30.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2004
relativa al regime di aiuti concesso dalla Spagna alle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva — Aiuto di Stato C 21/02 (ex NN 14/02)
[notificata con il numero C(2004) 1635]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2005/350/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al suddetto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 14 dicembre 2001, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni in merito al regime di aiuti a favore delle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva. |
(2) |
Con lettera del 4 gennaio 2002, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione il regime di aiuti a favore delle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva, che forma oggetto della decisione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato. |
(3) |
Poiché il regime in questione era già stato adottato, esso è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati (aiuto n. NN 14/02). |
(4) |
Con lettera del 12 marzo 2002, la Commissione ha informato il Regno di Spagna della decisione di avviare nei riguardi di detto regime il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato. |
(5) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in oggetto. |
(6) |
La Spagna ha trasmesso una serie di osservazioni con lettera datata 15 aprile 2002. Con lettera del 2 aprile 2004, la Spagna ha comunicato informazioni complementari. |
(7) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO
(8) |
Denominazione, regime: regime di aiuti a favore delle imprese produttrici di olio di sansa d’oliva. |
(9) |
Stanziamento: massimo 1 202 024,21 EUR. |
(10) |
Durata: un anno. |
(11) |
Beneficiari: le imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva. |
(12) |
Finalità della misura: finanziare l’adeguamento dei processi produttivi alle nuove specifiche tecniche introdotte dall’ordinanza del ministero della presidenza del 25 luglio 2001, che stabilisce i livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva (3), nonché assicurare il normale funzionamento dei frantoi nel corso della campagna di commercializzazione 2001-2002. |
(13) |
Possibili conseguenze degli aiuti: distorsione della concorrenza a vantaggio di determinate produzioni di olio di sansa e violazione delle disposizioni della pertinente organizzazione comune di mercato. |
(14) |
Intensità dell’aiuto, costi ammissibili, cumulo: abbuono di interessi su prestiti e bonifico per garanzie su tali prestiti. L’ammontare dei prestiti varia secondo i beneficiari. |
(15) |
Elementi che hanno motivato l’avvio del procedimento: |
(16) |
L’ordinanza del ministero dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione (MAPA) del 14 novembre 2001, relativa ad un sostegno all’industria di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva (4), prevede una linea di credito per un importo massimo di complessivi 5 000 milioni di ESP (30 050 000 EUR), assistita da un abbuono di interessi a carico del MAPA e da un eventuale bonifico per garanzie sui prestiti concessi. |
(17) |
I prestiti sono destinati a finanziare l’adeguamento dei processi produttivi alle nuove specifiche tecniche introdotte dall’ordinanza del ministero della presidenza del 25 luglio 2001 e ad assicurare il normale funzionamento dei frantoi nel corso della campagna di commercializzazione 2001-2002. |
(18) |
L'importo massimo dei prestiti per beneficiario corrisponde ai diritti riconosciuti dal MAPA tramite l’Agenzia per l’olio d’oliva. Per la determinazione di tali diritti si tiene conto del volume accreditato delle scorte di olio in ogni fase della produzione industriale, presso ciascuna impresa, al 3 luglio 2001, del quantitativo di olio consegnato alle imprese d'imbottigliamento in vista della commercializzazione tra la data suddetta e l’entrata in vigore dell’ordinanza del MAPA del 14 novembre 2001, nonché del prezzo massimo forfettario di 125 ESP (0,761266 EUR) per chilogrammo di scorte. |
(19) |
I beneficiari degli aiuti devono procedere all’adeguamento dei processi di produzione secondo le nuove specifiche entro la prima scadenza degli interessi e il volume di produzione della campagna 2001/2002 deve essere simile a quello delle tre campagne precedenti. |
(20) |
L’ammontare massimo dei prestiti per i vari rami dell’industria è il seguente:
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(21) |
L’Instituto de Crédito Oficial (ICO), d’intesa con le istituzioni finanziarie, apre una linea di credito alle seguenti condizioni:
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(22) |
Il MAPA può anche provvedere al bonifico delle garanzie eventualmente concesse dalla Sociedad Estatal de Caución Agraria per l'ottenimento dei prestiti. L’importo del bonifico serve a coprire le spese di gestione fino ad un massimo dell’1 % della rimanenza del prestito garantito. |
(23) |
Nell’avviare il procedimento, la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni: |
(24) |
L’abbuono di interessi sui prestiti costituisce un aiuto di Stato a favore delle imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva. Talune imprese fruiscono inoltre di un secondo aiuto statale, consistente nel bonifico di una parte dei costi di gestione delle garanzie a copertura degli stessi prestiti agevolati. |
(25) |
È previsto che i prestiti siano destinati in parte a finanziare l’adeguamento dei processi di produzione alle nuove norme e specifiche tecniche introdotte dall’ordinanza del ministero della presidenza del 25 luglio 2001. Ciò nonostante, l’ammontare dei prestiti agevolati e l’importo dell’aiuto non sono legati al costo di adeguamento dei processi produttivi. Infatti, l’importo massimo dei prestiti per beneficiario corrisponde ai diritti riconosciuti dal MAPA tramite l’Agenzia per l’olio d’oliva, i quali si basano sul volume accreditato delle scorte di olio in ogni fase della produzione industriale, presso ciascuna impresa, al 3 luglio 2001, e sul quantitativo di olio consegnato alle imprese d'imbottigliamento in vista della commercializzazione. In questa fase, la Commissione non disponeva di informazioni che avvalorassero l’esistenza di un legame tra gli aiuti in questione ed investimenti configurantisi come spese ammissibili ai sensi degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (5). |
(26) |
Pertanto, la Commissione ha ritenuto, in base alle informazioni disponibili, che gli aiuti previsti sotto forma di abbuono di interessi sui prestiti e di bonifico di una parte dei costi delle garanzie fideiussorie costituissero aiuti di Stato intesi a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore (punto 3.5 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»). Gli aiuti eventualmente concessi sembravano dunque, in questa fase, da doversi considerare quali aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti non hanno alcun effetto duraturo sullo sviluppo del settore ed il loro effetto immediato scompare con la cessazione della misura [cfr. sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dell’8 giugno 1995 nella causa T-459/93, Siemens S.A. contro Commissione (6)]. Essi hanno come conseguenza diretta un miglioramento delle possibilità di produzione e di commercializzazione dei beneficiari rispetto ad altri operatori che non fruiscono di aiuti analoghi (sia a livello nazionale che in altri Stati membri). |
(27) |
Inoltre, gli aiuti a favore delle imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva riguardano un prodotto – l’olio d’oliva – che è soggetto ad un’organizzazione comune di mercato in virtù del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7), per cui esistono limiti all’intervento degli Stati membri nel funzionamento di detta organizzazione, che è di competenza esclusiva della Comunità. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia [cfr. tra l’altro la sentenza del 26 giugno 1979 nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission contro McCarren and Company Limited (8)], le organizzazioni comuni dei mercati sono da considerarsi come sistemi completi ed esaustivi, che precludono agli Stati membri la possibilità di adottare misure contrarie alle stesse. In questa fase, gli aiuti in oggetto apparivano pertanto come un’infrazione all’organizzazione comune dei mercati, e quindi alla normativa comunitaria. |
(28) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto, nella fase di avvio del procedimento, che gli aiuti in esame fossero da considerare aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune e tali da non poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e, di conseguenza, ha deciso di avviare al riguardo il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato. |
III. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA
(29) |
Con lettera del 15 aprile 2002, le autorità spagnole hanno addotto i seguenti argomenti. |
(30) |
Il 3 luglio 2001, il governo spagnolo, tramite il ministero della sanità e del consumo, ha disposto l’immobilizzo di tutte le partite di olio di sansa d’oliva presenti in quel momento sul mercato spagnolo, ai diversi stadi della filiera agroalimentare. |
(31) |
L’immobilizzo e il divieto di vendita al pubblico di questo tipo di olio sono stati decretati con il solo fine di tutelare gli interessi dei consumatori, dal momento che, nei giorni precedenti, diversi controlli di qualità effettuati dalle varie istanze preposte alla sorveglianza del rispetto delle norme sanitarie avevano rivelato che almeno una parte dell’olio di sansa presente sul mercato conteneva certi composti del gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici in concentrazioni tali da poter comportare un rischio per il consumatore. |
(32) |
Per questo motivo il governo spagnolo, tramite il ministero della presidenza, ha emanato l’ordinanza del 25 luglio 2001 che stabilisce i livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva, la quale definisce anche il procedimento normalizzato per la produzione dell’olio di sansa. |
(33) |
Si stima che il provvedimento governativo abbia interessato complessivamente 30 000 tonnellate di olio di sansa giacenti presso le 56 imprese di estrazione operanti in Spagna, 12 000 tonnellate immagazzinate presso 7 raffinerie e 8 000 tonnellate presenti nelle 150 aziende di condizionamento. |
(34) |
Il MAPA ha sottolineato il duro colpo inferto al settore dall’immobilizzo di queste 50 000 tonnellate di olio in piena campagna olearia, essendo stato calcolato che, su una produzione di oltre un milione di tonnellate di olio d’oliva prevista per quell'anno, l’olio di sansa avrebbe superato 80 000 tonnellate. Ciò equivale ad una previsione di 130 000 tonnellate di olio di sansa giacenti agli inizi del 2002, con scarse prospettive di smercio. |
(35) |
I sansifici in Spagna sono incaricati di ritirare dai frantoi i sottoprodotti della spremitura delle olive – sanse e pasta di sansa – ma, vista la crisi, sarebbe improbabile che le aziende estrattrici provvedano al trasporto di questi materiali dai frantoi ai propri impianti per l’estrazione di olio di sansa. Ciò avrebbe provocato un disastro ambientale di proporzioni incalcolabili, poiché i frantoi non erano attrezzati per lo stoccaggio illimitato dei sottoprodotti né per la loro decontaminazione. |
(36) |
Il ritiro dei sottoprodotti dai frantoi ad opera dei sansifici risolve completamente i problemi ambientali inerenti al processo di produzione dell’olio di oliva. Inoltre, la filiera estrazione-raffinazione-condizionamento-distribuzione dell’olio di sansa rappresenta una componente di rilievo dell’attività economica del settore (il 10 % della produzione agricola finale della Spagna). |
(37) |
Il fermo della filiera olearia, con conseguente paralisi del settore, impedirebbe il finanziamento della nuova campagna, in quanto il parziale inadempimento degli obblighi di pagamento relativi alla campagna precedente dissuaderebbe le istituzioni finanziarie dall’intraprendere il finanziamento della nuova campagna. |
(38) |
Lo scopo perseguito dal governo era di consentire agli interessati, privati dall’emergenza sanitaria dei normali proventi delle vendite di olio di sansa, di far fronte ai pagamenti relativi alla campagna precedente e riacquistare affidabilità creditizia presso gli istituti di credito in vista della nuova campagna, nonché di promuovere i processi produttivi assolutamente sicuri dal punto di vista sanitario, riguadagnando così la fiducia dei consumatori. |
(39) |
Si era in presenza di una situazione eccezionale, dovuta al blocco del mercato decretato dall'amministrazione spagnola per motivi di sicurezza alimentare, benché il tenore massimo delle sostanze rinvenute nell’olio non fosse stabilito né dalla legislazione comunitaria né da quella spagnola. Si trattava di una misura palliativa di scarso rilievo rispetto all’eccezionale gravità del fatto – la sospensione dell’attività di un intero mercato – che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose per l’insieme del comparto oleicolo spagnolo. |
(40) |
Gli aiuti sono concessi in cambio di certi impegni da parte dei beneficiari. Una prima condizione consiste nell’intraprendere l’adattamento dei processi produttivi alle nuove disposizioni nazionali in ordine ai livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva, che fino ad allora non erano disciplinati né dalla normativa comunitaria né da quella spagnola. Un’altra contropartita è costituita dall’impegno dei beneficiari a raggiungere durante la campagna 2001-2002 una produzione simile a quella delle tre campagne precedenti. In questo modo vengono garantiti lo sviluppo del settore della sansa e il ritiro dei residui contaminanti. |
(41) |
La finalità degli aiuti in oggetto non è semplicemente quella di migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire allo sviluppo del settore. Essi sono compatibili con il mercato comune, in quanto rappresentano incentivi e richiedono contropartite da parte dei beneficiari. Del resto, non è esatto che siano erogati esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione. Oltre a tener conto di un fattore quantitativo per la determinazione dell’entità dei prestiti, si impone ai beneficiari una serie di adempimenti obbligatori. |
(42) |
La Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione») (9) riconosce che l’agricoltura comunitaria si trova in una situazione svantaggiata rispetto ad altri settori dal punto di vista sia del fabbisogno di prestiti a breve termine, sia della sua capacità di finanziarli. Questi prestiti non devono essere utilizzati per fornire un aiuto selettivo a determinati comparti o a taluni operatori economici del settore agricolo per motivi non direttamente connessi a tali difficoltà. Nondimeno, gli aiuti di Stato per prestiti a breve termine possono escludere, a discrezione dello Stato membro interessato, altre attività o altri operatori economici che abbiano meno difficoltà ad ottenere simili prestiti. |
(43) |
La Spagna conclude quanto segue:
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(44) |
Con lettera del 2 aprile 2004, la Spagna ha comunicato informazioni complementari. Secondo tali informazioni, il blocco del mercato conseguente all’allarme sanitario e l’adozione di nuove norme da parte delle autorità pubbliche hanno dato luogo al ritiro dell'olio di sansa dal mercato. L’olio in questione è stato sottoposto ad ulteriore raffinazione, fino ad eliminarne il contenuto di idrocarburi policiclici aromatici, e quindi nuovamente condizionato ed etichettato per la reimmissione sul mercato. |
(45) |
Le giacenze di olio di sansa interessate dal provvedimento sono stimate a 50 000 tonnellate. Con uno stanziamento massimo preventivato di 1 202 024,21 EUR, l’aiuto sarebbe di 24 EUR per tonnellata. Dato che una tonnellata di olio di sansa costa 600 EUR, l’importo dell’aiuto sarebbe pari al 4 % del costo dell’olio. |
(46) |
Il ritiro dell’olio, il suo ritrattamento, ricondizionamento e reimmissione sul mercato hanno occasionato pesanti oneri al settore e ingenti perdite all'industria. Tali oneri sono di gran lunga superiori all’importo degli aiuti erogati. |
IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO
(47) |
Il tasso d’interesse agevolato sui prestiti costituisce un aiuto di Stato alle imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva. Inoltre, alcune di queste imprese riceveranno un ulteriore aiuto statale, consistente nel bonifico di una parte dei costi di gestione delle garanzie a copertura degli stessi prestiti agevolati. La Commissione ritiene pertanto che queste misure siano da considerarsi come aiuti selettivi concessi dallo Stato. |
(48) |
Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano a tutti i prodotti agricoli dell’allegato I soggetti ad un’organizzazione comune di mercato. Le imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva trattano un prodotto, l’olio d’oliva, che è soggetto ad un’organizzazione comune di mercato. Di conseguenza, gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano agli aiuti in oggetto. |
(49) |
A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(50) |
Nel caso di specie, gli aiuti conferiscono ai beneficiari il vantaggio di ridurre gli oneri che gravano solitamente sul loro bilancio. Essi sono concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Sono specifici o selettivi in quanto favoriscono determinate imprese o produzioni, nella fattispecie le imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva. |
(51) |
Per poter rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti devono inoltre incidere sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra Stati membri. Questo criterio implica che il beneficiario della misura eserciti un'attività economica. Secondo la giurisprudenza costante su questa disposizione, si considera che vi sia un'incidenza sugli scambi commerciali quando l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica oggetto di scambi commerciali tra Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario induce a considerare che tali aiuti incidano sugli scambi commerciali. |
