2.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/58


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2005

che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada

[notificata con il numero C(2005) 440]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati della direttiva, le deroghe che intendono applicare.

(2)

Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 il loro intento di adottare disposizioni in deroga alla direttiva 94/55/CE. Con decisione 2003/635/CE, del 20 agosto 2003, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada (2), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni in deroga a quelle contenute negli allegati I e II della decisione.

(3)

La direttiva 2003/28/CE della Commissione (3) ha modificato gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE. A norma della direttiva 2003/28/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1o luglio 2003, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9. della direttiva 94/55/CE era fissata al 30 giugno 2003.

(4)

Alcuni Stati membri hanno notificato la loro intenzione di adottare deroghe. La Commissione ha approvato le notifiche dopo averne verificato la conformità alla condizioni stabilite nell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE. Gli Stati membri interessati devono pertanto essere autorizzati ad adottare le deroghe notificate.

(5)

Appare opportuno, nella stessa occasione, raccogliere in un'unica decisione tutte le disposizioni di deroga autorizzate fino ad oggi. È pertanto necessario abrogare e sostituire la decisione 2003/635/CE.

(6)

Onde assicurare un periodico aggiornamento della situazione relativa alle deroghe, la Commissione propone un aggiornamento completo di tutte le deroghe esistenti per lo meno ogni cinque anni.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell'allegato I sono autorizzati a dare attuazione alle deroghe di cui al medesimo allegato in relazione al trasporto su strada nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

Gli Stati membri elencati nell'allegato II sono autorizzati a dare attuazione alle deroghe di cui al medesimo allegato in relazione al trasporto locale limitato al loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 3

La decisione 2003/635/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata sono considerati riferimenti fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/111/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).

(2)  GU L 221 del 4.9.2003, pag. 17.

(3)  GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45.


ALLEGATO I

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di determinate merci pericolose

BELGIO

RO-SQ 1.1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato della direttiva 94/55/CE (di seguito «la direttiva»): 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Il marginale 1.1.3.6. limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2000.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 111. Gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

RO-SQ 1.2

Oggetto: Trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6

Riferimento alla normativa nazionale: Deroga 6-97.

Contenuto della normativa nazionale: Indicazione nella bolla di accompagnamento: «Contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi».

Osservazioni: Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 21 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

DANIMARCA

RO-SQ 2.1

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti rifiuti o residui di sostanze pericolose provenienti da abitazioni e da talune imprese ai fini dello smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parte 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4. e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Principi della classificazione. Disposizioni relative all'imballaggio misto. Disposizioni applicabili alla marcatura e all'etichettatura. Documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi interni contenenti rifiuti o residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o determinate imprese possono essere imballati assieme in determinati imballaggi esterni approvati dalle Nazioni Unite. Il contenuto di ciascun imballaggio interno non deve superare 5 kg o 5 litri. Le deroghe riguardano la classificazione, l'etichettatura e la marcatura, la documentazione e la formazione professionale.

Osservazioni: Non è possibile effettuare una classificazione accurata né applicare tutte le disposizioni ADR al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o talune imprese ai fini di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

RO-SQ 2.2

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e imballaggi contenenti detonatori sul medesimo autoveicolo.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative all'imballaggio misto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.

Contenuto della normativa nazionale: Ai sensi del § 4, stk. 1, il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

Osservazioni: Esiste l'esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo quando queste merci sono trasportate dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

1)

non sono trasportati oltre 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2)

non sono trasportati oltre 200 detonatori del gruppo B;

3)

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione UN ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;

4)

la distanza tra l'imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro; tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. I colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo tale da poterli estrarre rapidamente dall'autoveicolo;

5)

tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

GERMANIA

RO-SQ 3.1

Oggetto: Imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.10. e 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sull'imballaggio e sul carico misti.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28.

Contenuto della normativa nazionale: Le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell'esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

Osservazioni: L'esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per auto riguardanti la sicurezza a seconda della domanda locale. A motivo dell'ampia varietà della gamma dei prodotti, l'immagazzinamento di tali prodotti presso i meccanici locali non è frequente.

RO-SQ 3.2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1. e 5.4.1.1.6

Contenuto dell'allegato della direttiva: Contenuto del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28. I S. 595); Ausnahme 18.

Contenuto della normativa nazionale: Per tutte le classi ad esclusione della classe 7, non è necessario alcun documento di trasporto, se la quantità delle merci trasportate non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Osservazioni: Le informazioni fornite dall'etichettatura e dalle indicazioni poste sull'imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dal momento che un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-SQ 3.3. (revocata)

RO-SQ 3.4

Oggetto: Trasporto di standard di misurazione e pompe per carburanti (vuote, non pulite).

Riferimento all'allegato della direttiva: Disposizioni relative ai numeri UN 1202, UN 1203 e UN 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Imballaggio, marcatura, documenti, istruzioni di trasporto e di movimentazione, istruzioni all'indirizzo del personale viaggiante.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28. I S. 595); Ausnahme 24.

Contenuto della normativa nazionale: Specifica delle normative applicabili e delle disposizioni secondarie ai fini dell'applicazione della deroga fino a 1 000 litri: comparabile a imballaggi vuoti, non puliti; oltre 1 000 litri: conformità a taluni regolamenti per le cisterne; trasporto esclusivamente vuote, non pulite.

Osservazioni: Lista n. 7, 38, 38a.

RO-SQ 3.5

Oggetto: Esenzione di piccole quantità di taluni prodotti per uso privato.

Riferimento all'allegato della direttiva: Tabella nel capitolo 3.2. per taluni numeri UN di classe da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Autorizzazione e disposizioni relative al trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28. I S. 595); Ausnahme 3.

Contenuto della normativa nazionale: Classi da 1 a 9; esenzione per quantità molto limitate di vari prodotti imballati e quantità per uso privato; massimo 50 kg per unità di trasporto; applicazione dei requisiti generali di imballaggio per imballaggi interni.

Osservazioni: Deroga limitata al 31.12.2004.

Lista n. 14*.

RO-SQ 3.6

Oggetto: Autorizzazione di imballaggi combinati.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.10.4. MP2

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di imballaggi combinati.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 28. I S. 595); Ausnahme 21.

Contenuto della normativa nazionale: Classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione di imballaggi combinati di oggetti di classe 1.4S (cartucce per armi piccole), aerosol (classe 2) e materiali per pulizia e trattamento di classe 3 e 6.1. (elencati con numeri UN) in set per vendita in imballaggi combinati del gruppo di imballaggio II e in piccole quantità.

Osservazioni: Lista n. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANCIA

RO-SQ 6.1

Oggetto: Trasporto di apparecchi radiografici portatili a raggi gamma (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: —

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto del 1o luglio 2001 relativo al trasporto di merci pericolose su strada, «Decreto ADR») — Article 28.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto di apparecchi radiografici a raggi gamma da parte degli utilizzatori in appositi veicoli è esente, ma soggetto a norme specifiche.

RO-SQ 6.2

Oggetto: Trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 12.

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione dagli obblighi dell'ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

RO-SQ 6.3

Oggetto: Trasporto di sostanze pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18)

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.3.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: Trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 21.

