8.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 90/35 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2005
relativa alla conclusione dell'accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili
(2005/272/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Serbia. |
(2) |
È opportuno approvare l'accordo a nome della Comunità, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
8.4.2005 |
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L 90/36 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,
da una parte,
e
LA REPUBBLICA DI SERBIA, in seguito denominata «Serbia»,
dall'altra,
DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Serbia (in seguito denominate «parti»), come ulteriore passo verso l'approfondimento delle relazioni commerciali e politiche tra cui la sostanziale liberalizzazione degli scambi tra le due parti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione,
CONSIDERANDO che la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito una presenza civile internazionale per provvedere a titolo temporaneo all'amministrazione del Kosovo (Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo) e che non è attualmente possibile applicare in Kosovo gli obblighi di cui al presente accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il presente accordo stabilisce il regime applicabile al commercio dei prodotti tessili originari della Comunità e della Serbia, elencati nell'allegato I.
TITOLO I
DISPOSIZIONE DI BASE
Articolo 2
Le parti convengono quanto segue:
1. |
Le aliquote dei dazi doganali applicabili in Serbia ai prodotti tessili originari della Comunità sono eliminate secondo il calendario di cui all'allegato II. |
2. |
La Comunità continuerà a garantire l'esenzione dai dazi doganali per i prodotti tessili originari della Serbia conformemente alla normativa comunitaria applicabile. |
Articolo 3
1. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 5 e 7, per le merci originarie della Comunità non sono mantenute o introdotte restrizioni quantitative sulle importazioni in Serbia dei prodotti tessili elencati nell'allegato I né misure di effetto equivalente, compresi gli ostacoli non tariffari specificati, in particolare, all'allegato III.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, per le merci originarie della Serbia sono sospese le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato I. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non sono mantenute o introdotte misure di effetto equivalente, compresi gli ostacoli non tariffari specificati, in particolare, all'allegato III.
Articolo 4
1. La Comunità sospende le restrizioni quantitative attualmente in vigore per le categorie elencate nell'allegato IV non appena la Serbia notifica alla Comunità l'attuazione degli impegni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Il titolo II stabilisce le condizioni applicabili alle restrizioni quantitative e al regime di vigilanza.
Articolo 5
1. Ciascuna parte conserva il diritto di sospendere i rispettivi obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1, qualora l'altra parte venga meno ai suoi obblighi.
2. Qualora la Comunità reintroduca limiti quantitativi, questi sono fissati ai livelli dell'anno 2004, maggiorati del tasso di incremento annuo applicato da ultimo per tale anno.
3. Le parti decidono di consultarsi prima di esercitare i loro diritti, a norma dell'articolo 8.
Articolo 6
1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, le parti concordano di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i provvedimenti giuridici e/o amministrativi necessari per combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. Le parti convengono pertanto di definire le disposizioni di legge e le procedure amministrative necessarie per intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.
2. Qualora, in base alle informazioni disponibili, risulti che il presente accordo è eluso, la Comunità consulta la Serbia a norma dell'articolo 8.
3. Qualora le parti non riescano a giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto di:
a) |
introdurre limiti quantitativi nei confronti dei prodotti originari della Serbia identici a quelli oggetto di elusione, oppure adottare le altre misure del caso; |
b) |
imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma del presente accordo. |
4. Ove le informazioni disponibili dimostrino l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari della Comunità o della Serbia, entrambe le parti hanno il diritto di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.
5. Le parti convengono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa per prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione, ai sensi dell'allegato V.
Articolo 7
1. Qualora, in conseguenza diretta dell'applicazione delle misure di liberalizzazione disposte dal presente accordo, un prodotto venga importato in quantitativi talmente maggiorati o in condizioni tali da recare o minacciare di recare:
a) |
grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel territorio della parte importatrice; oppure |
b) |
gravi perturbazioni in un settore collegato dell'economia o difficoltà che potrebbero causare il deterioramento della situazione economica di una regione; la parte interessata può adottare le opportune misure previa consultazione a norma dell'articolo 8. Qualora l'altra parte ritenga che la misura adottata non è giustificata, ha facoltà di sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti accordate a norma del presente accordo, previa consultazione a norma dell'articolo 8. |
2. Le parti possono chiedere consultazioni a norma dell'articolo 8 qualora una di esse riscontri che in un dato anno di applicazione del presente accordo sorgono difficoltà nella Comunità o in Serbia a causa di un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I.
Articolo 8
1. Alle procedure di consultazione di cui al presente accordo si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra parte; |
b) |
alla richiesta di consultazioni fa seguito, entro un termine ragionevole e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica, una relazione che illustra le circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta; |
c) |
le parti avviano consultazioni entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della richiesta, al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore periodo di trenta giorni, salvo proroga di comune accordo del termine. |
2. Su richiesta di una delle parti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni tenute a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di superare le divergenze tra le parti.
