17.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/72 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2005
che modifica la decisione 2005/59/CE relativa a zone della Slovacchia in cui si dovranno applicare i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini contro la peste suina classica
[notificata con il numero C(2005) 601]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/226/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie per il controllo della peste suina classica (1), ed in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha approvato la decisione 2005/59/CE, del 26 gennaio 2005, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in Slovacchia (2), come uno dei molteplici provvedimenti destinati a combattere la peste suina classica. |
(2) |
Le autorità slovacche hanno informato la Commissione sulla recente evoluzione della malattia nei suini selvatici. Dall’informazione emerge che la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata con successo nei territori dei distretti veterinari e alimentari di Levice, Nitra, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom e nel distretto di Púchov e che in queste zone non è necessario applicare ulteriormente il piano d’eradicazione approvato. Alla luce dell’informazione epidemiologica, il piano di vaccinazione dovrà essere esteso con l’introduzione della vaccinazione dei suini selvatici contro la peste suina classica nei distretti di Ilava, Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica. |
(3) |
È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 2005/59/CE. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2005/59/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46.
ALLEGATO
«ALLEGATO
1. Zone nelle quali è attuato il piano di eradicazione
Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava), Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compreso unicamente il distretto di Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár) e Veľký Krtíš.
2. Zone nelle quali è attuato il piano di vaccinazione d’emergenza
Il territorio dei distretti di Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Ilava, Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica.»