17.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2005/372/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con il governo dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

(2)

L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 4 giugno 2004, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione del 25 novembre 2003.

(3)

Occorre approvare l'accordo.

(4)

Visto che l'accordo istituisce un comitato misto che può prendere decisioni aventi effetti giuridici su determinate questioni tecniche, si ritiene opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione comunitaria in questi casi.

(5)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare e le dichiarazioni ad esso allegate sono approvati a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato di esperti istituito dall'articolo 17 dell'accordo.

Articolo 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Per tutte le altre decisioni del comitato misto di riammissione, la posizione della Comunità viene adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BILTGEN



17.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/43


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DELLO SRI LANKA, di seguito «lo Sri Lanka»,

di seguito «le parti contraenti»,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

PREOCCUPATE per il forte aumento dell'introduzione clandestina di migranti e delle altre attività connesse della criminalità organizzata,

DESIDEROSE di instaurare attraverso il presente accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nei territori dello Sri Lanka o di uno degli Stati membri dell'Unione europea e agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e dello Sri Lanka a norma del diritto internazionale,

CONSIDERANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo di applicazione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le presenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: qualsiasi persona avente la nazionalità, definita per scopi comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino dello Sri Lanka»: qualsiasi persona avente la cittadinanza dello Sri Lanka;

d)

«cittadino di un paese terzo»: qualsiasi persona che non abbia la nazionalità o la cittadinanza dello Sri Lanka o di uno Stato membro;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di nazionalità. La definizione non comprende le persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Sri Lanka, sono state private della loro nazionalità o vi hanno rinunciato, a meno che non sia stata promessa loro almeno la naturalizzazione da parte dello Stato in questione;

f)

«autorizzazione di residenza»: qualsiasi tipo di permesso rilasciato dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri che autorizza una persona a risiedere sul loro territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere sul territorio in questione in attesa che venga esaminata una domanda di asilo o una domanda di autorizzazione di residenza;

g)

«visto»: un'autorizzazione rilasciata o una decisione presa dallo Sri Lanka o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito della persona stessa attraverso il suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLO SRI LANKA

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Sri Lanka.

2.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 3

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Lo Sri Lanka riammette, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nel presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Stato membro richiedente, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Sri Lanka; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri in provenienza diretta dal territorio dello Sri Lanka, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale di Colombo; oppure

b)

lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino del paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Sri Lanka.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, lo Sri Lanka rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Sri Lanka proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Sri Lanka non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Stato membro entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che si tratta di cittadini dello Stato membro in questione.

2.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

Articolo 5

Riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi

1.   Uno Stato membro riammette, su richiesta dello Sri Lanka e senza ulteriori formalità a parte quelle specificate nell'accordo, tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o la residenza nel territorio dello Sri Lanka, purché vi sia la prova o la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che queste persone:

a)

possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un'autorizzazione di residenza validi rilasciati dallo Stato membro interpellato; oppure

b)

sono entrate illegalmente nel territorio dello Sri Lanka in provenienza diretta dal territorio degli Stati membri, arrivando per via aerea o marittima senza entrare in altri paesi.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di un paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito aeroportuale via l'aeroporto internazionale dello Stato membro interpellato; oppure

b)

lo Sri Lanka ha rilasciato al cittadino di un paese terzo o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di residenza, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di residenza di durata superiore rilasciato dallo Stato membro interpellato.

3.   Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di residenza, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, se uno o più documenti sono già scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Su richiesta dello Sri Lanka, uno Stato membro rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora, per motivi de jure o de facto, la persona in questione non possa essere trasferita entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato membro in questione proroga la validità del documento di viaggio oppure, se del caso, rilascia senza indugio un altro documento di viaggio con lo stesso periodo di validità (di norma 14 giorni di calendario e comunque non oltre 30 giorni di calendario). Se lo Stato membro in questione non comunica di aver ricevuto la richiesta dello Sri Lanka entro 30 giorni di calendario, si considera che abbia accettato l'uso del documento di viaggio provvisorio comune dell'UE a fini di ritorno che figura nell'allegato 7 del presente accordo.

SEZIONE III

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 6

Principio

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona che deve essere riammessa in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato interpellato.

2.   La domanda di riammissione può essere sostituita da una comunicazione scritta alla parte contraente interpellata, trasmessa con un anticipo ragionevole rispetto al ritorno della persona in questione, purché:

a)

la persona da riammettere sia in possesso di un documento di viaggio valido nonché, se del caso, di un visto o di un'autorizzazione di residenza validi dello Stato interpellato;

b)

la persona da riammettere sia disposta a tornare nello Stato interpellato.