TITOLO II
RESTRIZIONI QUANTITATIVE E REGIME DI VIGILANZA
Articolo 9
1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in seguito denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.
Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.
Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.
2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le norme in materia di origine non preferenziale vigenti nella Comunità.
L'origine dei prodotti oggetto del calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è stabilita conformemente alle norme comunitarie applicabili alle misure tariffarie preferenziali autonome per taluni paesi o territori. Ogni modifica delle summenzionate norme di origine è comunicata alla Serbia.
L'allegato V stabilisce le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.
Articolo 10
1. Se sono reintrodotti limiti quantitativi a norma degli articoli 5, 6 e 7, le esportazioni dei prodotti tessili oggetto di limiti quantitativi sono assoggettate ad un sistema di duplice controllo secondo quanto specificato all'allegato V.
2. Previa consultazione secondo le procedure di cui all'articolo 8, le esportazioni di prodotti dell'allegato I non oggetto di limiti quantitativi possono essere assoggettate al sistema di duplice controllo di cui all'allegato V o ad un sistema di vigilanza preventiva istituito dalla Comunità.
Articolo 11
1. Le parti riconoscono che le reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previa trasformazione in Serbia costituiscono una forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.
2. Qualora vengano istituiti limiti quantitativi alle condizioni specificate dal presente accordo, le reimportazioni in questione non sono oggetto dei limiti quantitativi qualora siano assoggettate alle condizioni specifiche stabilite al titolo III.
Articolo 12
Le esportazioni dalla Serbia di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette ai limiti quantitativi stabiliti nel quadro del presente accordo, purché questi prodotti originari della Serbia soddisfino le condizioni di cui all'allegato VI.
Articolo 13
1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette agli eventuali limiti quantitativi ivi stabiliti, purché tali prodotti siano dichiarati destinati ad essere riesportati, tal quali o previa trasformazione, fuori dalla Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.
Tuttavia, l'immissione in libera pratica di prodotti nella Comunità alle summenzionate condizioni è subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dal ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia e di un attestato di origine, ai sensi dell'allegato V.
2. Se le autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi eventualmente stabiliti nel quadro del presente accordo, ma che i prodotti sono stati successivamente riesportati fuori dalla Comunità, esse comunicano entro quattro settimane al ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, a seconda dei casi, per quello successivo.
Articolo 14
Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, si applicano le seguenti disposizioni:
1. |
L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno, di una frazione del limite quantitativo stabilito per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso. Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo. |
2. |
I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 10 % del limite quantitativo per l'anno in corso. |
3. |
Per quanto riguarda i trasferimenti tra categorie del gruppo I sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:
I trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III a qualsiasi categoria dei gruppi II e III sono autorizzati fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento. |
4. |
La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I. |
5. |
L'aumento registrato in una qualsiasi categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare il 17 %. |
6. |
Il ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia notifica preventivamente, con un anticipo di almeno quindici giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. |
Articolo 15
Il tasso d'incremento annuo dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma del presente accordo per i prodotti da esso contemplati viene concordato tra le parti secondo le procedure di consultazione di cui all'articolo 8.
Articolo 16
1. Il ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia trasmette alla Commissione delle Comunità europee precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo o a un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e ripartiti per Stato membro della Comunità, nonché su tutti i certificati rilasciati dall'amministrazione doganale della Serbia per i prodotti di cui all'articolo 12 soggetti all'allegato VI.
2. Analogamente, la Comunità trasmette al ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia precisi dati statistici sulle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità comunitarie nonché le statistiche sulle importazioni di prodotti tessili.
3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.
4. Su richiesta della Comunità, il ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia fornisce le statistiche sulle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.
5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 8.
6. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, la Comunità si impegna a trasmettere al ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, ripartite per paese fornitore e per Stato membro.
Articolo 17
1. La Serbia sorveglia le sue esportazioni verso la Comunità di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere l'avvio di consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente a tali problemi. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte della Comunità.
2. La Serbia si adopera per garantire che le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi eventualmente stabiliti nel quadro del presente accordo vengano ripartite nel modo più uniforme possibile su tutto l'anno, tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.
Articolo 18
In caso di denuncia del presente accordo, i limiti quantitativi eventualmente stabiliti a norma dell'accordo stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo che le parti decidano altrimenti di comune accordo.
Articolo 19
Le parti si impegnano ad evitare qualsiasi discriminazione nell'attribuzione delle licenze di esportazione e delle autorizzazioni di importazione o dei documenti di cui agli allegati V e VI.
TITOLO III
TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Articolo 20
Alle reimportazioni nella Comunità di cui all'articolo 11 si applica il presente accordo, salvo altrimenti disposto dalle seguenti disposizioni speciali.
