16.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

che infligge ammende ad un’impresa per aver fornito informazioni errate o fuorvianti in una notifica nell’ambito di un procedimento di controllo di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3255 — Tetra Laval/Sidel)

[notificata con il numero C(2004) 2500]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/305/CE)

Il 7 luglio 2004 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c). Una versione non riservata della decisione completa è disponibile nella lingua facente fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito web della Direzione generale della concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

L’impresa olandese Tetra Laval BV («Tetra») è un gruppo di società private, che opera nel settore della progettazione e della fabbricazione di impianti, beni consumabili e servizi ausiliari per la lavorazione, l’imballaggio e la distribuzione di alimenti liquidi. L’impresa francese Sidel SA («Sidel») è attiva nella progettazione e nella produzione di impianti e sistemi di imballaggio, in particolare macchine a soffiatura automatica, tecnologia di barriera e macchine di riempimento per bottiglie in polietilentereftalato («bottiglie in PET»).

II.   L’OPERAZIONE

(2)

In data 18 maggio 2001, la Commissione ha ricevuto una notifica («la notifica originale»), ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 («il regolamento sulle concentrazioni»), di una concentrazione secondo la quale Tetra acquisiva il controllo di Sidel, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, per mezzo di un’offerta pubblica annunciata il 27 marzo 2001.

III.   PROCEDIMENTO

(3)

Dopo aver esaminato la notifica originale, la Commissione ha concluso che l’operazione notificata rientrava nell’ambito del regolamento sulle concentrazioni e che sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune e l’accordo SEE. Il 5 luglio 2001, la Commissione ha stabilito, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni di avviare il procedimento riguardante il presente caso.

(4)

Il 30 ottobre 2001, la Commissione ha dichiarato l’operazione incompatibile con il mercato comune, in seguito ad un’indagine approfondita («Tetra I»). Con sentenza del 25 ottobre 2002 («la sentenza»), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee («TPG») ha annullato la decisione della Commissione nella sua interezza. In seguito alla sentenza, la Commissione ha ricominciato il proprio esame della concentrazione notificata ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 5, del regolamento sulle concentrazioni. Il 13 gennaio 2003, la Commissione ha deciso di non opporsi all’operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, fatto salvo il completo rispetto di un impegno e di vari obblighi («Tetra II»).

(5)

Durante l’esame della concentrazione proposta dopo la sentenza del TPG, è divenuto chiaro che Tetra non aveva comunicato informazioni pertinenti relativamente allo sviluppo, che veniva attivamente perseguito, di Tetra Fast, compreso il suo impatto potenziale sulle condizioni della concorrenza nel mercato delle macchine a soffiatura automatica. Tetra non ha comunicato tali informazioni.

i)

nella notifica originale del 18 maggio 2001; e

ii)

in una risposta ad una richiesta di informazioni trasmessa in conformità all’articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni il 13 luglio 2001 («la risposta alla richiesta ex articolo 11»).

(6)

La tecnologia Tetra Fast è una tecnologia sviluppata e brevettata da Tetra, che consente alle macchine a soffiatura automatica di soffiare le bottiglie in PET mediante un nuovo metodo che utilizza materiali esplosivi. I vantaggi commerciali di questo nuovo metodo sono significativi, come constatato dalla Commissione nella decisione Tetra II che precisa (al punto 63) che: «la tecnologia sembra offrire una serie di vantaggi economici, operativi ed ambientali rispetto al processo convenzionale di soffiatura automatica».

(7)

Durante il procedimento Tetra I, Tetra non aveva comunicato l’esistenza della tecnologia Tetra Fast nel formulario «CO», né nelle risposte ad almeno una lettera ex articolo 11 che richiedeva informazioni sui mercati degli imballaggi in PET. La Commissione era completamente ignara dell’esistenza della tecnologia e dunque della sua importanza.

(8)

La Commissione ha scoperto l’esistenza di Tetra Fast per la prima volta diversi mesi dopo l’adozione della decisione Tetra I. La questione è stata portata all’attenzione della Commissione attraverso il lavoro di controllo dell’incaricato della Commissione. Tetra ha successivamente comunicato informazioni su Tetra Fast nel corso del procedimento Tetra II.