Contenuto della normativa nazionale: Trasporto di sostanze pericolose autorizzate in mezzi di trasporto pubblici come bagaglio a mano: sono applicabili solamente le disposizioni relative all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2. e 3.4.

Osservazioni: Il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso proprio professionale o personale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

RO-SQ 6.4

Oggetto: Trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 23.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6. non è soggetto all'obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

IRLANDA

RO-SQ 7.2

Oggetto: Esenzione dal criterio 5.4.0. dell'ADR in relazione al documento di trasporto per il trasporto di pesticidi di classe 3 ADR, elencati al punto 2.2.3.3. come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 oC), e classe 6.1. ADR, elencati al punto 2.2.61.3. come pesticidi T6, liquidi (p. i. ≥ 23 oC), quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6. ADR.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto dei citati pesticidi di classe 3 ADR e di quelli del capitolo 6.1, quando le quantità di merci pericolose trasportate non eccedono le quantità stabilite al punto 1.1.3.6. ADR.

Osservazioni: Obbligo oneroso e non necessario ai fini del trasporto locale e della consegna dei citati pesticidi.

RO-SQ 7.4

Oggetto: Esenzione dagli obblighi imposti da alcune disposizioni ADR in relazione all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura ai fini del trasporto di piccole quantità (inferiori ai limiti posti al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 ADR, con il rispettivo numero di identificazione della sostanza UN0092, UN0093, UN0403 o UN0404, fino alla più vicina caserma militare ai fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6, 4.1, 5.2. e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Smaltimento di oggetti pirotecnici scaduti.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(10) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Le disposizioni ADR relative all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura ai fini del trasporto di oggetti pirotecnici scaduti con rispettivo numero UN0092, UN0093, UN0403 o UN0404 fino alla più vicina caserma militare non trovano applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni ADR generali sull'imballaggio e siano incluse nel documento di trasporto informazioni supplementari. Tale esenzione si applica soltanto al trasporto locale, fino alla più vicina caserma militare, di piccole quantità dei citati oggetti pirotecnici scaduti, ai fini di uno smaltimento in condizioni di sicurezza.

Osservazioni: Il trasporto di piccole quantità di dispositivi illuminanti marittimi «scaduti», praticato in particolar modo dai possessori di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, fino alla caserma militare più vicina ai fini dello smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato difficoltà, soprattutto in relazione agli obblighi di imballaggio. La deroga si applica alle piccole quantità (inferiori a quelle stabilite nel punto 1.1.3.6) e al trasporto locale.

RO-SQ 7.5

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 6.7. e 6.8. in relazione al trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.7. e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla progettazione, costruzione, ispezione e collaudo di cisterne.

Riferimento alla normativa nazionale: Proposed amendment to «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: [Proposta] Esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 6.7. e 6.8. ADR in relazione al trasporto su strada di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia, riparazione, collaudo o demolizione; a condizione che: a) tutte le tubature collegate alla cisterna che poteva essere ragionevolmente praticabile rimuovere siano state rimosse; b) sia inserita nella cisterna una adeguata valvola per la fuoriuscita di pressione, che deve rimanere funzionante durante il trasporto; e c) senza pregiudizio della precedente condizione b) tutte le aperture nella cisterna e nelle tubature raccordatevi siano state chiuse ermeticamente per prevenire fuoriuscite di sostanze pericolose, nella misura ragionevolmente praticabile.

Osservazioni: Le cisterne in questione sono utilizzate per l'immagazzinamento di sostanze in locali fissi e non per il trasporto di merci. Conterrebbero quantità molto limitate di merci pericolose durante la fase di trasporto (delle cisterne) verso vari siti ai fini di pulizia, riparazione, ecc.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.

RO-SQ 7.6

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 5.3, 5.4, parte 7 e allegato B dell'ADR, in relazione al trasporto di bombole di gas utilizzati come addizionanti (per bevande) quando sono trasportate assieme alle bevande (alle quali devono essere addizionati).

Riferimento all'allegato della direttiva: Capitoli 5.3, 5.4, parte 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I contrassegni da esibire sui veicoli, la documentazione di trasporto e le disposizioni concernenti le attrezzature e le operazioni di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: [Proposta] Esenzione dagli obblighi di cui ai capitoli 5.3, 5.4, parte 7 e allegato B dell'ADR, in relazione al trasporto di bombole di gas utilizzati come addizionanti (per bevande) quando tali bombole sono trasportate sullo stesso veicolo che trasporta le bevande (alle quali i gas in questione devono essere addizionati).

Osservazioni: La principale attività consiste nella distribuzione di pacchi di bevande, che non sono sostanze contemplate dall'ADR, assieme a piccole quantità di bombolette contenenti i rispettivi gas addizionanti.

Precedentemente a norma dell'articolo 6, paragrafo 10.

RO-SQ 7.7

Oggetto: Esenzione, ai fini del trasporto nazionale su territorio dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione e al collaudo di contenitori, e dalle relative disposizioni d'uso contenute ai capitoli 6.2. e 4.1. ADR e applicabili a bombole e fusti a pressione per gas di classe 2, che sono stati sottoposti ad un trasporto multimodale, incluso il trasporto marittimo, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti, collaudati e utilizzati in conformità del codice IMDG, ii) dette bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti in Irlanda, ma siano stati resi nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale, e iii) dette bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale in piccole quantità.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.4.2, 4.1. e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, all'utilizzo di bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, e alla costruzione e collaudo di tali bombole e fusti a pressione per gas di classe 2 ADR.

Riferimento alla normativa nazionale: Modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: [Proposta] Le disposizioni di cui ai capitoli 4.1. e 6.2. non trovano applicazione alle bombole e ai fusti a pressione per gas di classe 2 ADR, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano stati costruiti e collaudati in conformità del codice IMDG, ii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti al mittente tramite un trasporto multimodale, compreso il trasporto marittimo, iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati spediti agli utenti finali con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iv)], v) tali bombole e fusti a pressione non siano stati nuovamente riempiti nello Stato e siano stati resi nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale [di cui al punto iii)], e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti a livello locale sul territorio dello Stato in piccole quantità.

Osservazioni: I gas contenuti in tali bombole e i fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati dal di fuori dell'area ADR. Una volta utilizzati, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere resi al paese di origine, per essere riempiti nuovamente con gas espressamente specificati, e non devono essere riempiti nuovamente in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi alle disposizioni ADR, essi sono conformi al codice IMDG e riconosciuti tali. Il trasporto multimodale, che ha origine al di fuori dell'area ADR, deve terminare nei locali dell'importatore, dai quali le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti agli utilizzatori finali a livello locale, sul territorio dell'Irlanda, e in piccole quantità. Detto trasporto sul territorio irlandese deve essere effettuato nel rispetto del modificato articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE.

FINLANDIA

RO-SQ 13.1

Oggetto: Trasporto di merci pericolose in determinate quantità con autoveicoli e pullman privati.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1, 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative all'imballaggio, documentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto di merci pericolose in determinate quantità a norma del punto 1.1.3.6, di massa netta massima non superiore a 200 kg, con autoveicoli e pullman privati è consentito senza documenti di trasporto e in deroga alle prescrizioni relative all'imballaggio.