Articolo 7

Domanda di riammissione

1.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

a)

dati della persona da riammettere (nome, cognome, cognome da nubile, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, descrizione fisica, nome del padre e della madre, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, lingua, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti, ultimo luogo di residenza, numero del passaporto, della carta d'identità o della patente di guida, scuole frequentate);

b)

indicazione del modo in cui saranno dimostrati, anche mediante prove prima facie, la nazionalità, il transito e l'ingresso illegale e la residenza.

2.   Nei limiti del possibile, le domande di riammissione devono contenere anche le seguenti informazioni:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per il singolo trasferimento.

3.   Nell'allegato 5 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di riammissione.

Articolo 8

Prove della nazionalità

1.   Le prove della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, anche se scaduti. In caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e lo Sri Lanka riconoscono la nazionalità senza bisogno di altre indagini. Le prove della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

2.   Le prove prima facie della nazionalità o della residenza permanente ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 2 e 4 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, anche se scaduti. Le prove prima facie della nazionalità non possono essere fornite mediante documenti falsi.

3.   Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato 1 o 2, le rappresentanze diplomatiche competenti dello Sri Lanka o dello Stato membro possono prendere, se necessario e su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la nazionalità.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le prove delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi del paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite, in particolare, mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non possono essere fornite mediante documenti falsi. Le parti contraenti riconoscono reciprocamente tali prove senza ulteriori indagini.

2.   Le prove prima facie delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi di cui al paragrafo 1 degli articoli 3 e 5 possono essere fornite mediante i documenti elencati nell'allegato 4 del presente accordo, ma non mediante documenti falsi. Quando vengono fornite dette prove prima facie, gli Stati membri e lo Sri Lanka considerano soddisfatte tali condizioni a meno che non possano dimostrare il contrario. In caso di dubbio, le parti contraenti si consultano onde interrogare senza indugio la persona da riammettere.

3.   L'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza può essere stabilita mediante i documenti di viaggio della persona in questione qualora manchino il visto o l'autorizzazione di residenza necessari per il territorio dello Stato membro richiedente. Analogamente, le prove prima facie dell'illegalità dell'ingresso, della presenza o della residenza vengono fornite mediante una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesta che la persona in questione non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di residenza necessari.

Articolo 10

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato interpellato entro un anno da quando l'autorità competente dello Stato richiedente è stata informata che un cittadino di un paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore in materia di ingresso, presenza o residenza. Qualora la domanda non possa essere presentata in tempo per motivi de jure o de facto, il termine viene prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alle domande di riammissione si deve rispondere senza indugio, di norma entro 15 giorni di calendario e comunque entro 30 giorni, giustificando l'eventuale rifiuto. In assenza di un riscontro allo scadere del termine, che decorre dalla data in cui viene ricevuta la domanda di riammissione, si ritiene che il trasferimento sia stato accettato.

3.   Una volta avuta l'autorizzazione, oppure in caso di mancato riscontro entro 30 giorni di calendario, la persona in questione viene trasferita senza indugio e comunque entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1.   Prima di rimandare indietro una persona, le autorità competenti dello Sri Lanka e dello Stato membro in questione stabiliscono anticipatamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e le altre informazioni relative al trasferimento.

2.   Non è vietato alcun mezzo di trasporto (aereo, terrestre o marittimo). Quando il ritorno avviene in aereo, non si deve obbligatoriamente ricorrere ai vettori nazionali delle parti contraenti e si possono utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. In caso di ritorno sotto scorta, le scorte non devono necessariamente essere costituite da persone autorizzate dello Stato richiedente, ma possono essere costituite anche da persone autorizzate dello Sri Lanka o di un qualsiasi Stato membro. Lo Sri Lanka e lo Stato membro in questione si consultano preventivamente sulle modalità dei voli charter.

SEZIONE IV

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 12

Principi

1.   Gli Stati membri e lo Sri Lanka dovrebbero limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile rinviare direttamente queste persone nello Stato di destinazione.

2.   Lo Sri Lanka autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta di uno Stato membro; uno Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi attraverso il suo territorio su richiesta dello Sri Lanka, a patto che siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

3.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a)

se il cittadino di un paese terzo o l'apolide rischia di essere perseguitato o di subire azioni penali/sanzioni in un altro Stato di transito o nello Stato di destinazione, o rischia azioni penali sul territorio dello Stato membro interpellato o dello Sri Lanka;

b)

per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato interpellato.