(9)

La mancata comunicazione da parte di Tetra di informazioni rilevanti rientra nel campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sulle concentrazioni che prevede che la Commissione possa infliggere alle imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR quando queste, dolosamente o colposamente, forniscono indicazioni inesatte o alterate all’atto della notificazione o forniscono informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell’articolo 11.

(10)

Le infrazioni sulle quali la Commissione basa la decisione relativa alle ammende sono:

a)

violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, a causa della mancata comunicazione da parte di Tetra in merito alla tecnologia Tetra Fast nel capitolo 8.10 del formulario «CO» che richiede la comunicazione delle attività di R&S sui mercati interessati;

b)

violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, a causa della mancata comunicazione da parte di Tetra in merito alla tecnologia Tetra Fast nella risposta alla richiesta ex articolo 11 della Commissione del 13 luglio 2001 nella quale:

i)

la domanda 4 richiedeva a Tetra di descrivere gli sviluppi relativi agli imballaggi PET per i succhi ed i prodotti lattiero-caseari liquidi (Tetra era a conoscenza delle qualità asettiche di Tetra Fast, d’importanza particolare per l’imballaggio di tali prodotti); e

ii)

la domanda 5 richiedeva informazioni sugli attuali sviluppi delle tecnologie di barriera relative al PET (Tetra aveva depositato il brevetto di un rivestimento basato sulla tecnologia Tetra Fast).

(11)

Le infrazioni di Tetra sono particolarmente serie poiché le informazioni in questione erano importanti per la valutazione della Commissione e Tetra avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale importanza. Se le informazioni su Tetra Fast fossero state comunicate durante il procedimento della Commissione Tetra I, sarebbero state un elemento importante per la valutazione della Commissione. La Commissione è stata dunque seriamente mal informata nella sua prima analisi.

IV.   VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, LETTERA B), NELLA NOTIFICA ORIGINALE

(12)

Tetra ha iniziato a sviluppare Tetra Fast fin dal 1996. Tetra aveva ottenuto un brevetto svizzero (1996) ed un brevetto europeo (1997) per la nuova tecnologia e, prima della notifica originale nel caso Tetra I (18 maggio 2001), aveva presentato almeno 4 altre richieste di brevetto. Più di [0-10] milioni di EUR erano stati spesi per lo sviluppo di Tetra Fast alla fine del 2000 ed un ulteriore investimento di [0-10] milioni di EUR era previsto per l’anno della notifica originale. Tetra aveva effettuato o commissionato studi relativi a tale tecnologia nel 2000. Test erano stati inoltre effettuati presso o da istituti universitari nel 2000 e nel 2001. Tetra ha ottenuto l’approvazione dei requisiti di sicurezza per la tecnologia nel 2000 ed ha iniziato i test pratici alcuni mesi prima di presentare il formulario «CO» alla Commissione.

(13)

Il formulario «CO», al capitolo 8.10, richiede alle parti notificanti di fornire informazioni sulla R&S nei mercati interessati, in particolare sulle attività svolte dalle parti stesse. Nel formulario è richiesto di:

«Illustrare la natura delle attività di ricerca e sviluppo svolte sui mercati interessati ad opera delle imprese partecipanti alla concentrazione».

Le parti devono analizzare i seguenti fattori: «b) la storia dello sviluppo tecnologico su tali mercati nell’arco di un periodo di tempo appropriato (compreso lo sviluppo di prodotti e/o servizi, processi di produzione, sistemi di distribuzione, ecc.)».

(14)

La notifica non contiene alcun riferimento alla tecnologia Tetra Fast.

(15)

L’argomento principale di Tetra è che la tecnologia Tetra Fast non fa parte di alcun mercato interessato dall’operazione e non è strettamente connessa al mercato interessato delle macchine a soffiatura automatica e che non era dunque necessario menzionare Tetra Fast al capitolo 8.10 del formulario «CO». Tetra ritiene che la tecnologia Tetra Fast sostituisca un pezzo esterno di apparecchiatura che assicura la pressione necessaria per la soffiatura della bottiglia all’interno della macchina a soffiatura automatica. Il sistema tradizionale per raggiungere questa pressione si basa sull’aria compressa prodotta da un compressore (molto spesso fornito da imprese diverse rispetto ai fornitori di macchine a soffiatura automatica), mentre la tecnologia Tetra Fast si basa sulla pressione generata dalla combustione esplosiva di una miscela idrogeno/ossigeno.

