18.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2005

riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare

[notificata con il numero C(2005) 1436]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/379/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 77/504/CEE gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura, nonché lo sperma gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti, siano accompagnati negli scambi intracomunitari da un certificato genealogico rilasciato da un’organizzazione o da un’associazione di allevatori riconosciuta (di seguito «certificato genealogico»). La direttiva dispone inoltre che le indicazioni che devono figurare nei certificati genealogici vengano armonizzate.

(2)

I modelli di certificati genealogici e le indicazioni che vanno fornite in tali modelli o in documenti equivalenti sono definiti attualmente per i bovini riproduttori di razza pura nella decisione 86/404/CEE della Commissione (2), per lo sperma e gli embrioni nella decisione 88/124/CEE della Commissione (3) e per gli ovuli nella decisione 96/80/CE della Commissione (4). A fini di chiarezza e di razionalità del diritto comunitario le decisioni 86/404/CEE, 88/124/CEE e 96/80/CE vanno abrogate e sostituite con la presente decisione.

(3)

Le disposizioni relative all’identificazione dei bovini sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (5).

(4)

La direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all’ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (6), stabilisce disposizioni particolari in merito al controllo ufficiale dei tori di razza pura.

(5)

I certificati genealogici devono assicurare ai clienti informazioni minime sul bovino o sul suo sperma e sui suoi embrioni corrispondenti alle indicazioni prescritte dalle decisioni 86/404/CEE, 88/124/CEE e 96/80/CE. Considerata l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e alla luce del fatto che alcuni risultati della valutazione genetica sono accessibili al pubblico, la raccomandazione relativa a un modello di certificato armonizzato non appare più necessaria e in alcuni casi può essere sufficiente fare riferimento alla fonte pubblica di determinate indicazioni.

(6)

I certificati genealogici o le dichiarazioni attestanti una documentazione equivalente sono rilasciati da organismi riconosciuti a norma della decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura (7). È tuttavia opportuno che i certificati genealogici relativi allo sperma possano essere rilasciati anche dai centri di raccolta e di magazzinaggio riconosciuti in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (8), e che i certificati genealogici relativi agli embrioni siano rilasciati anche dai gruppi di raccolta riconosciuti a norma della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (9).

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le indicazioni che devono figurare nei certificati genealogici o nei documenti che accompagnano negli scambi intracomunitari i bovini riproduttori di razza pura nonché lo sperma, gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti. A norma della presente decisione i certificati genealogici sono rilasciati da organizzazioni o associazioni di allevatori autorizzate (di seguito «organizzazioni di allevatori»), ufficialmente riconosciute in conformità della decisione 84/247/CEE. I certificati genealogici relativi allo sperma possono inoltre essere rilasciati da centri di raccolta e di magazzinaggio riconosciuti in conformità della direttiva 88/407/CEE e i certificati genealogici riguardanti gli embrioni possono anche essere rilasciati da gruppi di raccolta riconosciuti a norma della direttiva 89/556/CEE sulla base delle indicazioni fornite dall’organizzazione di allevatori conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 2

1.   Nei certificati genealogici relativi agli animali figurano le seguenti indicazioni:

a)

il titolo seguente: «Certificato genealogico rilasciato in conformità della decisione 2005/379/CE della Commissione per quanto concerne gli scambi intracomunitari»;

b)

nome dell’organizzazione di allevatori, ufficialmente riconosciuta a norma della decisione 84/247/CEE, che rilascia il certificato;

c)

nome del libro genealogico;

d)

razza;

e)

sesso;

f)

numero d’iscrizione al libro genealogico;

g)

data di rilascio del certificato;

h)

sistema d’identificazione;

i)

numero d’identificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1760/2000;

j)

data di nascita;

k)

nome e indirizzo dell’allevatore;

l)

nome e indirizzo del proprietario;

m)

genealogia:

padre

nonno paterno

nonna paterna

libro genealogico n.

libro genealogico n.

libro genealogico n.

madre

nonno materno

nonna materna

libro genealogico n.

libro genealogico n.

libro genealogico n.

n)

tutti i risultati disponibili dei test di rendimento e i risultati aggiornati della valutazione genetica, comprese particolarità e difetti genetici dell’animale nonché dei genitori e dei nonni, secondo quanto prescritto dal programma di allevamento relativo alla categoria e all’animale in questione. Se i risultati della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su Internet sarà sufficiente fare riferimento al sito web in cui è possibile consultarli;

o)

nel caso di femmine gravide, data dell’inseminazione o dell’accoppiamento e identificazione del toro donatore;

p)

nome e qualifica del firmatario, data e luogo di consegna del certificato nonché firma della persona autorizzata dall’organizzazione di allevatori che lo rilascia.