RO-SQ 13.2

Oggetto: Descrizione di cisterne vuote nei documenti di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni speciali applicabili a contenitori vuoti e non puliti, veicoli, container, cisterne, veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (MEGC).

Riferimento alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenuto della normativa nazionale: Nel caso di autocisterne vuote, non pulite che hanno trasportato due o più sostanze classificate con numeri UN 1202, 1203 e 1223, la descrizione nei documenti di trasporto può essere integrata con la frase «ultimo carico» oltre al nome del prodotto con punto di infiammabilità minore; «autocisterna vuota, 3, ultimo carico: UN 1203 Motor spirit, II».

RO-SQ 13.3

Oggetto: Etichettatura e marcatura di unità di trasporto per esplosivi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla marcatura generale con segnalazione arancione.

Riferimento alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenuto della normativa nazionale: Le unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massimo 1 000 kg netti) destinati alle cave e siti di lavoro possono essere contrassegnati con un cartello di modello n. 1 posto sul lato anteriore e sul lato posteriore.

RO-SQ 13.4

Oggetto: Adozione di RO-SQ 6.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

RO-SQ 13.5

Oggetto: Adozione di RO-SQ 6.4.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

REGNO UNITO

RO-SQ 15.1

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole (E1).

Riferimento all'allegato della direttiva: Gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996 reg. 3(2)(f), (g) and (h).

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando l'ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

RO-SQ 15.2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6. (E2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.2. e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzione da taluni obblighi per determinate quantità per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 and reg. 13 and Schedule 2(8).

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Osservazioni: Tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato se è coinvolta la distribuzione locale.

RO-SQ 15.3

Oggetto: Trasporto di cilindri metallici leggeri per uso nelle mongolfiere tra il luogo di gonfiaggio e il luogo di lancio o atterraggio (E3).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla costruzione e al collaudo di contenitori per gas.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. sopra.

Osservazioni: Le bombole di gas per uso nelle mongolfiere sono progettate in modo da essere quanto più leggere possibile e ciò impedisce l'ottemperanza con gli obblighi specifici. La bombola media per mongolfiera ha una capacità di 70 litri e la più grande non supera i 90 litri. Non si trasportano più di 5 bombole al contempo.

RO-SQ 15.4

Oggetto: Esenzione dagli obblighi relativi all'attrezzatura antincendio per i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi ai veicoli che trasportano attrezzatura antincendio.

Riferimento alla normativa nazionale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996, regs. 34(4) and (5).

Contenuto della normativa nazionale: La norma 34(4) elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (UN 2908, 2909, 2910 e 2911).

La norma 34(5) prevede obblighi meno severi nel caso in cui sia trasportato un numero ristretto di colli.

Osservazioni: Nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non è attinente al trasporto dei materiali UN 2908, 2909, 2910 e 2911, che possono spesso essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

RO-SQ 15.5

Oggetto: Distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all'utente finale (N1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods (Classification, Packaging & Labelling) and Use of Transportable Pressure Receptacles Regulations 1996, regs. 6(1), 6(3) and 8(5) and Schedule 3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o UN né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci, come previsto nella Schedule 3 della normativa succitata.

Osservazioni: Le disposizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utente o dal dettagliante all'utente finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un'operazione di distribuzione.

RO-SQ 15.6

Oggetto: Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti 5 e 7-9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'uso e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. sopra.

Osservazioni: La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni dell'ADR non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

RO-SQ 15.7

Oggetto: Consentire «quantitativi totali massimi per unità di trasporto» diversi per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3. (N10).

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.3. e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Contenuto della normativa nazionale: Stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Osservazioni: Permettere limiti quantitativi diversi per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno «20» per il trasporto di merci della categoria 2 e «2» per quelli della categoria 3.

In precedenza, deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10.

RO-SQ 15.8

Oggetto: Aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Contenuto della normativa nazionale: Limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Osservazioni: La normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J.

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di grandi dimensioni o comunque voluminosi e hanno una lunghezza superiore a 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazione sulla costruzione di veicoli EX/III (che devono essere per legge veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria un'attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all'inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura esiste di rado. Esistono pochi veicoli EX/III in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari devono essere trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali, le quali non possono avvalersi delle esenzioni previste per i veicoli militari della direttiva quadro. Per superare tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L'attuale limite non è sempre sufficiente perché un articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiori a 5 000 kg, i quali sono stati provocati da un pneumatico incendiatosi e un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico minore. Non vi sono state vittime.

Vi sono prove empiriche che indicano l'improbabilità che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, dovuto ad esempio a una collisione con un altro veicolo. Le prove raccolte nei rapporti militari e attraverso dati empirici sui test d'impatto dei missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella causata da un test di caduta da un'altezza di 12 metri.

Le attuali norme di sicurezza permangono inalterate.

RO-SQ 15.9

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di supervisione per piccole quantità di talune merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.4. e 8.5. S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Contenuto della normativa nazionale: Prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l'obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall'ADR, capitolo 8.5. S1(6).

Osservazioni: Gli obblighi dell'ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre ottemperabili in un contesto nazionale.

RO-SQ 15.10

Oggetto: Allentamento delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1. e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa nazionale è meno restrittiva in relazione ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

Osservazioni: Il Regno Unito desidera consentire alcune varianti rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variante è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le varianti sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati».

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle varianti che il Regno Unito potrebbe introdurre.

1.

Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di UN 1942 che può essere trasportata è limitata, in quanto esso è considerato un esplosivo di cui al punto 1.1D.

2.

Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.

3.

Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.

4.

Gli articoli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

RO-SQ 15.11

Oggetto: Alternativa all'esposizione di targhe arancioni per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di esporre le targhe arancioni sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5 (4) (d).

Contenuto della normativa nazionale: Permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue.

1.

Gli autoveicoli devono:

a)

recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2. dell'ADR; oppure

b)

nel caso di autoveicoli di peso inferiore a 3 500 kg che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo) e in cui il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali autoveicoli posso alternativamente recare un avviso conforme ai requisiti di cui al seguente paragrafo 2.

2.

Ai fini del precedente paragrafo 1, l'avviso da esporre in un autoveicolo durante il trasporto di materiale radioattivo deve essere conforme a quanto segue:

a)

la superficie deve essere di almeno 12 cm. La dicitura deve essere leggibile, in grassetto e di colore nero, in rilievo o impressa. Le maiuscole del termine «RADIOATTIVO» devono misurare almeno 12 mm di altezza, mentre tutte le altre maiuscole almeno 5 mm;

b)

non deve essere infiammabile, nella misura in cui la dicitura deve rimanere leggibile anche dopo essere stata esposta ad un incendio dell'autoveicolo;

c)

deve essere fissato all'interno del veicolo in posizione chiaramente visibile al conducente, senza ostruirne la visuale, ed esposto solamente quando l'autoveicolo trasporta materiale radioattivo;

d)

deve essere nella forma concordata e riportare il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico per i casi di emergenza.