(16)

La Commissione ritiene che questa argomentazione sia palesemente errata. È evidente che una tecnologia che determina un cambiamento importante nelle prestazioni delle macchine a soffiatura automatica appartiene al mercato interessato di tali macchine fino a quando tale tecnologia non è effettivamente commercializzata separatamente (in tal caso Tetra avrebbe dovuto presentare le informazioni sulla base di un mercato tecnologico distinto). La panoramica di Tetra in materia di R&S per il 2000, illustrata soltanto durante il procedimento Tetra II, indica che Tetra stessa considerava Tetra Fast come facente parte del mercato delle macchine a soffiatura automatica.

(17)

La Commissione respinge inoltre l’argomentazione di Tetra secondo la quale la tecnologia era irrilevante poiché non avrebbe determinato un miglioramento significativo del modo in cui funzionano le macchine a soffiatura automatica. I documenti interni di Tetra dimostrano chiaramente che l’impresa riteneva che la tecnologia avesse un significativo potenziale, tra l’altro, per la riduzione del consumo di energia.

Valutazione giuridica

(18)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR quando, dolosamente o colposamente, esse forniscono indicazioni inesatte o alterate all’atto della notificazione presentata in conformità dell’articolo 4.

(19)

È evidente che, non comunicando le informazioni su Tetra Fast nel capitolo 8.10 del formulario «CO», Tetra ha presentato informazioni inesatte. Anche se la Commissione non ha alcuna prova del fatto che Tetra abbia agito con dolo, l’infrazione di Tetra deve essere considerata un’omissione colposa grave.

(20)

Durante l’indagine della Commissione nel caso Tetra I, venivano effettuati test pratici e avevano luogo diverse riunioni di gestione. Al momento dell’approvazione della decisione di divieto della Commissione, milioni di bottiglie erano state prodotte utilizzando la tecnologia Tetra Fast. Anche se Tetra non fosse stata consapevole dell’importanza della tecnologia al momento della notifica, ha avuto numerose occasioni durante il procedimento amministrativo relativo a Tetra I per rendersi conto dell’inesattezza delle informazioni fornite nel formulario «CO». Va notato in questo contesto che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di attuazione prevede l’obbligo di informare la Commissione di «qualsiasi cambiamento sostanziale dei fatti» insorto durante il procedimento amministrativo.

V.   VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, LETTERA C), NELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DEL 13 LUGLIO 2001

(21)

In una richiesta ex articolo 11 del 13 luglio 2001, la Commissione ha richiesto alle parti quanto segue:

«D. 4:

Vogliate fornire tutte le informazioni disponibili sul futuro utilizzo potenziale di PET nei segmenti dei prodotti lattiero-caseari liquidi e dei succhi. Si prega di fornire tutti gli studi e documenti interni che esaminano questa possibilità. Spiegate dettagliatamente quali tecnologie sarebbero necessarie per permettere di utilizzare con successo il PET per l’imballaggio di prodotti lattiero-caseari liquidi e di succhi. Analizzate le vostre attività e le attività di altri in questo ambito.

D. 5:

Vogliate fornire tutti i documenti in vostro possesso concernenti lo sviluppo di una tecnologia di barriera. Vogliate in particolare fornire tutti gli studi, i documenti interni, le analisi tecniche ed economiche e i documenti scientifici relativi alla barriera PET.»

(22)

Le parti hanno presentato 6 allegati in risposta alle domande di cui sopra, comprendenti molti documenti tecnici. Tuttavia, nella risposta del 26 luglio 2002, Tetra non ha fornito alcun documento che contenesse riferimenti alla tecnologia Tetra Fast stessa o alla barriera o tecnologia di rivestimento (PCT/EP02/02160) che Tetra Laval aveva sviluppato per utilizzarla con la sua tecnologia Tetra Fast.

(23)

Il Tetra Fast è non solo un nuovo metodo di soffiatura delle bottiglie in PET (mediante esplosione), ma presenta due ulteriori vantaggi: i) l’esplosione ha un effetto di sterilizzazione della bottiglia e ii) introducendo gas speciali nel processo esplosivo, l’interno della bottiglia può essere rivestito da sostanze che agiscono come barriera.