1. |
Le reimportazioni nella Comunità di cui all'articolo 11 possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 8, purché i prodotti in questione siano soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza. |
2. |
Tenendo presenti gli interessi di entrambe le parti, la Comunità può, di sua iniziativa o in esito a una richiesta a norma dell'articolo 8:
|
3. |
Tuttavia, la Comunità può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 2 entro i seguenti limiti:
|
4. |
La Comunità informa la Serbia di tutte le misure adottate a norma dei paragrafi precedenti. |
5. |
Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva prevista dalla pertinente normativa comunitaria che disciplina il regime economico di perfezionamento passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva. |
6. |
Per tutti i prodotti contemplati dal presente titolo, gli organismi abilitati dalla legislazione della Serbia rilasciano, conformemente all'allegato V, un certificato di origine su cui figura un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 5 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Serbia. |
7. |
La Comunità comunica alla Serbia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 5, nonché i modelli dei timbri utilizzati. |
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Il funzionamento del presente accordo è riesaminato prima dell'adesione della Serbia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Qualora la Serbia diventi membro dell'OMC prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le norme dell'OMC sono applicati a decorrere dalla data di adesione della Serbia all'OMC.
Articolo 22
1. Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate e, dall'altro, al territorio della Serbia. Il presente accordo è vincolante e direttamente applicabile per tutte le autorità della Serbia.
2. Il presente accordo non si applica in Kosovo, attualmente sotto amministrazione internazionale ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999. Ciò non pregiudica lo statuto attuale del Kosovo né la determinazione del suo statuto definitivo nel quadro della stessa risoluzione.
Articolo 23
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Le parti decidono di esaminare il presente accordo alla luce di eventuali negoziati relativi ad un accordo di stabilizzazione e di associazione.
2. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, proporre modifiche del presente accordo.
3. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente accordo, purché con un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.
4. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 24
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el treinta y uno de marzo del dos mil cinco.
V Bruselu dne třicátého prvního března dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte marts to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten März zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta märtsikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Μαρτίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the thirty-first day of March in the year two thousand and five.
Fait à Bruxelles, le trente-et-un mars deux mille cinq.
Fatto a Bruxelles, addi' trentuno marzo duemilacinque.
Briselē, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā martā.
Priimta du tūkstančiai penktų metų kovo trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év március harmincegyedik napján.
Magħmul fi Brussel, fil-wieħed u tletin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Brussel, de eenendertigste maart tweeduizend vijf.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Bruxelas, em trinta e um de Março de dois mil e cinco.
V Bruselju, enaintridesetega marca leta dva tisoč pet.
V Bruseli dňa tridsiateho prvého marca dvetisícpäť.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Bryssel den trettioförsta mars tjugohundrafem.
Сачињено у Бриселу тридесет првог марта две хиљаде и пете године.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europas bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Ghall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Зa Европску заједнипу
Por la República de Serbia
Za Srbskou republiku
For Republikken Serbien
Für die Republik Serbien
Serbia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Σερβίας
For the Republic of Serbia
Pour la République de Serbie
Per la Repubblica di Serbia
Serbijas Republikas vārdā
Serbijos Respublikos vardu
a Szerb Köztársaság részéről
Ghar-Repubblika tas-Serbja
Voor de Republiek Servië
W imieniu Republiki Serbii
Pela República da Sérvia
Za Srbskú republiku
Za Republiko Srbijo
Serbian tasavallan puolesta
För Republiken Serbien
За Републику Србију
ALLEGATO I
PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1. |
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato meramente indicativo, dato che nel presente allegato i prodotti di ciascuna categoria sono determinati dai codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione. |
2. |
Qualora non si disponga di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali. |
3. |
Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo oppure per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza. |
4. |
L'espressione «indumenti per bambini piccoli (neonati)», comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa. |
Categoria |
Designazione delle merci |
Tabella delle equivalenze |
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Codice NC 2005 |
pezzi/kg |
g/pezzo |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
GRUPPO I A |
|||
1 |
Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto |
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5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex56049000 |
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2 |
Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate |
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5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 105208 52 905208 53 005208 59 005209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 12 005210 19 005210 21 005210 22 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 42 005210 49 005210 51 005210 52 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 21 005211 22 005211 29 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex58110000ex63080000 |
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2 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
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|
|
5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 105208 52 905208 53 005208 59 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 42 005210 49 005210 51 005210 52 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex58110000ex63080000 |
|
|
3 |
Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia |
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5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 105513 21 305513 21 905513 22 005513 23 005513 29 005513 31 005513 32 005513 33 005513 39 005513 41 005513 42 005513 43 005513 49 005514 11 005514 12 005514 13 005514 19 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 31 005514 32 005514 33 005514 39 005514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 92 105515 92 905515 99 105515 99 305515 99 90ex58039040ex59050070ex63080000 |
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|
3 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
|
|
|
5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 105513 21 305513 21 905513 22 005513 23 005513 29 005513 31 005513 32 005513 33 005513 39 005513 41 005513 42 005513 43 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 31 005514 32 005514 33 005514 39 005514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex551529005515 91 305515 91 90ex55159210ex551592905515 99 305515 99 90ex58039040ex59050070ex63080000 |
