19.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2005
relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia
[notificata con il numero C(2005) 552]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(2005/240/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa del suino; l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
(2) |
Il governo polacco ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione eseguite in data anteriore all'adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
(3) |
Dall'esame della domanda suddetta risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di detti metodi di classificazione. |
(4) |
L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione delle carcasse di suino diversa dalla presentazione tipo definita nello stesso articolo, qualora tale deroga sia giustificata dalla prassi commerciale o da esigenze tecniche. |
(5) |
In Polonia la presentazione tradizionale delle carcasse e quindi la prassi commerciale vogliono che le carcasse siano presentate con la sugna, i rognoni e/o il diaframma. Occorre tenerne conto adeguando il peso registrato della carcassa al peso della presentazione tipo. |
(6) |
Eventuali modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione possono essere autorizzate esclusivamente mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell'esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Polonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:
a) |
l'apparecchio denominato «Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato; |
b) |
l'apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato; |
c) |
l'apparecchio denominato «Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato. |
Per quanto riguarda l'apparecchio «Ultra FOM 300», cui si fa riferimento nel punto b) del primo paragrafo, al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure T1 e T2 nel punto indicato nell'allegato, parte 2, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.
Articolo 2
In deroga alla presentazione tipo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene ridotto delle seguenti percentuali:
a) |
0,23 % per il diaframma; |
b) |
per la sugna e i rognoni:
|
Articolo 3
Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.
Articolo 4
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN POLONIA
Parte 1
CAPTEUR GRAS/MAIGRE — SYDEL (CGM)
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)». |
2. |
L'apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione, del diametro di 8 mm, di un fotodiodo emettitore di luce infrarossa (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 105 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso CGM. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: = 50,11930 – 0,62421X1 + 0,26979X2 dove:
La formula è valida per le carcasse di peso tra 60 e 120 kg. |
Parte 2
ULTRA-FOM 300
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Ultra-FOM 300». |
2. |
L'apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 3,5 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, archiviato ed elaborato da un microprocessore. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra-FOM. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: = 49,88792 – 0,41858T1 – 0,22302T2 + 0,16050M1 + 0,11181M2 dove:
La formula è valida per le carcasse di peso tra 60 e 120 kg. |
Parte 3
FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASS GRADING (AUTOFOM)
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato Autofom (Fully automatic ultrasonic carcass grading). |
2. |
L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 16,2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e dello spessore del muscolo. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un'unità centrale di elaborazione dei dati. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 55 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula: = 56,252136* – 0,028473*x1 – 0,027282*x2 – 0,015806*x3 – 0,016142*x4 – 0,022851*x6 – 0,034145*x7 – 0,020363*x8 – 0,041058*x10 – 0,037529*x12 – 0,037360*x13 – 0,033079x14 – 0,040317x16 – 0,031628*x18 – 0,047627*x19 – 0,037751x20 – 0,053476*x22 – 0,025057*x23 – 0,008859x36 – 0,029586*x51 – 0,029084x52 – 0,028232*x53 – 0,037867*x55 – 0,042106*x56 – 0,040204*x57 – 0,027405*x60 – 0,033291*x61 – 0,036111*x62 – 0,040422*x63 – 0,041369*x64 – 0,025033*x70 – 0,027128*x71 – 0,032544*x72 – 0,035766*x73 – 0,033897*x74 – 0,035085*x75 – 0,035188*x76 – 0,036037*x77 – 0,030996*x78 – 0,031859*x79 – 0,031764*x80 – 0,033305*x81 – 0,033473*x82 – 0,034710*x83 – 0,042587*x90 – 0,039693*x91 – 0,033790*x92 + 0,044578x115 + 0,041854*x116 + 0,037605*x117 + 0,034210*x118 + 0,035420* x119 + 0,031481*x120 + 0,020061*x124 + 0,030630*x125 + 0,030004*x126 dove:
x1, x2 ... x126 sono le variabili misurate dall'apparecchio Autofom. |
4. |
La descrizione dei punti di misurazione e quella del metodo statistico sono contenute nella parte II del protocollo presentato dalla Polonia alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg. |