Osservazioni: La deroga è necessaria per la movimentazione limitata di piccoli quantitativi di materiale radioattivo, essenzialmente monodosi di materiale radioattivo per i pazienti tra strutture ospedaliere a livello locale, in cui sono utilizzati autoveicoli di piccole dimensioni e non risulta semplice esporre il cartello arancione. L'esperienza ha dimostrato che, per questi veicoli, apporre i cartelli arancioni è problematico e sono difficili da mantenere in posizione nelle normali condizioni di trasporto. Gli autoveicoli saranno contrassegnati da cartelli che indicano il contenuto conformemente all'ADR, punto 5.3.1.5.2. (e normalmente 5.3.1.7.4) e specificano il pericolo. Inoltre, sarà apposto in posizione chiaramente visibile un cartello non infiammabile recante importanti informazioni utili nei casi di emergenza. In pratica, rispetto agli obblighi di cui all'ADR, punto 5.3.2, saranno disponibili maggiori informazioni in merito alla sicurezza.


ALLEGATO II

Deroghe concesse agli Stati membri per il trasporto locale limitato al proprio territorio.

BELGIO

RO-LT 1.1

Oggetto: Trasporto nelle immediate prossimità di zone industriali, compreso il trasporto su strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva 94/55/CE (di seguito «la direttiva»): allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroghe 2-89, 4-97 e 2-2000.

Contenuto della normativa nazionale: Le deroghe riguardano la documentazione, l'etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Osservazioni: Le merci pericolose sono trasferite tra siti industriali.

Deroga 2-89: attraversamento di strada principale (prodotti chimici imballati).

Deroga 4-97: distanza di 2 km (lingotti di ghisa a una temperatura di 600 °C).

Deroga 2-2000: distanza approssimativa di 500 m (IBC, PG II, III, classi 3, 5.1, 6.1. e 9).

RO-LT 1.2

Oggetto: Movimentazione di cisterne non intese come attrezzatura per il trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.2. (f).

Riferimento alla normativa nazionale: Esenzioni 6-82, 2-85.

Contenuto della normativa nazionale: Autorizza la movimentazione di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia o riparazione.

Osservazioni: Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 7 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-LT 1.3

Oggetto: Formazione di conducenti dei veicoli.

Trasporto locale delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Struttura della formazione:

1)

formazione «Colli»;

2)

formazione «Cisterne»;

2)

formazione speciale classe 1;

2)

formazione speciale classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Definizioni — certificato — rilascio — duplicati — validità e proroga — organizzazione dei corsi ed esami — deroghe — sanzioni — disposizioni finali.

Osservazioni: La proposta è di offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito dell'ufficio legale (la durata della formazione deve rispettare gli obblighi previsti dall'ADR); dopo 5 anni, il conduttore deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l'abilitazione al «trasporto nazionale di merci UN 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55».

RO-LT 1.4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose in cisterne per l'eliminazione mediante incinerazione.

Riferimento all'allegato della direttiva: 3.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroga 01 — 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Grazie a una deroga alla tabella di cui al capitolo 3.2, si consente l'utilizzo di una cisterna recante codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di merci UN 3130, liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni.

Osservazioni: Questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza.

RO-LT 1.5

Oggetto: Trasporto di rifiuti verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.2, 5.4, 6.1. (normativa precedente: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, marcatura e prescrizioni concernenti gli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenuto della normativa nazionale: Anziché classificare i rifiuti in base all'ADR, essa li suddivide in varie categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di una stessa categoria. Le prescrizioni per la costruzione degli imballaggi sono meno restrittive.

Osservazioni: La normativa può essere applicata per il trasporto di piccole quantità di rifiuti fino agli impianti di smaltimento.

RO-LT 1.6

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.5.

Riferimento alla normativa nazionale:

RO-LT 1.7

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.6.

Riferimento alla normativa nazionale:

RO-LT 1.8

Oggetto: Adozione di RO-LT 15.2.

Riferimento alla normativa nazionale:

DANIMARCA

RO-LT 2.1

Oggetto: UN 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto degli oli minerali della classe 3, delle merci UN 1202, 1203 e 1223 e dei gas della classe 2 in relazione alla distribuzione (beni da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall'ADR, contengono i dati relativi al numero UN, al nome e alla classe.

Osservazioni: La ragione che giustifica una siffatta deroga nazionale è lo sviluppo di strumenti elettronici che consentono, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso costante, di trasmettere ai veicoli informazioni sulla clientela. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima del trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questo genere di trasporto è ristretto a zone limitate.

Attualmente esiste una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell'articolo 6, paragrafo 10.

GERMANIA

RO-LT 3.1

Oggetto: Soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Contenuto del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 18.

Contenuto della normativa nazionale: Per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2. e 7.

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

a)

per quanto riguarda il destinatario nel caso della distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto in determinati itinerari);

b)

per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6. non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;

c)

per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Osservazioni: L'applicazione di tutte le disposizioni non è fattibile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-LT 3.2

Oggetto: Trasporto di materiale contaminato PCB di classe 9 alla rinfusa.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Trasporto alla rinfusa.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Contenuto della normativa nazionale: Autorizzazione per il trasporto alla rinfusa in veicoli intercambiabili o container sigillati contro le polveri e impermeabili ai liquidi.

Osservazioni: Deroga 11 limitata al 31.12.2004; dal 2005, troveranno applicazione le stesse disposizioni contenute nell'ADR e RID.

Cfr. anche accordo multilaterale M137.

Lista n. 4*.

RO-LT 3.3

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi imballati.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, imballaggio e marcatura.

Riferimento alla normativa nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Contenuto della normativa nazionale: Classi da 2 a 6.1, 8 e 9: Imballaggi combinati e trasporto di rifiuti pericolosi in pacchi e IBC; i rifiuti devono essere imballati con un imballaggio interno (al momento della raccolta) e suddivisi in specifiche categorie di rifiuti (per evitare pericolose reazioni all'interno di un gruppo); utilizzo di speciali istruzioni scritte relative alle categorie di rifiuti e come lettera di spedizione; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Osservazioni: Lista n. 6*.

GRECIA

RO-LT 4.1

Oggetto: Deroga agli obblighi di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31.12.2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Requisiti di costruzione, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e segnaletica di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili e container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (MEGC).

Riferimento alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. [Requisiti di costruzione, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili in circolazione per alcune categorie di merci pericolose].

Contenuto della normativa nazionale: Disposizione transitoria: le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata nel paese tra il l'1.1.1985 e il 31.12.2001 possono essere utilizzati fino al 31.12.2010. Questa disposizione transitoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Il periodo di transizione sarà applicato per le autocisterne adattate conformemente a:

1.

i punti dell'ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5. (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);

2.

spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità delle cisterne compartimentate fino a 3 500 litri e di almeno 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;

3.

se il materiale utilizzato è l'alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare gli obblighi relativi allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall'autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate. In assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17. (211.127);

4.

le cisterne devono rispettare i seguenti marginali: punti 211.128, 6.8.2.1.28. (211.129), punto 6.8.2.2, commi 6.8.2.2.1. e 6.8.2.2.2. (211.130, 211.131).

Più precisamente, le autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (UN 1202), immatricolate per la prima volta prima del 31.12.2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, ne è autorizzato l'utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211.127, paragrafo 5, lettera b), 4 (6.8.2.1.20).

