23.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2005

sui requisiti di sicurezza che dovranno soddisfare le norme europee relative agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1209]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1), lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/95/CE stabilisce l’obbligo per i produttori di immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri.

(2)

Conformemente a tale direttiva si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.

(3)

Conformemente alla direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate da organismi europei di normalizzazione. Tali norme dovrebbero assicurare che i prodotti soddisfino il requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva.

(4)

Gli Stati membri e la Commissione, in stretta cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione e previa consultazione degli interessati, hanno identificato nei prodotti galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua un gruppo di prodotti per i quali si dovrebbe elaborare una norma europea sulla base di un mandato da affidarsi a cura della Commissione in forza della direttiva 2001/95/CE. Gli articoli galleggianti per il tempo libero così identificati escludono gli articoli galleggianti contemplati dalla direttiva 88/378/CEE del Consiglio (2) sulla sicurezza dei giocattoli, dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio (3) relativa ai dispositivi di protezione individuale e dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sulle imbarcazioni da diporto.

(5)

I requisiti di sicurezza per tali prodotti andrebbero elaborati alla luce delle suddette consultazioni e discussioni con le autorità degli Stati membri.

(6)

Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui alla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Prodotti e definizione dei prodotti

La presente decisione si applica agli articoli galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua enunciati nella parte I dell’allegato, che non sono contemplati da nessuna legislazione dell’UE per prodotti specifici. In particolare, gli articoli gonfiabili per il tempo libero contemplati dalla direttiva 88/378/CEE, dalla direttiva 89/686/CEE e dalla direttiva 94/25/CE sono esclusi dal campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 2

Requisiti di sicurezza

I requisiti di sicurezza per i prodotti di cui all’articolo 1 sono riportati nella parte II dell’allegato.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(3)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO

Requisiti di sicurezza per i prodotti galleggianti per il tempo libero da usarsi nella o sull’acqua

PARTE I

Definizione dei prodotti

Gli articoli galleggianti contemplati dalla presente decisione sono articoli per il tempo libero da usarsi nell’acqua o sull’acqua, il cui galleggiamento è assicurato mediante gonfiaggio o mediante materiali costitutivi galleggianti. Questi articoli non sono contemplati da nessuna legislazione dell’UE per prodotti specifici, che sono usati nella o sull’acqua per attività del tempo libero come giocare nell’acqua, praticare sport acquatici, andare in barca, fare immersioni e imparare a nuotare, oltre ai prodotti più tipici e tradizionali in tale settore. Alcuni di tali prodotti si trovano già da anni sul mercato europeo, mentre altri sono recenti e ne appaiono sempre di nuovi.

I nuovi prodotti sono dei prodotti tradizionali parzialmente modificati o da essi derivati e ulteriormente elaborati. Accade sempre più spesso che dispositivi per parchi giochi su terraferma vengano adattati per essere usati in acqua.

Molti di questi prodotti sono volti ad aumentare il divertimento e lo svago, ma anche ad aumentare l’azione e il brivido con nuove attività avventurose quali il «tubing» (discesa di rapide su ciambelloni gonfiabili ad un posto) e il «white water rafting» (discesa in gommone su rapide).

Gli articoli galleggianti per il tempo libero contemplati dalla direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli, dalla direttiva 89/686/CEE sui dispositivi personali di protezione e dalla direttiva 94/25/CE relativa alle imbarcazioni da diporto sono esclusi dal campo di applicazione della presente decisione.

Gli articoli galleggianti contemplati dalla presente decisione vanno classificati a seconda dell'uso cui sono destinati, del mezzo di propulsione e del design, nelle classi di seguito descritte.

Classe A: articoli galleggianti destinati a un uso in posizione statica nella o sull’acqua. L’utilizzatore si trova sopra la struttura galleggiante. Si tratta di articoli intesi per uso sia individuale che collettivo, per lo più passivo. Di norma sono assenti mezzi meccanici di propulsione. Tali articoli possono essere progettati in modo da assicurare una stabilità di galleggiamento o eventualmente devono essere tenuti in equilibrio dall’utilizzatore.

Sono esclusi gli articoli aventi funzioni di protezione, contemplati dalla direttiva 89/686/CEE. Analogamente, sono esclusi gli articoli destinati o chiaramente previsti per un uso individuale da parte dei bambini che giocano in acqua bassa, contemplati dalla direttiva 88/378/CEE.

Classe B: articoli galleggianti intesi per uso statico. L’utilizzatore si trova all’interno della struttura galleggiante che si sviluppa intorno al suo corpo (in modo relativamente aderente). Tali articoli possono prevedere un sistema di ritenzione del corpo o eventualmente l’utilizzatore deve tenersi usando mani e braccia. I sistemi di ritenzione del corpo possono essere costituiti da un sedile integrato, cinture o altri mezzi di ritenzione indipendentemente dalla posizione del corpo (seduta, eretta, distesa, inginocchiata, ecc.). Il corpo dell’utilizzatore è più o meno immerso. Di norma la parte superiore (dal tronco in su) è fuori dell’acqua. Tali articoli sono intesi sia per un uso individuale che collettivo. Di norma sono assenti mezzi meccanici di propulsione.

Sono esclusi gli articoli destinati a funzioni di protezione, contemplati dalla direttiva 89/686/CEE. Analogamente, sono esclusi gli articoli progettati o chiaramente destinati ad un uso individuale da parte di bambini che giocano in acqua bassa, contemplati dalla direttiva 88/378/CEE.

Classe C: articoli galleggianti per uso dinamico, vale a dire per un uso ad elevata velocità. L’utilizzatore si trova sopra o all'interno della struttura galleggiante. Vi può essere un alloggiamento o un sedile o altri mezzi per dare stabilità all’utilizzatore. L’articolo è trainato da mezzi di propulsione esterni. L’utilizzatore deve stare attento alla stabilità di galleggiamento a un buon scorrimento dietro il dispositivo rimorchiatore.