(24)

Tetra era perfettamente consapevole di entrambi gli aspetti. Aveva presentato una richiesta di brevetto per una nuova tecnologia di barriera relativa a Tetra Fast il 23 marzo 2001, che sottolineava la qualità asettica delle bottiglie soffiate con la tecnologia Tetra Fast e intendeva brevettare le migliori proprietà di barriera contro i gas della nuova tecnologia. Anche un’analisi interna di Tetra ha sottolineato queste qualità asettiche.

(25)

Tetra basa le proprie argomentazioni su ciò che considera il diverso carattere del formulario «CO» rispetto ad una richiesta di informazioni. Secondo Tetra, il formulario «CO» prevede una serie di domande predefinite fattuali per permettere una valutazione della completezza della notifica; il contenuto delle richieste di informazioni è invece stabilito in base alle esigenze di informazione della Commissione in un dato momento del suo processo decisionale, va inteso considerando questo contesto ed in genere richiede ai destinatari di esprimere opinioni soggettive riguardo alle questioni sollevate. Tetra ritiene inoltre che le richieste di informazioni abbiano un carattere meno formale e rappresentino un mezzo di discussione e di scambio di idee, per la Commissione e le parti. Secondo Tetra, questo è riconosciuto nell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), che sanziona la comunicazione di informazioni inesatte ma non di informazioni alterate, mentre l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) sanziona la comunicazione di informazioni inesatte o alterate. Su questa base, Tetra ritiene che il campo d’azione per l’applicazione di sanzioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) sia significativamente più limitato rispetto a quello previsto a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b).

(26)

La Commissione ritiene che le argomentazioni di Tetra vadano respinte in quanto il livello richiesto dal formulario «CO» e da una richiesta ex articolo 11 non è diverso almeno per quanto riguarda la comunicazione di informazioni corrette. Per la stessa ragione è infondata l’affermazione di Tetra, secondo la quale il campo d’azione per l’applicazione di sanzioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) è più limitato.

(27)

Per quanto riguarda la domanda 4, Tetra sostiene che la tecnologia non «sarebbe necessaria» per gli imballaggi di succhi e di prodotti lattiero-caseari liquidi e dunque non era richiesto comunicarne l’esistenza in risposta a tale domanda. La Commissione nota che nella domanda venivano chiesti tutti gli studi e i documenti interni che trattassero l’utilizzo potenziale del PET nei segmenti dei prodotti lattiero-caseari liquidi e dei succhi e che veniva altresì richiesto cosa fosse necessario per l’imballaggio dei prodotti lattiero-caseari liquidi e dei succhi per competere in maniera efficace sul mercato. Si chiedeva inoltre a Tetra di analizzare le proprie attività e quelle dei suoi concorrenti in questo settore. Questo richiedeva un’analisi delle tecnologie che le parti e i loro concorrenti possedevano o stavano sviluppando per competere in maniera efficace in futuro.

(28)

Come sopra descritto, Tetra aveva presentato una richiesta di brevetto per una nuova tecnologia di barriera relativa a Tetra Fast che, citando esplicitamente i succhi, sottolineava le migliori proprietà di barriera contro i gas della nuova tecnologia e le sue qualità asettiche, qualità estremamente importanti per imballaggi validi sotto il profilo commerciale sia per succhi che per prodotti lattiero-caseari liquidi. Tetra stessa nota che i miglioramenti delle tecnologie di barriera contro i gas sono estremamente importanti per le future modalità di imballaggio dei succhi e che il riempimento asettico dei contenitori ha un’elevata importanza potenziale per l’imballaggio di succhi e di prodotti lattiero-caseari liquidi. Di conseguenza, Tetra avrebbe dovuto trattare la tecnologia Tetra Fast nella sua risposta alla domanda 4, nella quale veniva richiesto quali tecnologie fossero necessarie per permettere l’utilizzo di PET per l’imballaggio di prodotti lattiero-caseari e di succhi e veniva chiesto a Tetra di analizzare le proprie attività.

(29)

Per quanto riguarda la domanda 5, Tetra sostiene che Tetra Fast non è una tecnologia di barriera in quanto tale e che pertanto non le era richiesto di menzionarne l’esistenza in risposta alla domanda. La Commissione nota che la richiesta di brevetto della tecnologia di rivestimento del 23 marzo 2001 da parte di Tetra collega senza ambiguità Tetra Fast alle tecnologie di barriera. La richiesta di brevetto descrive un metodo di soffiatura delle bottiglie utilizzando una miscela di gas precursore per rivestire l’interno della bottiglia contemporaneamente alla soffiatura della bottiglia stessa che, pur riguardando la soffiatura, è comunque una tecnologia per l’applicazione di una barriera alla superficie interna della bottiglia. Il fatto che non venga spruzzato o applicato sulla superficie della bottiglia come altre tecnologie di barriera non lo rende meno connesso alle tecnologie di barriera relative al PET.