2.   Tali indicazioni possono tuttavia figurare in altri documenti che accompagnano l’animale, purché l’organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico certifichi i suddetti documenti utilizzando la seguente formula: «Il sottoscritto attesta che nei documenti allegati figurano le indicazioni di cui all’articolo 2 della decisione 2005/379/CE della Commissione: […]», seguita da un elenco esaustivo dei pertinenti allegati.

Articolo 3

1.   Nei certificati genealogici relativi allo sperma figurano le seguenti indicazioni:

a)

tutte le indicazioni di cui all’articolo 2 relative al toro donatore dello sperma nonché il suo gruppo sanguigno o i risultati di test che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificare la genealogia;

b)

informazioni che consentano di identificare lo sperma: data della raccolta nonché nomi e recapiti del centro di raccolta o di magazzinaggio e del destinatario;

c)

se lo sperma è destinato al controllo ufficiale dei tori di razza pura, nome e indirizzo dell’organizzazione o dell’associazione riconosciuta incaricata di effettuare i controlli conformemente alla direttiva 87/328/CEE;

d)

nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato nonché firma della persona autorizzata dall’organizzazione di allevatori che lo rilascia.

2.   Tali indicazioni possono tuttavia figurare in altri documenti che accompagnano lo sperma, purché l’organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico certifichi i suddetti documenti utilizzando la seguente formula: «Il sottoscritto attesta che nei documenti allegati figurano le indicazioni di cui all’articolo 3 della decisione 2005/379/CE della Commissione: […]», seguita da un elenco esaustivo dei pertinenti allegati.

Articolo 4

1.   Nei certificati genealogici relativi agli ovuli figurano le seguenti indicazioni:

a)

tutte le indicazioni di cui all’articolo 2 relative alla femmina donatrice degli ovuli nonché il suo gruppo sanguigno o i risultati di test che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificare la genealogia;

b)

informazioni che consentano di identificare gli ovuli: data della raccolta nonché nomi e recapiti del gruppo di raccolta e del destinatario;

c)

se ogni fiala contiene più di un ovulo occorre precisarne il numero; i suddetti ovuli devono inoltre provenire dalla stessa madre;

d)

nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato nonché firma della persona autorizzata dall’organizzazione di allevatori che lo rilascia.

2.   Tali indicazioni possono tuttavia figurare in altri documenti che accompagnano gli ovuli, purché l’organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico certifichi i suddetti documenti utilizzando la seguente formula: «Il sottoscritto attesta che nei documenti allegati figurano le indicazioni di cui all’articolo 4 della decisione 2005/379/CE della Commissione: […]», seguita da un elenco esaustivo dei pertinenti allegati.

Articolo 5

1.   Nei certificati genealogici relativi agli embrioni figurano le seguenti indicazioni:

a)

tutte le indicazioni di cui all’articolo 2 relative alla femmina donatrice e al toro donatore nonché i rispettivi gruppi sanguigni o i risultati di test che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificare la genealogia;

b)

informazioni che consentano di identificare l’embrione: data della raccolta nonché nomi e recapiti del gruppo di raccolta e del destinatario;

c)

se ogni fiala contiene più di un embrione occorre precisarne il numero; i suddetti embrioni devono inoltre provenire dai medesimi genitori;

d)

nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato nonché firma della persona autorizzata dall’organizzazione di allevatori che lo rilascia.

2.   Tali indicazioni possono tuttavia figurare in altri documenti che accompagnano gli embrioni, purché l’organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico certifichi i suddetti documenti utilizzando la seguente formula: «Il sottoscritto attesta che nei documenti allegati figurano le indicazioni di cui all’articolo 5 della decisione 2005/379/CE della Commissione: […]», seguita da un elenco esaustivo dei pertinenti allegati.

Articolo 6

Le decisioni 86/404/CEE, 88/124/CEE e 96/80/CE sono abrogate.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 233 del 20.8.1986, pag. 19.

(3)  GU L 62 dell’8.3.1988, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2002/8/CE (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 53).

(4)  GU L 19 del 25.1.1996, pag. 50. Decisione modificata dalla decisione 2002/8/CE.

(5)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(6)  GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54.

(7)  GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58.

(8)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15).

(9)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).