RO-LT 4.2

Oggetto: Deroga relativa ai requisiti costruttivi per i veicoli di base, riguardante gli autoveicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all'allegato della direttiva: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Requisiti relativi alla costruzione di veicoli di base.

Riferimento alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, intesi per il trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

Contenuto della normativa nazionale: La deroga è applicabile ai veicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose (categorie UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli summenzionati devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 9 (punti da 9.2.1. a 9.2.6) dell'allegato B alla direttiva 94/55/CE con i seguenti adattamenti.

Devono essere rispettati necessariamente i requisiti di cui al punto 9.2.3.2. solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e se è stato applicato un sistema frenante elettronico (EBS) secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente i punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3.

L'energia elettrica al tachigrafo deve essere erogata tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l'attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stato inizialmente installato dal fabbricante del veicolo e deve essere protetto da un carter (marginale 220 517).

Autocisterne specifiche del volume massimo inferiore a 4 t intese per il trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (UN 1202) devono soddisfare i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3. e 9.2.4.5, ma non necessariamente gli altri.

Osservazioni: Il numero di tali veicoli è modesto se paragonato con il numero totale dei veicoli già immatricolati che siano, inoltre, adibiti esclusivamente al trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la grandezza del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportate non sollevano problemi sotto il profilo della sicurezza viaria.

SPAGNA

RO-LT 5.1

Oggetto: Attrezzatura speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Per evitare qualsiasi perdita del contenuto nell'eventualità di danni alle strutture esterne (tubature, dispositivi laterali di chiusura), la valvola interna di chiusura e la relativa sede devono essere protette contro la possibilità di essere sradicate in caso di forte sollecitazione esterna o essere progettate in modo tale da resistere a tali stress. I dispositivi di riempimento e di scarico (compresi le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci protettivi devono essere protetti contro aperture non intenzionali.

Riferimento alla normativa nazionale: Real Decreto 2115/1998. Anejo 1. Apartado 3.

Contenuto della normativa nazionale: Le cisterne utilizzate in agricoltura per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra che sono entrate in funzione anteriormente al 1o gennaio 1992 possono essere attrezzate con dispositivi di sicurezza esterna, anziché interna, a condizione che offrano protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Osservazioni: Anteriormente al 1o gennaio 1992, un tipo di cisterna dotata di dispositivi di sicurezza esterna era utilizzata soltanto in agricoltura per applicazioni di ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in uso. Tali cisterne circolano raramente a pieno carico sulle strada, mentre sono utilizzate esclusivamente per lo spargimento dei fertilizzanti nelle aziende agricole di estese dimensioni.

FRANCIA

RO-LT 6.1

Oggetto: Utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per i tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 23-4.

Contenuto della normativa nazionale: Il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

RO-LT 6.2

Oggetto: Trasporto di articoli di classe 1 unitamente a materiale pericoloso incluso in altre classi (91).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di caricamento congiunto di colli con diverse etichette relative alla sicurezza.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 26.

Contenuto della normativa nazionale: Possibilità di trasportare congiuntamente detonatori semplici o assemblati e merci non comprese nella classe 1, a determinate condizioni e su una distanza massima di 200 km in Francia.

RO-LT 6.3

Oggetto: Trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 30.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto delle cisterne fisse di GPL è soggetto alla normativa specifica. Applicabile solo per brevi distanze.

RO-LT 6.4

Oggetto: Condizioni specifiche relative alla formazione dei conduttori e all'approvazione dei veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.8.3.2; 8.2.1. e 8.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Attrezzatura relativa alle cisterne e formazione dei conducenti.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route (Decreto ADR) — Article 29.2.

Contenuto della normativa nazionale: Disposizioni specifiche in merito all'approvazione dei veicoli. Formazione speciale dei conducenti.

IRLANDA

RO-LT 7.1

Oggetto: Deroga dall'obbligo di cui al punto 5.4.1.1.1. di indicare: i) il nome e l'indirizzo dei destinatari, ii) il numero e la descrizione dei colli, e iii) la quantità totale di merci pericolose nel documento di trasporto, quando siano trasportati ai consumatori finali kerosene, combustibile diesel o GPL recanti numero identificativo della sostanza UN 1223, 1202 e 1965.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Documentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(2) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Nel caso del trasporto ai consumatori finali di kerosene, combustibile diesel o GPL recanti numero identificativo della sostanza UN 1223, UN 1202 and UN 1965, come specificato nell'appendice B.5. dell'allegato B ADR, non è necessario includere nel documento di trasporto il nome e l'indirizzo del destinatario, il numero e la descrizione dei colli, contenitori o recipienti per il trasporto alla rinfusa, né la quantità totale di merci trasportate.

Osservazioni: Quando viene consegnato il gasolio per riscaldamento ad uso domestico ai consumatori finali, è pratica comune «rimboccare» la cisterna di deposito dei clienti; conseguentemente la quantità consegnata non è conosciuta con precisione e nemmeno il numero di clienti che saranno serviti (in un unico viaggio) è conosciuto al momento in cui la cisterna a pieno carico inizia le consegne. In caso di consegne di bombole di GPL per consumo domestico, è pratica comune sostituire le bombole vuote con bombole piene; pertanto il numero dei clienti e la quantità di merce ricevuta sono sconosciuti all'inizio dell'operazione di trasporto.

RO-LT 7.2

Oggetto: Deroga volta a consentire che il documento di trasporto, obbligatorio come indicato al punto 5.4.1.1.1, sia quello utilizzato per l'ultimo carico in caso di trasporto di cisterne vuote non pulite.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Documentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(3) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Osservazioni: In particolar modo nel caso di consegne di benzina o di gasolio alle stazioni di servizio, l'autocisterna rientra direttamente al deposito (per essere riempita in vista delle successive consegne) immediatamente dopo aver consegnato la merce all'ultimo cliente.

RO-LT 7.3

Oggetto: Deroga atta a consentire il carico e lo scarico di merci pericolose, soggette alla disposizione speciale CV1 di cui al punto 7.5.11. o S1 di cui al punto 8.5, in un luogo pubblico senza autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5. e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni aggiuntive concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Il carico e lo scarico di merci pericolose in luogo pubblico può avvenire senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti, in deroga agli obblighi di cui al punto 7.5.11. o 8.5.

Osservazioni: Per il trasporto nazionale all'interno del territorio statale, la disposizione rappresenta un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

RO-LT 7.4

Oggetto: Deroga atta a consentire il trasporto con cisterne di matrici di emulsioni esplosive, recanti numero identificativo UN 3375.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Utilizzo di cisterne, ecc.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(6) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Permette il trasporto di matrici di emulsioni esplosive, con numero identificativo UN 3375, con cisterne.

Osservazioni: La matrice, benché classificata come solida, non è in polvere né in forma granulare.