Valutazione giuridica

(30)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR quando, dolosamente o colposamente, esse forniscono indicazioni inesatte in risposta ad una richiesta fatta in conformità dell'articolo 11.

(31)

Per quanto riguarda la domanda 4, è chiaro che una discussione completa sulla potenziale situazione futura a livello di concorrenza avrebbe dovuto comprendere una spiegazione dettagliata di Tetra Fast, sia per il suo potenziale per l’applicazione di rivestimenti di barriera attraverso la tecnologia Tetra Fast che per la sue migliori qualità asettiche. La tecnologia di barriera contro i gas, come riconosciuto da Tetra, è importante per l’imballaggio dei succhi ed il riempimento asettico è importante per l’imballaggio sia dei succhi che dei prodotti lattiero-caseari liquidi. La risposta di Tetra era inesatta in quanto non ha dato alla Commissione un quadro completo delle potenzialità future per lo sviluppo della concorrenza sul mercato.

(32)

Per quanto riguarda la domanda 5, Tetra era consapevole in quel periodo delle potenzialità di Tetra Fast da utilizzare per applicare un rivestimento sulla superficie interna delle bottiglie in PET. La mancata menzione da parte di Tetra della tecnologia Tetra Fast rende la risposta inesatta.

VI.   GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE E AMMONTARE DELL’AMMENDA

(33)

Anche se non vi sono indicazioni del fatto che Tetra abbia agito con dolo, la sua infrazione deve essere considerata un’omissione colposa grave. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Tetra non ha formulato osservazioni in merito alla gravità dell’infrazione, né ha identificato alcuna circostanza attenuante.

(34)

Secondo la Commissione, le infrazioni commesse nel caso di specie sono molto serie. La notifica è la base ed il punto di partenza per l’indagine che la Commissione svolge su una concentrazione. Essa determina in larga misura l’approccio che la Commissione adotta rispetto al caso, nonché gli ambiti ed i punti fondamentali della sua indagine. Le informazioni inesatte determinano il rischio che aspetti importanti, pertinenti per la valutazione dell’operazione sotto il profilo della concorrenza, non vengano esaminati né analizzati dalla Commissione e che la sua decisione definitiva sia di conseguenza viziata in quanto basata su informazioni inesatte o incomplete. Lo stesso vale per l’omessa comunicazione di informazioni corrette nella risposta alla richiesta ex articolo 11 che ha impedito alla Commissione di effettuare una valutazione completa ed adeguata della concentrazione.

(35)

Lo sviluppo di Tetra Fast era importante per l’analisi della Commissione delle condizioni di concorrenza sui mercati degli imballaggi in PET. Le informazioni non comunicate erano molto significative per la valutazione dell’acquisizione di Sidel da parte di Tetra nel caso Tetra I. Le potenzialità della tecnologia in questione avrebbero avuto un’incidenza significativa sulla valutazione della Commissione dei seguenti aspetti: a) mercati degli imballaggi in PET ed in particolare mercati delle macchine a soffiatura automatica; e b) la futura posizione dell’entità risultato della concentrazione sui mercati degli imballaggi in PET, in particolare sui mercati rilevanti delle macchine a soffiatura automatica.

(36)

Un altro fattore da considerare per concludere che la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) è molto seria è il fatto che Tetra ha dato a risposte inesatte a due domande, con diverso ambito, contenute nella richiesta ex articolo 11 della Commissione, mentre in risposta ad entrambe le domande le informazioni su Tetra Fast avrebbero dovuto essere comunicate per ragioni diverse.

(37)

Per le violazioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), la Commissione può infliggere ammende varianti da 1 000 a 50 000 EUR.

(38)

In base a quanto sopra esposto, la Commissione ritiene adeguata un’ammenda di 45 000 EUR per ciascuna delle due infrazioni commesse da Tetra, ossia la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c).

VII.   CONCLUSIONE

(39)

La Commissione infligge due ammende di 45 000 EUR (per un totale di 90 000 EUR) a Tetra per aver violato l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c).


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).