|
|
GRUPPO I B |
|||
4 |
Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia |
6,48 |
154 |
|
6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 106109 90 306110 20 106110 30 10 |
|
|
5 |
Maglie, pullover (con o senza maniche) twinset, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia |
4,53 |
221 |
|
6101 10 906101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 20 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99 |
|
|
6 |
Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
1,76 |
568 |
|
6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42 |
|
|
7 |
Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza |
5,55 |
180 |
|
6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00 |
|
|
8 |
Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
4,60 |
217 |
|
6205 10 006205 20 006205 30 00 |
|
|
GRUPPO II A |
|||
9 |
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone |
|
|
|
5802 11 005802 19 00ex63026000 |
|
|
20 |
Biancheria da letto, esclusa quella a maglia |
|
|
|
6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90 |
|
|
22 |
Filati di fibre artificiali in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto |
|
|
|
5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00 |
|
|
22 a) |
di cui: acrilici |
|
|
|
ex550810105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00 |
|
|
23 |
Filati di fibre sintetiche in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto |
|
|
|
5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00 |
|
|
32 |
Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
|
|
|
5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00 |
|
|
32 a) |
Di cui: velluti a coste, di cotone |
|
|
|
5801 22 00 |
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39 |
Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna |
|
|
|
6302 51 006302 53 90ex630259006302 91 006302 93 90ex63029900 |
|
|
GRUPPO II B |
|||
12 |
Calze-mutande (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (neonati), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 |
24,3 paia |
41 |
|
6115 12 006115 19 006115 20 116115 20 906115 91 006115 92 006115 93 106115 93 306115 93 996115 99 00 |
|
|
13 |
Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
17 |
59 |
|
6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex62121010 |
|
|
14 |
Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) |
0,72 |
1 389 |
|
6201 11 00ex62011210ex62011290ex62011310ex620113906210 20 00 |
|
|
15 |
Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) |
0,84 |
1 190 |
|
6202 11 00ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00 |
|
|
16 |
Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
0,80 |
1 250 |
|
6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 21 006203 22 806203 23 806203 29 186211 32 316211 33 31 |
|
|
17 |
Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
1,43 |
700 |
|
6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19 |
|
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18 |
Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, esclusi quelli a maglia |
|
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|
6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 92 006207 99 00 |
|
|
|
Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, esclusi quelli a maglia |
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|
|
6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex62121010 |
|
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19 |
Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia |
59 |
17 |
|
6213 20 006213 90 00 |
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21 |
Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
2,3 |
435 |
|
ex62011210ex62011290ex62011310ex620113906201 91 006201 92 006201 93 00ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41 |
|
|
24 |
Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo o ragazzo |
3,9 |
257 |
|
6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 006107 92 00ex61079900 |
|
|
|
Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
|
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|
6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex61089900 |
|
|
26 |
Abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
3,1 |
323 |
|
6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00 |
|
|
27 |
Gonne, comprese le gonne pantaloni, per donna o ragazza |
2,6 |
385 |
|
6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10 |
|
|
28 |
Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
1,61 |
620 |
|
6103 41 006103 42 006103 43 00ex6103490061046100610462006104 63 00ex61046900 |
|
|
29 |
Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
1,37 |
730 |
|
6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31 |
|
|
31 |
Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia |
18,2 |
55 |
|
ex621210106212 10 90 |
|
|
68 |
Indumenti per bambini piccoli (neonati) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 |
|
|
|
6111 10 906111 20 906111 30 90ex61119000ex62091000ex62092000ex62093000ex62099000 |
|
|
73 |
Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
1,67 |
600 |
|
6112 11 006112 12 006112 19 00 |
|
|
76 |
Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o ragazzo |
|
|
|
6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10 |
|
|
|
Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza |
|
|
|
6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10 |
|
|
77 |
Tute e completi da sci, esclusi quelli a maglia |
|
|
|
ex62112000 |
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78 |
Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 |
|
|
|
6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 31 006211 32 906211 33 906211 41 006211 42 906211 43 90 |
|
|
83 |
Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli completi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 |
|
|
|
6101 10 106101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex610339006104 31 006104 32 006104 33 00ex610439006112 20 006113 00 906114 10 006114 20 006114 30 00 |
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|
GRUPPO III A |
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33 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza |
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5407 20 11 |
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|
Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili |
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6305 32 816305 32 896305 33 916305 33 99 |
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34 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, ottenuti con lamelle e forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza |
|
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5407 20 19 |
|
|
35 |
Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 |
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5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex58110000ex59050070 |
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35 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
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ex54071000ex54072090ex540730005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 00540754005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex58110000ex59050070 |
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36 |
Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 |
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5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 905408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 23 105408 34 00ex58110000ex59050070 |
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36 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
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ex540810005408 22 105408 22 905408 23 105408 23 905408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex58110000ex59050070 |
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37 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
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5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex58039040ex59050070 |
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37 a) |
Di cui: non greggi né imbianchiti |
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5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex58039040ex59050070 |
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38 A |
Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine |
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6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10 |
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38 B |
Tendine, escluse quelle a maglia |
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ex63039100ex63039290ex63039990 |
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40 |
Tende, tende avvolgibili, mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
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ex63039100ex63039290ex630399906304 19 10ex630419906304 92 00ex63049300ex63049900 |
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41 |
Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro |
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5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 10 105402 10 905402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 39 105402 39 905402 49 105402 49 915402 49 995402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex56042000ex56049000 |
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42 |
Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non condizionati per la vendita al minuto |
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5401 20 10 |
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Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa |
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5403 10 005403 20 00ex54033200ex540333005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex56042000 |
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43 |
Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, condizionati per la vendita al minuto |
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5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 10 005406 20 005508 20 905511 30 00 |
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46 |
Lana e peli fini, cardati o pettinati |
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5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 105105 39 90 |
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47 |
Filati di lana o di peli fini, cardati, non condizionati per la vendita al minuto |
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5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90 |
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48 |
Filati di lana o di peli fini, pettinati, non condizionati per la vendita al minuto |
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5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90 |
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49 |
Filati di lana o di peli fini pettinati, condizionati per la vendita al minuto |
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5109 10 105109 10 905109 90 105109 90 90 |
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50 |
Tessuti di lana o di peli fini |
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5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 90 935112 90 99 |
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51 |
Cotone, cardato o pettinato |
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5203 00 00 |
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53 |
Tessuti a punto di garza |
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5803 10 00 |
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54 |
Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura |
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5507 00 00 |
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55 |
Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura |
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5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 105506 90 90 |
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56 |
Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto |
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5508 10 905511 10 005511 20 00 |
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58 |
Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati |
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5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90 |
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59 |
Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 |
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5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex570239005702 41 005702 42 00ex570249005702 51 005702 52 105702 52 90ex570259005702 91 005702 92 105702 92 90ex570299005703 10 005703 20 115703 20 195703 20 915703 20 995703 30 115703 30 195703 30 815703 30 895703 90 105703 90 905704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex57050090 |
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60 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce ecc.), anche confezionati |
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5805 00 00 |
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61 |
Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma |
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ex580610005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00 |
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62 |
Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) |
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5606 00 915606 00 99 |
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Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche |
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5804 10 115804 10 195804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00 |
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|
Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti |
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5807 10 105807 10 90 |
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Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili |
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5808 10 005808 90 00 |
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Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
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5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90 |
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63 |
Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma |
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5906 91 00ex600240006002 90 00ex600410006004 90 00 |
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Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche |
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ex600110006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50 |
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65 |
Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
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5606 00 10ex600110006001 21 006001 22 00ex600129006001 91 006001 92 00ex60019900ex600240006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex600410006005 10 006005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00 |
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66 |
Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
