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del triennio, i membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato. In caso di dimissioni o decesso di un membro del gruppo in corso di mandato, la Commissione nomina un nuovo membro conformemente all'articolo 3.

Articolo 5

La Commissione pubblica l'elenco dei membri nella «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».

Articolo 6

Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il gruppo, in accordo con la Commissione, può istituire gruppi di lavoro per studiare argomenti specifici sulla base di un mandato. I gruppi di lavoro saranno sciolti appena avranno compiuto il proprio mandato.

La Commissione può invitare esperti ed osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e/o dei gruppi di lavoro.

Articolo 7

Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi determinati dalla Commissione.

Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione.

Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. I membri del personale della Commissione interessati possono assistere alle riunioni del gruppo e dei gruppi di lavoro e partecipare ai dibattiti.

La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, conclusione parziale o documento di lavoro relativo al gruppo o ai suoi gruppi di lavoro.

Articolo 8

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri, osservatori e esperti e attinenti alle attività del gruppo secondo le disposizioni in vigore all’interno della Commissione. Le loro funzioni non sono retribuite.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 27 aprile 2008.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  COM(2003) 284 def.


ALLEGATO

ELENCO DEI MEMBRI

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN