29.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/64


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 2005

recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione

(2005/336/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, quarto comma,

vista la decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (1),

vista la decisione 2002/837/Euratom del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione «Energia nucleare» (2002-2006) (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, che stabilisce che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo nell’attuazione del programma specifico e che, per gli aspetti legati alla fusione, la composizione di tale comitato e le procedure ad esse applicabili siano quelle stabilite con la decisione 4151/81 ATO 103 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa al comitato consultivo per il programma «fusione» (3) (di seguito la «decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980»),

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 51,

vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che istituisce un comitato consultivo per il programma «fusione» (di seguito «CCE-FU»), in particolare il paragrafo 14 che prevede un sistema di voti applicabile al comitato,

considerando quanto segue:

(1)

Il CCE-FU adotta i pareri relativi al paragrafo 5, lettera g), della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 quando, applicando il sistema di voto ponderato, esso definisce le azioni prioritarie che beneficeranno di sostegno preferenziale.

(2)

Il 21 ottobre 2004, il CCE-FU ha raccomandato all’unanimità di aggiornare il sistema di voto ponderato, di cui al paragrafo 14, della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che il comitato dovrebbe applicare nel corso dell’esame degli aspetti relativi alla fusione; l’aggiornamento raccomandato è inteso ad includere i voti spettanti ai nuovi Stati membri a seguito della loro adesione all’Unione europea.

(3)

Alla luce di quanto precede, è ora opportuno modificare in conseguenza la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980,

DECIDE:

Articolo unico

Nel paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma «fusione», le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente:

«I pareri relativi al paragrafo 5, lettera g), sono adottati con il seguente sistema di voto ponderato:

Belgio

2

Repubblica ceca

2

Danimarca

2

Germania

5

Estonia

1

Grecia

2

Spagna

3

Francia

5

Irlanda

2

Italia

5

Cipro

1

Lettonia

1

Lituania

2

Lussemburgo

1

Ungheria

2

Malta

1

Paesi Bassi

2

Austria

2

Polonia

3

Portogallo

2

Slovenia

1

Slovacchia

2

Finlandia

2

Svezia

2

Regno Unito

5

Svizzera

2

Totale

60

La maggioranza necessaria per l’adozione di un parere è di 31 voti favorevoli, espressi da almeno quattordici delegazioni.»

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34.

(2)  GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74.

(3)  Non pubblicata, ma modificata da ultimo dalla decisione 95/1/CE Euratom, CECA (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).