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6301 10 006301 20 906301 30 90ex63014090ex63019090 |
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GRUPPO III B |
|||
10 |
Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia |
17 |
59 |
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6116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006111 10 106111 20 106111 30 10ex611190006116 93 006116 99 00 |
pairs |
|
67 |
Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebés) a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento |
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|
6117 80 906117 90 006301 20 106301 30 106301 40 105807 90 906113 00 106117 10 006117 20 006117 80 106301 90 106302 10 006302 40 00ex630260006303 11 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex630520006305 32 11ex630532906305 33 10ex63053900ex630590006307 10 106307 90 10 |
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67 a) |
di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti ottenuti con lamelle di polietilene o di polipropilene |
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6305 32 116305 33 10 |
|
|
69 |
Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o ragazza |
7,8 |
128 |
|
6108 11 006108 19 00 |
|
|
70 |
Calze-mutande (collant), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) |
30,4 paia |
33 |
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6115 11 006115 20 19 |
|
|
|
Calze da donna, di fibre sintetiche |
|
|
|
6115 93 91 |
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|
72 |
Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
9,7 |
103 |
|
6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00 |
|
|
74 |
Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci |
1,54 |
650 |
|
6104 11 006104 12 006104 13 00ex610419006104 21 006104 22 006104 23 00ex61042900 |
|
|
75 |
Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci |
0,80 |
1 250 |
|
6103 11 006103 12 006103 19 006103 21 006103 22 006103 23 006103 29 00 |
|
|
84 |
Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali |
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6214 20 006214 30 006214 40 006214 90 10 |
|
|
85 |
Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
17,9 |
56 |
|
6215 20 006215 90 00 |
|
|
86 |
Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia |
8,8 |
114 |
|
6212 20 006212 30 006212 90 00 |
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|
87 |
Guanti, diversi da quelli a maglia |
|
|
|
ex62091000ex62092000ex62093000ex620990006216 00 00 |
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88 |
Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli (neonati), esclusi quelli a maglia |
|
|
|
ex62091000ex62092000ex62093000ex620990006217 10 006217 90 00 |
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90 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche |
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|
|
5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90 |
|
|
91 |
Tende |
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|
6306 21 006306 22 006306 29 00 |
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93 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli ottenuti con lamelle di polietilene o di polipropilene |
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ex63052000ex63053290ex63053900 |
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94 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
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5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 915601 22 995601 29 005601 30 00 |
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95 |
Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti |
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5602 10 195602 10 315602 10 395602 10 905602 21 00ex560229005602 90 00ex58079010ex590500706210 10 106307 90 91 |
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96 |
Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati |
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|
|
5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex58079010ex590500706210 10 90ex63014090ex630190906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex63041990ex63049300ex63049900ex63053290ex630539006307 10 30ex63079099 |
|
|
97 |
Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde |
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|
|
5608 11 115608 11 195608 11 915608 11 995608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00 |
|
|
98 |
Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 |
|
|
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5609 00 005905 00 10 |
|
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99 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci e per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria |
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|
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5901 10 005901 90 00 |
|
|
|
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati |
|
|
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5904 10 005904 90 00 |
|
|
|
Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici |
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|
|
5906 10 005906 99 105906 99 90 |
|
|
|
Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 |
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|
|
5907 00 105907 00 90 |
|
|
100 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie |
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|
5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99 |
|
|
101 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche |
|
|
|
ex56079090 |
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|
109 |
Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno |
|
|
|
6306 11 006306 12 006306 19 006306 31 006306 39 00 |
|
|
110 |
Materassi pneumatici, tessuti |
|
|
|
6306 41 006306 49 00 |
|
|
111 |
Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende |
|
|
|
6306 91 006306 99 00 |
|
|
112 |
Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 |
|
|
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6307 20 00ex63079099 |
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|
113 |
Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia |
|
|
|
6307 10 90 |
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|
114 |
Tessuti e manufatti per usi tecnici |
|
|
|
5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex591120005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90 |
|
|
GRUPPO IV |
|||
115 |
Filati di lino o di ramiè |
|
|
|
5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19 |
|
|
117 |
Tessuti di lino o di ramiè |
|
|
|
5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 105309 21 905309 29 005311 00 105803 90 905905 00 30 |
|
|
118 |
Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia |
|
|
|
6302 29 106302 39 206302 52 00ex63 0259006302 92 00ex63029900 |
|
|
120 |
Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè |
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|
|
ex630399906304 19 30ex63049900 |
|
|
121 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè |
|
|
|
ex56079090 |
|
|
122 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia |
|
|
|
ex63059000 |
|
|
123 |
Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria |
|
|
|
5801 90 10ex58019090 |
|
|
|
Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia |
|
|
|
6214 90 90 |
|
|
ALLEGATO II
CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO
TABELLA DI SMANTELLAMENTO |
|||||
|
Tariffe (2004) |
2005 |
2006 |
2007 |
A partire dal 2008 |
Materie prime |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
7 |
5 |
3 |
0 |
|
Filati/Fibre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
5 |
4 |