(52) |
Nel caso in esame i beneficiari esercitano un'attività economica – l’estrazione, la raffinazione e il condizionamento di olio di sansa d’oliva – che costituisce oggetto di scambi commerciali tra gli Stati membri. Nel 2000 la Spagna ha esportato olio di sansa verso gli altri Stati membri della Comunità per un valore di 7 160 250 EUR e ne ha importato per complessivi 2 941 310 EUR (10). |
(53) |
Le imprese beneficiarie operano in un settore particolarmente esposto alla concorrenza. Va infatti segnalato che nel settore dell'olio d'oliva esiste un'intensa concorrenza tra i produttori degli Stati membri i cui prodotti sono oggetto di scambi intracomunitari. I produttori spagnoli partecipano pienamente al gioco della concorrenza, esportando quantità rilevanti di prodotti agricoli verso altri Stati membri. |
(54) |
Ne consegue che tali aiuti possono incidere sugli scambi commerciali di prodotti agricoli fra Stati membri, il che si verifica quando gli aiuti favoriscono operatori attivi in uno Stato membro a detrimento di quelli di altri Stati membri. Le misure in questione hanno una ripercussione diretta e immediata sui costi di produzione dell’olio di sansa d’oliva in Spagna. Di conseguenza, tali aiuti conferiscono alle imprese beneficiarie un vantaggio economico rispetto alle imprese di altri Stati membri che non hanno accesso ad aiuti analoghi. Essi pertanto falsano o minacciano di falsare la concorrenza. |
(55) |
Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti in questione devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, il principio d’incompatibilità sancito dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato ammette eccezioni. |
(56) |
A norma dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. La Spagna ha giustificato gli aiuti in oggetto sostenendo che erano destinati ad ovviare ai danni causati da un evento di carattere eccezionale. |
(57) |
Secondo la Spagna, il blocco del mercato decretato dall’amministrazione spagnola per motivi di sicurezza alimentare costituisce un evento eccezionale al quale potrebbe applicarsi la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. |
(58) |
Per quanto riguarda le deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ritiene che debba darsi un’interpretazione restrittiva della nozione di «evento eccezionale» di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Finora, la Commissione ha accettato come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni o gli scioperi e, con talune riserve e in funzione della loro portata, gli incidenti nucleari o industriali gravi o gli incendi che abbiano causato perdite consistenti. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione valuta caso per caso le proposte di concessione degli aiuti, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore (punto 11.2.1 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»). |
(59) |
Nel presente caso, la concessione degli aiuti è motivata, secondo le autorità spagnole, dal blocco del mercato dell’olio di sansa d’oliva decretato dall’amministrazione spagnola per motivi di sicurezza alimentare, in seguito all’intervento delle autorità pubbliche. La Spagna non ha tuttavia dimostrato che il blocco del mercato costituisca un evento di carattere eccezionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. |
(60) |
Ne consegue che questi aiuti non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in qualità di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale. |
(61) |
Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, possono essere applicate solo se la Commissione stabilisce che l'aiuto è necessario per il conseguimento di uno degli obiettivi considerati. Concedere il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non soddisfano questa condizione equivarrebbe a consentire distorsioni degli scambi fra Stati membri e della concorrenza prive di giustificazione alla luce dell'interesse comunitario e implicherebbe quindi la concessione di vantaggi indebiti agli operatori di taluni Stati membri. |
(62) |
La Commissione ritiene che gli aiuti in questione non siano stati concepiti come aiuti regionali per la realizzazione di nuovi investimenti o per la creazione di posti di lavoro, né per compensare in modo orizzontale gli svantaggi sotto il profilo delle infrastrutture dell'insieme dei produttori della regione, bensì come aiuti al settore agricolo. Pertanto, si tratta di aiuti a carattere prevalentemente settoriale che devono essere valutati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