RO-LT 7.5

Oggetto: Deroga dall'obbligo di «carichi misti» di cui al punto 7.5.2.1. per gli articoli del gruppo di compatibilità B e le sostanze e articoli di compatibilità D sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classi 3, 5.1. e 8.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni concernenti le attività di carico, scarico e movimentazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(7) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Imballaggi contenenti articoli del gruppo di compatibilità B dell'ADR classe 1 e di imballaggi contenenti sostanze e articoli di compatibilità D dell'ADR classe 1 possono essere trasportati sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classi 3, 5.1. o 8 a condizione che: a) i detti imballaggi di classe 1 siano trasportati in contenitori/compartimenti separati di progetto approvato e nel rispetto delle condizioni richieste, dalle autorità competenti, e b) dette sostanze di classe 3, 5.1. o 8 siano trasportate in recipienti conformi ai requisiti imposti dall'autorità competente sotto il profilo di progetto, costruzione, collaudo, verifica, funzionamento e utilizzo.

Osservazioni: Autorizzare, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il carico di articoli e sostanze di classe 1 gruppo di compatibilità B e D sullo stesso veicolo con merci pericolose, in cisterne, di classe 3, 5.1. e 8 (c.d. «autopompe»).

RO-LT 7.6

Oggetto: Deroga dall'obbligo di cui al punto 4.3.4.2.2, secondo il quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Utilizzo di autocisterne.

Riferimento alla normativa nazionale: Regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Le bobine di tubi flessibili (comprese le relative tubature fisse) collegate alle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con numero identificativo UN 1202, UN 1223, UN 1011 e UN 1978 non sono soggette all'obbligo di essere vuote durante il trasporto su strada a condizione che siano adottate misure adeguate per prevenire la perdita di contenuto.

Osservazioni: Le tubature flessibili fissate ad autocisterne per consegne ai consumatori finali devono rimanere piene in qualsiasi momento anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è del tipo «sistema di misura a umido» secondo il quale il tubo della cisterna deve essere pieno e il contatore azionato, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

RO-LT 7.7

Oggetto: Deroga dagli obblighi di cui ai capitoli 5.4.0, 5.4.1.1.1. e 7.5.11. dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzanti con un tenore in nitrato d'ammonio UN 2067 dai porti ai destinatari.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.0, 5.4.1.1.1. e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: L'obbligo di un documento di trasporto distinto, indicante la quantità totale esatta e i dettagli del carico, per ciascun viaggio di trasporto e l'obbligo di ripulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Riferimento alla normativa nazionale: Modifiche proposte alle «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Contenuto della normativa nazionale: Deroga proposta per permettere le modifiche agli obblighi ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo; per tener conto degli aspetti tecnici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Osservazioni: Le disposizioni dell'ADR prevedono: a) un documento di trasporto distinto, indicante la massa totale delle merci pericolose per ciascun carico; e b) la disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia del veicolo per ciascun carico trasportato dal porto all'indirizzo del destinatario durante lo scarico di una nave che trasporta merci alla rinfusa. Giacché il trasporto avviene a livello locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, che implica molteplici carichi per trasporto [nella stessa giornata o nelle giornate successive] della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi all'obbligo di cui alla disposizione speciale CV24.

PAESI BASSI

RO-LT 10.1

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1, lettere a) e b); 8.1.5, lettera c); 8.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

1.1.3.6: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

3.3: Disposizioni speciali applicabili a sostanze o a oggetti specifici.

4.1.4: Elenco con istruzioni di imballaggio; 4.1.6: Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio per le merci di classe 2; 4.1.8: Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio per le sostanze infettive; 4.1.10: Obblighi speciali per gli imballaggi collettivi.

5.2.2: Etichettatura degli imballaggi destinati al trasporto; 5.4.0: Le merci trasportate nel quadro del programma ADR devono essere accompagnate dalla documentazione prevista in questo capitolo, se applicabile, sempreché non sia stata concessa un'esenzione in virtù dei punti da 1.1.3.1. a 1.1.3.5; 5.4.1: Il documento di transito per le merci pericolose con le relative informazioni; 5.4.3: istruzioni scritte.

7.5.4: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali; 7.5.7: Movimentazione e sistemazione del carico.

8.1.2.1: Oltre alla documentazione richiesta dalla legge, devono essere a bordo dell'unità di trasporto i seguenti documenti: a. i documenti di transito di cui al punto 5.4.1. riguardanti tutte le merci pericolose trasportate e, se applicabile, il certificato di carico del container previsto dal punto 5.4.2; b. le istruzioni scritte fornite al punto 5.4.3. relative a tutte le merci pericolose trasportate; 8.1.5: Tutte le unità di trasporto che trasportano merci pericolose devono essere provviste di: c. l'attrezzatura necessaria a permettere l'attuazione delle misure speciali suppletive indicate nelle istruzioni scritte di cui al punto 5.4.3; 8.3.6: Lasciare il motore acceso durante le operazioni di carico e scarico.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 3.

I seguenti punti dell'ADR non sono applicabili:

a.

1.1.3.6;

b.

3.3;

c.

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d.

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e.

7.5.4; 7.5.7;

f.

8.1.2.1; lettere a) e b); 8.1.5, lettera c); 8.3.6.

Osservazioni: Il programma è stato elaborato in modo da consentire ai privati di consegnare «piccoli rifiuti chimici» presso un sito unico. È applicabile a sostanze residue come i rifiuti di operazioni di tintura, ad esempio. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l'altro, il ricorso a elementi di trasporto speciali e la collocazione di cartelli che vietano di fumare in posizione chiaramente visibile al pubblico.

Date le quantità limitate offerte e la natura specialistica dell'imballaggio, a questo articolo non è applicabile una serie di punti dell'ADR. Il programma prevede altre regole supplementari.

RO-LT 10.2

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale:

10a.

Tanto il certificato di competenza professionale del conducente quanto la nota di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), si trovano a bordo del veicolo.

16b.

Il conducente del veicolo possiede la qualifica per il «trasporto di rifiuti pericolosi» rilasciata dal CCV (organismo di certificazione dei conducenti).

Osservazioni: Vista l'enorme varietà dei rifiuti domestici in questione, l'operatore del trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, nonostante le quantità irrisorie di rifiuti depositate. Un'ulteriore condizione prevede che l'operatore abbia ottenuto la qualifica per il trasporto dei rifiuti pericolosi.

Uno dei motivi è di impedire che l'operatore imballi assieme, ad esempio, acidi e basi e che sappia come agire in caso di incidente.

RO-LT 10.3

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 10 b.

Sono presenti a bordo del veicolo: b. istruzioni scritte e informazioni redatte ai sensi dell'allegato dell'atto che istituisce il programma.

Osservazioni: Dato che il programma esclude l'esenzione dal punto 1.1.3.6. dell'ADR, anche i piccoli quantitativi devono essere accompagnati da istruzioni scritte. Ciò è stato ritenuto necessario per via della varietà di rifiuti pericolosi depositati e per il fatto che chi li deposita (privati) non è familiare con il grado di pericolo che rappresentano.

RO-LT 10.4

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 6.

1.

I rifiuti domestici pericolosi devono essere presentati esclusivamente in un imballaggio sigillato ermeticamente adeguato alla sostanza in questione;

a)

per gli oggetti che rientrano nella categoria 6.2: un imballaggio che sia garantito contro eventuali rischi per chiunque lo manipoli;

b)

per i rifiuti domestici pericolosi di origine industriale: una cassa di capacità non superiore a 60 litri, in cui le sostanze siano separate per categoria di pericolo (KGA-box).