4 |
3 |
0 |
|
10 |
7 |
5 |
2 |
0 |
|
Tessuti |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
5 |
4 |
4 |
2 |
0 |
|
10 |
7 |
5 |
2 |
0 |
|
15 |
12 |
9 |
5 |
0 |
|
Abbigliamento |
5 |
5 |
4 |
3 |
0 |
10 |
7 |
5 |
2 |
0 |
|
18 |
14 |
10 |
7 |
0 |
|
22 |
16 |
12 |
8 |
0 |
ALLEGATO III
VERBALE CONCORDATO SULL'ACCESSO AL MERCATO
Le parti hanno concordato di non applicare barriere non tariffarie tali da ostacolare in qualunque modo il commercio nel settore. Le parti convengono che tra gli ostacoli non tariffari rientrano, in un elenco non esaustivo:
— |
qualsiasi dazio doganale supplementare sull'importazione o sulla vendita di prodotti originari della Comunità o della Serbia oltre ai dazi doganali previsti dal presente accordo, e tutti gli oneri connessi all'importazione o all'esportazione superiori al costo approssimativo dei servizi prestati, |
— |
qualsiasi imposta superiore a quelle applicate alla produzione o alla vendita di prodotti nazionali equivalenti, |
— |
norme o regolamenti tecnici, o norme, procedure e pratiche di valutazione della conformità o di certificazione che vadano al di là degli obiettivi per i quali vengono applicati, |
— |
qualsiasi altra barriera o controllo sul territorio di ciascuna parte che ostacoli la libera circolazione delle merci dopo lo sdoganamento e l'immissione in libera pratica, |
— |
tutti i valori indicativi che portano all'applicazione effettiva di prezzi minimi o di prezzi arbitrari e fittizi e tutte le norme, procedure e pratiche di valutazione in dogana tali da creare ostacoli agli scambi, |
— |
norme, procedure o pratiche per le ispezioni pre-imbarco che siano discriminatorie, non trasparenti, eccessivamente lunghe o complesse; imposizione di controlli doganali per lo sdoganamento di merci già sottoposte a ispezioni pre-imbarco, |
— |
norme, procedure o pratiche che risultino eccessivamente complesse, costose o arbitrarie per la certificazione dell'origine dei prodotti, o che impongano di spedire direttamente le merci dal paese di origine al paese di destinazione, |
— |
requisiti non automatici, discrezionali o di altro tipo per la concessione delle licenze o norme, procedure e pratiche che rappresentino un onere eccessivo o che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni. In particolare occorre che le domande di concessione automatica di licenze, presentate in forma corretta e completa, siano approvate immediatamente all'atto del ricevimento, per quanto possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque al massimo entro 10 giorni lavorativi, |
— |
requisiti o pratiche in materia di marcatura, etichettatura, descrizione della composizione del prodotto o descrizione della fabbricazione dei prodotti la cui formulazione o applicazione risulti in qualsiasi modo discriminatoria rispetto ai prodotti nazionali e comporti maggiori restrizioni agli scambi di quanto non sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, |
— |
tempi di sdoganamento eccessivamente lunghi oppure procedure doganali non trasparenti, eccessivamente complesse o costose, compresi i requisiti in materia di ispezioni, che abbiano effetti indebitamente restrittivi sulle importazioni, |
— |
sovvenzioni che arrechino un pregiudizio all'industria dei prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'altra parte. |
Al fine di agevolare il commercio legittimo, ferma restando la necessità di un controllo efficace, le parti si impegnano a:
— |
collaborare e scambiare informazioni su tutte le questioni relative alla legislazione e alle procedure doganali, in particolare per risolvere tempestivamente eventuali problemi causati agli operatori dalle misure contemplate dal presente accordo, |
— |
instaurare procedure efficaci, non discriminatorie e rapide che consentano di presentare ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le sentenze e le decisioni delle amministrazioni doganali o di altri enti che influiscano sulle importazioni o le esportazioni di merci, |
— |
istituire un meccanismo appropriato che consenta alle amministrazioni doganali e agli operatori di consultarsi sulle normative e sulle procedure doganali, |
— |
pubblicare, possibilmente per via elettronica, e pubblicizzare le nuove normative e le procedure generali nel settore doganale, nonché le relative modifiche, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, |
— |
collaborare alla definizione di un'impostazione comune per le questioni connesse alla valutazione in dogana, elaborando in particolare un «codice di buone pratiche» sui metodi di lavoro e gli aspetti operativi, sull'uso di indici indicativi o di riferimento, di una documentazione adeguata attestante l'accuratezza del valore in dogana nonché sul ricorso a garanzie. Le parti concordano di avviare negoziati sul «codice di buone pratiche» all'applicazione del presente accordo e di concluderli quanto prima. |
ALLEGATO IV
Prodotti oggetto della sospensione delle restrizioni quantitative a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente accordo.
(Le descrizioni complete dei prodotti appartenenti alle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I).
Categorie:
1
2
2a
3
5
6
7
8
9
15
16
67
ALLEGATO V
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE
Articolo 1
1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Serbia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.
2. Le competenti autorità della Comunità si impegnano a informare le competenti autorità della Serbia di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:
a) |
una descrizione dei prodotti interessati; |
b) |
la categoria e i codici NC corrispondenti; |
c) |
i motivi della decisione. |
3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione.
Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.
4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 8 del presente accordo onde adempiere all'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso.
5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Serbia e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, la classificazione si fonderà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 8 del presente accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.
TITOLO II
ORIGINE
Articolo 2
1. prodotti originari della Serbia destinati all'esportazione verso la Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo sono accompagnati da un certificato di origine rilasciato dall'amministrazione doganale della Serbia conformemente al modello accluso al presente allegato.
2. Il certificato di origine viene rilasciato dall'amministrazione doganale della Serbia se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Serbia ai sensi delle pertinenti norme vigenti nella Comunità.
3. I prodotti del gruppo III possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo il regime previsto dal presente accordo, dietro presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta sulla fattura o su un altro documento commerciale relativo a detti prodotti, in cui si attesti che gli stessi sono originari della Serbia ai sensi delle pertinenti norme vigenti nella Comunità.
4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci coperte da un certificato di circolazione EUR. 1 rilasciato in conformità delle pertinenti disposizioni del regime tariffario autonomo concesso alla Serbia dalla Comunità.
Articolo 3
Il certificato di origine viene rilasciato previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. L'amministrazione doganale della Serbia è tenuta ad accertarsi che il certificato di origine sia compilato correttamente; a tal fine, essa richiede tutti i documenti giustificativi e procede a tutti i controlli considerati necessari.
Articolo 4
Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, sulla base della quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.