(63) |
L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dispone che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(64) |
L'adeguamento dei processi produttivi delle imprese alle nuove norme e specifiche tecniche sancite dall'ordinanza del ministero della presidenza del 25 luglio 2001 è una condizione per poter beneficiare di questi aiuti. Ciò nonostante, l’ammontare dei prestiti agevolati e l’importo dell’aiuto non sono legati al costo di adeguamento dei processi produttivi. Infatti, l’importo massimo dei prestiti per beneficiario corrisponde ai diritti riconosciuti dal MAPA tramite l’Agenzia per l’olio d’oliva, i quali si basano sul volume accreditato delle scorte di olio in ogni fase della produzione industriale, presso ciascuna impresa, al 3 luglio 2001, e sul quantitativo di olio consegnato alle imprese d'imbottigliamento in vista della commercializzazione. Le autorità spagnole non hanno fornito informazioni che dimostrino l’esistenza di un legame tra gli aiuti in questione ed investimenti configurantisi come spese ammissibili ai sensi degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo». Inoltre, anche nell’ipotesi che gli aiuti fossero vincolati ad investimenti, la Spagna non ha comunicato alcuna informazione che consenta di verificare se tali aiuti agli investimenti ottemperino alle condizioni previste dai citati Orientamenti. |
(65) |
Nelle sue osservazioni, la Spagna fa riferimento alla «Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (“crediti di gestione”)», senza peraltro fornire alcuna informazione che consenta di verificare se gli aiuti ottemperino alle condizioni previste da detta Comunicazione. |
(66) |
In particolare, gli aiuti di cui trattasi devono essere accessibili a tutti gli operatori economici del settore agricolo senza discriminazione. Se si escludono talune attività o categorie di operatori, lo Stato membro è tenuto a dimostrare che tutti i casi di esclusione sono debitamente giustificati. La Spagna non ha comunicato alcuna informazione al riguardo. L'aiuto deve essere limitato all’importo strettamente necessario a compensare lo svantaggio, che deve essere quantificato dallo Stato membro. La Spagna non ha comunicato alcuna informazione al riguardo. Ne consegue che gli aiuti in oggetto non ottemperano alle condizioni previste dalla Comunicazione succitata. |
(67) |
Nella lettera del 2 aprile 2004, la Spagna ha spiegato che il blocco del mercato conseguente all’allarme sanitario è stato decretato il 3 luglio 2001 per motivi di sicurezza alimentare. Esso ha costretto i produttori a ritirare dal mercato l’olio di sansa d’oliva e a trasferirlo ai sansifici perché fosse sottoposto ad ulteriore raffinazione, fino ad eliminarne il contenuto di idrocarburi policiclici aromatici, e quindi nuovamente condizionato ed etichettato per la reimmissione sul mercato. |
(68) |
L’onere sostenuto dal settore per il ritiro dell’olio, il suo disimballaggio, ulteriore raffinazione, ricondizionamento e rietichettatura è stato di gran lunga superiore all’importo degli aiuti erogati. |
(69) |
L’allarme sanitario è stato dichiarato dopo che le analisi conseguenti a vari controlli hanno evidenziato la presenza, negli oli di sansa, di un elevato tenore di idrocarburi policiclici aromatici, tra cui il benzopirene, sostanza riconosciuta cancerogena dall’Organizzazione mondiale della sanità. In mancanza di una legislazione specifica in materia, il ministero della presidenza ha emesso un’ordinanza ministeriale che fissa i livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva. |
(70) |
In via generale, la Commissione ritiene che spetti alle imprese interessate ottemperare ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale al fine di garantire la qualità e la sicurezza dell'olio. Le perdite dovute alla necessità di procedere ad un’ulteriore raffinazione dell’olio per poterlo reimmettere sul mercato, in quanto non conforme ai requisiti legali in vigore, sono da considerarsi parte integrante del normale rischio imprenditoriale a carico delle imprese del settore. La Commissione non può quindi ammettere, di norma, che un aiuto a compenso di simili perdite sia corrisposto in ossequio all’interesse comune. |
(71) |