4.   Lo Sri Lanka o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate, qualora si verifichino o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3, ostacolando l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione nello Stato di destinazione.

Articolo 13

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), altri eventuali Stati di transito e destinazione finale;

b)

dati della persona (nome, cognome, cognome da nubile, soprannomi o pseudonimi, data, sesso e, possibilmente, luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d)

una dichiarazione dello Stato richiedente in cui si attesti che, a suo parere, sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'allegato 6 del presente accordo figura il modulo comune per le domande di transito.

2.   Lo Stato interpellato informa immediatamente per iscritto dell'ammissione lo Stato richiedente, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, o lo informa che l'ammissione è stata rifiutata spiegando i motivi che giustificano tale decisione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato interpellato agevolano il transito, previe consultazioni reciproche, provvedendo in particolare alla sorveglianza delle persone in questione e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

SEZIONE V

COSTI

Articolo 14

Costi di trasporto e di transito

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dalla persona che deve essere riammessa o da terzi, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito a norma del presente accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente.

SEZIONE VI

PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA

Articolo 15

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo se ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dello Sri Lanka o di uno Stato membro, a seconda dei casi. L'elaborazione e il trattamento dei dati personali in un caso specifico sono soggetti alle leggi nazionali dello Sri Lanka nonché, quando la verifica sia affidata all'autorità competente di uno Stato membro, alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31), e alla legislazione nazionale di questo Stato membro adottata in conformità della direttiva. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere elaborati in modo equo e conforme alla legge;

b)

i dati personali devono essere rilevati per finalità ben precise, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità da chi li comunica o da chi li riceve;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono rilevati e/o successivamente elaborati; fra l'altro, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

dati della persona da trasferire (nome, cognome, cognomi precedenti, soprannomi e pseudonimi, sesso, nome del padre e della madre, data e luogo di nascita, descrizione fisica, nazionalità attuale e eventuali nazionalità precedenti, ultimo luogo di residenza, scuole frequentate, stato civile, nome del coniuge, dei figli e degli altri parenti stretti),

passaporto, carta d'identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

scali e itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

l'autorità che comunica i dati e il loro destinatario devono prendere tutte le misure del caso per correggere, cancellare o bloccare i dati personali, qualora non vengano elaborati in conformità del presente articolo, in particolare quando i dati non siano adeguati, pertinenti ed esatti o risultino eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento;

g)

il destinatario informa, su richiesta, l'autorità che comunica i dati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti; l'eventuale comunicazione dei dati ad altri organismi deve essere autorizzata preventivamente da dette autorità;

i)

le autorità che comunicano e che ricevono i dati sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento dei dati personali.

Articolo 16

Clausola di non incidenza

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e dello Sri Lanka derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni internazionali applicabili o da tutti gli accordi di cui sono parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

SEZIONE VII

APPLICAZIONE

Articolo 17

Comitato misto di riammissione

1.   Le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione del presente accordo. Esse creano a tal fine un comitato misto di riammissione (di seguito «il comitato misto») incaricato in particolare di:

a)

sorvegliare l'applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità necessarie per l'uniformità dell'applicazione;

c)

procedere periodicamente a scambi di informazioni sui protocolli di applicazione conclusi dai singoli Stati membri e dallo Sri Lanka a norma dell'articolo 18;

d)

decidere modalità di applicazione specifiche per gestire correttamente i flussi di ritorno;

e)

decidere le eventuali modifiche degli allegati del presente accordo;

f)

raccomandare modifiche del presente accordo.

2.   Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti.

3.   Il comitato misto è composto da rappresentanti della Comunità e dello Sri Lanka; la Comunità è rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   All'occorrenza, il comitato misto si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti.

5.   Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Protocolli di applicazione

1.   Lo Sri Lanka e uno Stato membro possono concludere protocolli di applicazione riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione (articolo 17).

3.   Lo Sri Lanka accetta di applicare tutte le disposizioni di un protocollo di applicazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo.

Articolo 19

Nesso con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

In caso di incompatibilità, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi e di tutte le intese bilaterali sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi, a norma dell'articolo 18, tra i singoli Stati membri e lo Sri Lanka.

SEZIONE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo si applica al territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e al territorio dello Sri Lanka.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 21

Entrata in vigore, durata e recesso

1.   Il presente accordo viene ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

4.   Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 22

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Colombo, addì quattro giugno duemilaquattro, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, Sinhala e Tamil, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Comunità europea

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Per la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka

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