2.

Non vi sono rifiuti domestici pericolosi sulla parte esterna dell'imballaggio.

3.

L'imballaggio riporta il nome della sostanza.

4.

Per ciascuna raccolta, sarà accettata una sola cassa ai sensi del punto 1, lettera b).

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1. dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. In alternativa, l'articolo fissa una serie di regole, una delle quali prevede che le sostanze pericolose siano trasportate in contenitori ermetici che blocchino qualsiasi fuga.

RO-LT 10.5

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 7.2.

Il veicolo ha un compartimento di carico separato dalla cabina del conducente da una parete solida e spessa oppure, in alternativa, un compartimento di carico che non è parte integrante del veicolo.

Osservazioni: In base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal capitolo 6.1. dell'ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l'infiltrazione delle esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

RO-LT 10.6

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 8.1.

Il compartimento di carico di un veicolo chiuso è dotato, nella parte superiore, di un estrattore di aria costantemente acceso e, nella parte inferiore, di aperture.

Osservazioni: In base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal capitolo 6.1. dell'ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l'infiltrazione di eventuali esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

RO-LT 10.7

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 9.

1.

Il veicolo è provvisto di unità, le quali, durante il trasporto:

a)

non rischiano di spostarsi accidentalmente e

b)

sono chiuse ermeticamente con un coperchio che non rischia di aprirsi accidentalmente.

2.

Il punto 1, lettera b), non è applicabile durante il transito ai fini della raccolta o quando il veicolo sia fermo durante il giro di raccolta.

3.

Nel veicolo deve essere ricavata una zona abbastanza libera per selezionare e depositare nelle diverse unità i rifiuti pericolosi domestici.

Osservazioni: In base a questo programma, non è necessario disporre di imballaggi approvati come disposto dal capitolo 6.1. dell'ADR. Ciò a motivo dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Questo articolo è inteso a fornire un'unica garanzia attraverso l'uso di recipienti per stoccare gli imballaggi, garantendo in tal modo un metodo di stoccaggio per ciascuna categoria di merci pericolose.

RO-LT 10.8

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 14.

1.

I rifiuti domestici pericolosi sono esclusivamente trasportati in appositi recipienti.

2.

Ogni recipiente accoglie sostanze e oggetti di un'unica classe.

3.

Per quanto riguarda gli oggetti e le sostanze della classe 8, esistono contenitori separati per acidi, basi e batterie.

4.

Le bombolette spray sono collocate in scatole di cartone che possono essere chiuse, a condizione che siano trasportate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

5.

Eventuali estintori di classe 2 raccolti possono essere collocati nello stesso recipiente delle bombolette spray non imballate in scatole di cartone.

6.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, non è necessario il coperchio per il trasporto di batterie, a condizione che siano poste nel recipiente in modo che tutte le aperture delle batterie siano chiuse e rivolte verso l'alto.

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1. dell'ADR. Questo articolo fissa le disposizioni inerenti i recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

RO-LT 10.9

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 15.

1.

I recipienti, o scatole destinate al trasporto di bombolette spray, dovrebbero riportare in modo chiaro le seguenti diciture:

a)

per le bombolette spray di classe 2 nelle scatole in cartone, il termine «SPUITBUSSEN» [bombolette spray];

b)

per gli estintori e le bombole spray di classe 2, l'etichetta n. 2.2;

c)

per gli estintori e le bombole spray di classe 3, l'etichetta n. 3;

d)

per i residui di vernici e pitture di classe 4.1, l'etichetta n. 4.1;

e)

per le sostanze nocive di classe 6.1, l'etichetta n. 6.1;

f)

per gli oggetti di classe 6.2, l'etichetta n. 6.2;

g)

per le sostanze caustiche di classe 8, l'etichetta n. 8 e inoltre:

h)

per le sostanze alcaline, il termine «BASEN» [basi];

i)

per le sostanze acide, il termine «ZUREN» [acidi];

j)

per le batterie, il termine «ACCU'S» [batterie].

2.

Le medesime etichette e diciture sono esposte in modo visibile negli spazi chiudibili all'interno del veicolo in cui possono essere collocati i contenitori.

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1. dell'ADR. Questo articolo fissa le disposizioni per l'identificazione dei recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

RO-LT 10.10

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 13.

1.

Si vieta il trasporto di alimenti per consumo umano e mangimi per animali contemporaneamente ai rifiuti domestici pericolosi.

2.

Il veicolo deve essere in posizione di arresto durante la raccolta.

3.

Quando il veicolo è in movimento o in sosta per la raccolta, deve essere attivata una luce arancione intermittente.

4.

Durante la raccolta in un punto fisso, indicato appositamente, devono essere spenti sia il motore sia, in deroga al punto 3, la luce intermittente.

Osservazioni: Il divieto di cui al punto 7.5.4. dell'ADR è esteso a questo caso dal momento che, per via della varietà di sostanze depositate, vi è quasi sempre inclusa una sostanza di classe 6.1.

RO-LT 10.11

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di fumare.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 9.

4.

I cartelli recanti la dicitura «Non fumare» devono essere esposti in modo chiaro sui lati e sul retro del veicolo.

Osservazioni: Poiché il regolamento riguarda il deposito di sostanze pericolose da parte di privati, l'articolo 9, paragrafo 4, sancisce l'obbligo di apporre in modo visibile un cartello con la dicitura «Non fumare».

RO-LT 10.12

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Attrezzature varie.

Tutte le unità di trasporto che trasportano merci pericolose devono essere provviste di:

a)

almeno un ceppo di arresto per veicolo di una misura adatta al peso del veicolo e al diametro delle ruote;

b)

l'attrezzatura necessaria per attuare le misure generali indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3, in particolare:

due segnali di avvertimento verticali distinti (ad esempio, coni rifrangenti, triangoli o luci intermittenti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo);

una giacca o altro abbigliamento di sicurezza di buona qualità (cfr. la norma europea EN 471 a titolo di esempio) per ciascun membro dell'equipaggio;

una torcia elettrica manuale (cfr. anche il punto 8.3.4) per ciascun membro dell'equipaggio;

una protezione respiratoria ai sensi del requisito aggiuntivo S7 (cfr. capitolo 8.5) se questa disposizione aggiuntiva è applicabile conformemente alla colonna 19 della tabella A del capitolo 3.2;

c)

l'attrezzatura necessaria per attuare le misure speciali aggiuntive indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 11.

Ciascun occupante del veicolo deve avere a portata di mano un kit di sicurezza comprendente:

a)

occhiali protettivi completamente chiusi;

b)

una maschera respiratoria protettiva;

c)

una tuta o un grembiule resistenti agli acidi;

d)

guanti di gomma sintetici;

e)

stivali o scarpe resistenti agli acidi; e

f)

una bottiglia di acqua distillata per effettuare bagni oculari.

Osservazioni: Data la vasta gamma di sostanze pericolose depositate, sono applicati ulteriori requisiti sull'equipaggiamento obbligatorio di sicurezza rispetto a quanto previsto dal punto 8.1.5. dell'ADR.