Articolo 5
La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'amministrazione doganale della Serbia per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.
TITOLO III
SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO
SEZIONE I
Esportazione
Articolo 6
Il ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia rilascia una licenza di esportazione per tutte le spedizioni originarie della Serbia di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi, definitivi o provvisori, fissati a norma del presente accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma del presente accordo, e per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come da esso previsto.
Articolo 7
1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 accluso al presente allegato e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.
3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 accluso al presente allegato. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.
Articolo 8
Le competenti autorità della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di licenze di esportazione già rilasciate.
Articolo 9
1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aeromobile, sul veicolo o sulla nave.
Articolo 10
La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12 del presente allegato, avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.
SEZIONE II
Importazione
Articolo 11
L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o ad un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.
Articolo 12
1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 del presente allegato entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.
2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.
Tuttavia, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno contingentale in questione.
Articolo 13
1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che, in un qualsiasi anno, i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dal ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia per una determinata categoria superano il limite quantitativo eventualmente stabilito per detta categoria a norma del presente accordo, eventualmente modificato a norma delle sue relative disposizioni, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente il ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 8 del presente accordo.
2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti originari della Serbia soggette a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione della Serbia rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.
Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 del presente accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso del ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia.
TITOLO IV
FORMULARIO E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE D'ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ
Articolo 14
1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.
Il formato dei suddetti documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni del presente accordo.
2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Detto numero si compone dei seguenti elementi:
— |
due lettere che indicano l'ente esportatore: XS, |
— |
due lettere che indicano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento:
|
— |
un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra del relativo anno: 4 per il 2004, 5 per il 2005, 6 per il 2006 e 7 per il 2007, |
— |
un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio dell'ente esportatore, |
— |
un numero a cinque cifre progressivo, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento. |
Articolo 15
La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «délivré à posteriori» o «issued retrospectively».
Articolo 16
1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità che hanno rilasciato il documento, ossia il ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia per la licenza di esportazione e l'amministrazione doganale della Serbia per il certificato di origine, al fine di ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato del certificato o della licenza deve recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».
2. Il duplicato deve recare la data del rispettivo originale (licenza di esportazione o certificato di origine).
TITOLO V
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 17
Le parti collaborano strettamente all'attuazione del presente allegato. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.
Articolo 18
Per garantire una corretta applicazione del presente allegato, le parti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente allegato.
Articolo 19
La Serbia trasmette alla Comunità i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimile delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. La Serbia informa inoltre la Comunità di qualsiasi modifica di queste informazioni.
Articolo 20
1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.
2. In questi casi, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi al ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia nel caso della licenza di esportazione, o all'amministrazione doganale della Serbia nel caso del certificato di origine indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.
3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente allegato.
4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 sono comunicati al più tardi entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se queste sono ammissibili all'esportazione a titolo del regime definito dal presente accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria per accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
5. Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le autorità competenti per il rilascio conservano per almeno due anni copia dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.
6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
Articolo 21
1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 del presente allegato o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità o della Serbia risultano o sembrano risultare violazioni o elusioni delle disposizioni del presente accordo, le due parti collaborano strettamente, e con la necessaria tempestività, onde prevenire siffatte violazioni o elusioni.
2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, il ministero delle Relazioni economiche internazionali della Serbia nel caso della licenza di esportazione, o l'amministrazione doganale della Serbia nel caso del certificato di origine, svolgono o fanno svolgere opportune indagini riguardo alle operazioni che costituiscono o sembrano costituire, a parere della Comunità, violazione o elusione del presente allegato. La Serbia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.
3. revio accordo tra le parti, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.P
4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle parti si scambiano tutte le informazioni ritenute utili dall'una o dall'altra di esse per prevenire l'elusione o la violazione delle disposizioni del presente accordo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili in Serbia e il commercio del tipo di prodotti oggetto del presente accordo tra la Serbia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Serbia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.
5. Ove le disposizioni del presente allegato non siano state applicate correttamente, la Comunità può adottare le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente accordo, o ogni altra misura opportuna.
Facsimile del certificato di origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato V
Facsimile della licenza di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'allegato V, modello 1
Facsimile della licenza di esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato V, modello 2
ALLEGATO VI
PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO E DEL FOLKLORE ORIGINARI DELLA SERBIA
1. |
L'esenzione di cui all'articolo 12 del presente accordo relativa ai prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:
L'esenzione viene concessa solo per i prodotti corredati di un certificato conforme al facsimile accluso al presente allegato, rilasciato dall'amministrazione doganale della Serbia. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio. Le competenti autorità della Comunità li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nel presente allegato. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura «FOLKLORE». Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema. Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dal presente allegato raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà all'interno della Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con la Serbia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente accordo. |
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
La Comunità si impegna ad assistere la Serbia per questioni eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente accordo nel contesto dell'adesione della Serbia all'OMC.