Classe D: articoli galleggianti per un uso attivo, vale a dire arrampicata, salto e qualsiasi attività connessa. Non è prevista una posizione specifica dell’utilizzatore. Articoli intesi sia per un uso individuale che collettivo. Di norma sono assenti mezzi meccanici di propulsione. Sono esclusi gli articoli destinati a funzioni di protezione, contemplati dalla direttiva 89/686/CEE. Analogamente, sono esclusi gli articoli progettati o chiaramente destinati a un uso individuale da parte di bambini che giocano in acqua bassa, contemplati dalla direttiva 88/378/CEE.

Classe E: battelli gonfiabili con galleggiabilità inferiore a 1 800 N e lunghezza dello scafo superiore a 1,2 m e inferiore a 2,5 m, misurata conformemente alle pertinenti norme armonizzate per l’uso nello sport e nel tempo libero ai sensi della direttiva 94/25/CE. Utilizzazione sia individuale che collettiva. L’utilizzatore si trova all’interno della struttura galleggiante (ampio alloggiamento).

PARTE II

A.   Rischi

I principali rischi associati a questi prodotti sono legati a incidenti che comportano annegamento o quasi annegamento.

Altri rischi correlati ai prodotti specifici che possono anch’essi determinare lesioni più o meno gravi comprendono i rischi legati alla concezione del prodotto, come ad esempio l'andare alla deriva, la perdita di presa, la caduta da punti elevati, l’intrappolamento o l’impigliamento sopra o sotto la superficie dell’acqua, l’improvvisa perdita di galleggiabilità, il capovolgimento, il colpo di freddo, nonché i rischi insiti nel loro uso, come la collisione e l'impatto, e i rischi legati ai venti, alle correnti e alle maree.

B.   Requisito generale di sicurezza

I prodotti devono essere conformi al requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE ed essere «sicuri» come inteso all’articolo 2, lettera b), della stessa.

C.   Requisiti specifici di sicurezza

In applicazione del requisito generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE si deve tener conto almeno dei seguenti aspetti.

C.1.   Requisiti relativi alla concezione del prodotto

Si deve dare priorità alla sicurezza di natura progettuale rispetto alla sicurezza mediante istruzioni. I materiali utilizzati e i metodi di lavorazione impiegati devono essere i più avanzati, tenendo conto dell’uso previsto degli articoli e delle possibili conseguenze per la salute degli utilizzatori e per l’ambiente.

Si dovranno prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a)

stabilità di galleggiamento conformemente all’utilizzazione prevista e prevedibile;

b)

galleggiabilità minima e, nel caso degli articoli gonfiabili, galleggiabilità residua qualora venga meno una delle camere d'aria. Inoltre, mantenimento della funzionalità ove opportuno e in particolare laddove sia previsto o probabile un uso collettivo;

c)

mezzi per aggrapparsi durante l’utilizzazione, facilità di presa;

d)

fuga agevole in caso di capovolgimento, evitare tutte le altre forme di intrappolamento o di impigliamento di parti del corpo umano;

e)

mezzi per agevolare il reimbarco, in particolare laddove sia previsto un uso collettivo, nonché mezzi per aggrapparsi allorché ci si trovi in acqua in una situazione di emergenza;

f)

presenza di un sistema affidabile di sganciamento rapido per i prodotti che si spostano (solo rimorchiati) ad alta velocità.

C.2.   Avvertimenti e informazioni in merito ad un uso prudente del prodotto

La presentazione e l’illustrazione del prodotto, un’etichettatura visibile e chiara, nonché gli avvertimenti e le istruzioni per l’uso devono essere perfettamente coerenti e facilmente e chiaramente comprensibili per il consumatore, evitando di sminuire i rischi per gli utilizzatori potenziali, soprattutto bambini.

Le etichette (compresi i pittogrammi) di dimensioni appropriate contenenti avvertimenti o indicazioni devono essere visibili durante l’uso. I pittogrammi direttamente correlati ai rischi più gravi devono essere corredati del testo corrispondente. Le indicazioni essenziali sulle prestazioni e le limitazioni del prodotto devono essere presentate in modo da informare l’utilizzatore potenziale prima dell’acquisto. Un’attenzione particolare va riservata alle informazioni sui rischi per i bambini. Si dovranno prendere in considerazione almeno i seguenti aspetti:

a)

tutte le necessarie limitazioni d'uso, come ad esempio il numero di utilizzatori, il peso complessivo, i rischi legati ai venti, alle correnti e alle maree, la distanza dalla spiaggia, l’altezza, la velocità, l’interazione con altri prodotti e oggetti, allorché è ragionevolmente prevedibile che il prodotto sia utilizzato assieme ad altri prodotti o in prossimità di oggetti pericolosi (distanze di sicurezza); inoltre, si deve anche tener conto di una prevedibile utilizzazione impropria del prodotto;

b)

tutti i prodotti devono recare l’avvertimento «ATTENZIONE: nessuna protezione contro l’annegamento. Esclusivamente per chi sa nuotare!»;

c)

raccomandazione di usare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) per evitare i rischi di annegamento e per assicurare la resistenza agli impatti, ove opportuno;

d)

istruzioni sulle condizioni di gonfiaggio e di pressione, manutenzione, riparazione, immagazzinamento e smaltimento, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questi prodotti e del loro uso, casi di utilizzazione ripetuta per lunghi periodi e obsolescenza;

e)

i prodotti destinati a categorie di consumatori a rischio allorché utilizzano i prodotti stessi, in particolare i bambini, le persone che non sanno nuotare e in certi casi gli anziani, devono recare avvertimenti specifici.