FINLANDIA

RO-LT 13.1

Oggetto: Modifica delle informazioni contenute nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.2.1. (a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni speciali per la classe 1.

Riferimento alla normativa nazionale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Contenuto della normativa nazionale: Nel documento di trasporto è consentito utilizzare il numero dei detonatori ((1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivo) al posto della massa effettiva netta delle sostanze esplosive.

Osservazioni: Tale informazione è ritenuta sufficiente ai fini del trasporto sul territorio nazionale. La deroga è applicata principalmente per il trasporto locale di piccole quantità ai fini dell'impiego di esplosivi nel settore minerario.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 31.

RO-LT 13.2

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

RO-LT 13.3

Oggetto: Adozione di RO-LT 14.7.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificarsi nella regolamentazione di prossima adozione.

SVEZIA

RO-LT 14.1

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: 2, 5.2. e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura.

Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all'ADR, essa li suddivide in varie categorie; ciascuna categoria comprende sostanze che, in base all'ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune).

Ogni imballaggio deve essere contrassegnato, anziché dal numero UN, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Osservazioni: Queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

RO-LT 14.2

Oggetto: Il nome e indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: La legislazione nazionale sancisce che il nome e l'indirizzo del mittente non sono necessari se l'imballaggio vuoto e non pulito è reso nell'ambito del sistema di distribuzione.

Osservazioni: Nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

RO-LT 14.3

Oggetto: Trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l'etichettatura e la marcatura di colli, i documenti di trasporto, il certificato di abilitazione degli autisti e il certificato di approvazione ai sensi della parte 9.

Osservazioni: Esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti.

Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

RO-LT 14.4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove, ecc.

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano i livelli di sicurezza richiesti.

Osservazioni: Tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

Questa deroga è intesa per il trasporto locale. Potrebbe trattarsi del trasporto di merci sequestrate dalla polizia, ad esempio esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l'ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo.

Nel caso degli alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può intercorrere anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo; e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti disposizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

RO-LT 14.5

Oggetto: Trasporto di merci pericolose all'interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I documenti devono accompagnare la merce; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere attrezzata a norma; approvazione dei veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Non è necessario che i documenti siano presenti sull'unità di trasporto (ad eccezione del certificato di abilitazione dell'autista).

Non vi è l'obbligo che l'unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

I trattori non necessitano del certificato di approvazione.

Osservazioni: Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

RO-LT 14.6

Oggetto: Certificato di formazione ADR per ispettori.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al capitolo 8.2. né a essere in possesso del certificato di formazione ADR.

Osservazioni: In certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, ad esempio cisterne vuote e non pulite.

Le disposizioni di cui al capitolo 1.3. e al punto 8.2.3. rimangono di applicazione.

RO-LT 14.7

Oggetto: Distribuzione locale di merci UN 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione sarà conforme al punto 5.4.1.1.6.

Il nome e l'indirizzo di più destinatari possono essere registrati su altri documenti.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al disposto del punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra «0».

Il nome e il recapito dei destinatari non è necessario in alcun documento presente a bordo del veicolo.

RO-LT 14.8

Oggetto: Trasporto di cisterne vuote non pulite non adibite al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1, 6.8, 8.2.2.8.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Il documento di trasporto, le prescrizioni relative alla costruzione, il collaudo, ecc., per le cisterne e il certificato di abilitazione del conducente.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Le sostanze UN 1202, 1203, 1223 e 1965 possono essere trasportate in cisterne fisse non intese per il trasporto. Le cisterne devono essere svuotate.

L'unità di trasporto deve essere contrassegnata come un'autocisterna con la sostanza in questione. L'autista deve essere in possesso di un certificato conforme al punto 8.2.2.7.1.

Osservazioni: Questa deroga si applica quando le cisterne devono essere spostate, ad esempio per la riparazione o la manutenzione.

Scopo della deroga è di evitare eventuali rischi e l'impatto ambientale associato alla pulizia delle cisterne vuote prima del trasporto.

La deroga si applica alle piccole quantità. Spesso questo genere di trasporto è effettuato a livello locale, ma in alcuni rari casi, il tragitto può superare 300 km nella Svezia settentrionale, scarsamente popolata.

Condizioni di trasporto: le apparecchiature installate sulla cisterna non devono essere collocate in modo da poter essere danneggiate durante il trasporto. I documenti che dimostrano che la cisterna è omologata per la sostanza trasportata devono viaggiare sul mezzo. I dispositivi di fissaggio della cisterna al veicolo devono sostenere il doppio del peso della cisterna trasportata. Il veicolo su cui è posta la cisterna non può trasportare un carico di sostanze infiammabili.

RO-LT 14.9

Oggetto: Trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4, 6.8. e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di documento di trasporto; Costruzione di cisterne; Certificato di approvazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:

la dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria,

si possono utilizzare cisterne e contenitori non costruiti conformemente al capitolo 6.8. ma solamente alla legislazione precedentemente in vigore, collocate su strutture mobili per il personale,

le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai capitoli 6.7. e 6.8, intese per il trasporto delle sostanze UN 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali,

non è necessario il certificato di approvazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

Osservazioni: Una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante (diesel) per l'uso di trattori forestali.

RO-LT 14.10

Oggetto: Trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità del punto 4.1.4.

Riferimento alla normativa nazionale: Tillägg S — Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska förordningen SÄIFS 1993: 4 (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose e del regolamento svedese SÄIFS 1993: 4).

Contenuto della normativa nazionale: L'autorità nazionale competente omologa i veicoli adibiti al trasporto in cisterne di esplosivi. Il trasporto in cisterne è permesso solo per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marchiato ed etichettato in conformità dei punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. e 5.3.1.4. Soltanto uno dei veicoli di una unità di trasporto può trasportare merci pericolose.

Osservazioni: La deroga si applica soltanto al trasporto nazionale e al trasporto essenzialmente locale.

Il regolamento in questione era in vigore in Svezia prima dell'adesione all'Unione europea.

Esistono soltanto due imprese che effettuano il trasporto di esplosivi con cisterne. Nell'immediato futuro, si attuerà la transizione verso le emulsioni.

Deroga precedente n. 84.

RO-LT 14.11

Oggetto: Patente per i conducenti.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla formazione dei conducenti di veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Tillägg S — Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. (Appendice S — Norme specifiche applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose su strada adottate in conformità della legge sul trasporto di merci pericolose).

Contenuto della normativa nazionale: La formazione dei conducenti non è necessaria in relazione ai veicoli di cui al punto 8.2.1.1.

Osservazioni: Trasporto locale.

REGNO UNITO

RO-LT 15.1

Oggetto: Attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2 (3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Contenuto della normativa nazionale: Non applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada.

Osservazioni: Questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

RO-LT 15.2

Oggetto: Esenzione dal divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose nella catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all'utente finale o dal dettagliante all'utente finale (tranne per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di apertura, da parte dell'autista o del suo assistente, dei colli contenenti merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Contenuto della normativa nazionale: Il divieto di apertura dei colli è limitato dalla clausola «Unless authorised to do so by the operator of the vehicle» (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Osservazioni: Se intesa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all'allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.