Ciò nonostante, nel caso in esame, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, prima del luglio 2001, né la legislazione comunitaria, né quella nazionale stabilivano limiti per il tenore di idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva. In tali circostanze, i controlli volti ad accertare la presenza di idrocarburi policiclici aromatici non venivano condotti sistematicamente, nell’ambito dei normali controlli effettuati dal settore. Il fatto che le perdite risultanti dal ritiro dell’olio e dal suo disimballaggio, ulteriore raffinazione, ricondizionamento, rietichettatura e ridistribuzione in commercio siano ricadute sulla maggior parte delle imprese del settore sembra significare che tali perdite esulano dal normale rischio imprenditoriale. |
(72) |
Si può stabilire un’analogia con il punto 11.4 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo». Secondo questo punto, la Commissione può autorizzare aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Tali aiuti sono condizionati all’esistenza di disposizioni legali, regolamentari o amministrative che consentano alle autorità competenti di intervenire nella lotta contro la malattia. Possono essere oggetto di aiuto solo le malattie che siano fonte di preoccupazione per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale. Gli aiuti possono prefiggersi come obiettivo la prevenzione, la compensazione o entrambe. Nel caso di specie, al momento dell’insorgere dell’emergenza non esisteva alcuna disposizione né nazionale né comunitaria, ma la rapida adozione, nel luglio 2001, di una normativa che stabilisce i livelli massimi di taluni idrocarburi policiclici aromatici nell’olio di sansa d’oliva dimostra chiaramente l’interesse pubblico per questa problematica. |
(73) |
In questo contesto, la Commissione ha autorizzato, in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, un aiuto per la distruzione di mangimi contaminati da diossina (aiuto n. NN 105/1998). Si trattava di un aiuto a copertura delle spese di trasporto e di eliminazione di polpe di agrumi e di mangimi contaminati in maniera sicura per l’ambiente e la sanità pubblica. Fino ad allora la legislazione comunitaria non fissava un livello massimo per la presenza di diossina nelle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi. |
(74) |
Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ritiene che l’aiuto in esame favorisce lo sviluppo delle attività economiche nel comparto dell’olio di sansa d’oliva. Inoltre, a condizione che il costo sostenuto dalle imprese del settore per ritirare dal mercato l’olio di sansa, rispedirlo ai sansifici, raffinarlo nuovamente per eliminarne il contenuto di idrocarburi policiclici aromatici, ricondizionarlo e rietichettarlo per reimmetterlo sul mercato sia stato superiore all’importo dell’aiuto erogato, la Commissione ritiene che la concessione di detto aiuto non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
V. CONCLUSIONI
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La Commissione conclude che la Spagna ha concesso illegalmente gli aiuti esaminati, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La loro concessione è illegale perché è stata effettuata prima che la Commissione si pronunciasse sulla loro compatibilità con il mercato comune. Ciò nonostante, gli aiuti in questione sono compatibili con il mercato comune e possono beneficiare della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto misure destinate a favorire lo sviluppo del settore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore delle imprese di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva sotto forma di abbuono di interessi sui prestiti e di bonifico dei costi di gestione delle garanzie, previsti dall’ordinanza del ministero dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione, del 14 novembre 2001, relativa ad un sostegno all’industria di estrazione, raffinazione e condizionamento di olio di sansa d’oliva, sono compatibili con il mercato comune.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU C 93 del 18.4.2002, pag. 2.
(2) Cfr. nota 1.
(3) «Boletín Oficial del Estado» (B.O.E.) n. 178 del 26.7.2001, pag. 27397.
(4) B.O.E. n. 278 del 20.11.2001, pag. 42443.
(5) GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.
(6) Racc. 1995, pag. II-1675.
(7) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/1966. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(8) Racc. 1979, pag. 2161.
(9) GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.
(10) Fonte: Eurostat.