17.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/70 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2005
che modifica la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in Germania, Francia, Lussemburgo e Slovacchia
[notificata con il numero C(2005) 600]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/225/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito della comparsa della peste suina classica in taluni Stati membri, è stata approvata la decisione della Commissione 2003/526/CE, del 18 luglio 2003, recante misure protettive contro la peste suina classica in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo (2). La decisione in oggetto stabilisce talune misure protettive supplementari contro la peste suina classica. |
(2) |
La situazione della peste suina classica in talune zone della Renania-Palatinato in Germania, nel dipartimento della Mosella in Francia e a Lussemburgo è migliorata notevolmente. Lo stesso vale anche per i territori dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Levice, Nitra, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom e del distretto di Púchov in Slovacchia. Per questo motivo, non verranno più applicati i provvedimenti adottati con la decisione 2003/526/CE relativi a queste zone. |
(3) |
Alla luce della situazione globale della peste suina classica in altre zone della Germania, della Francia e della Slovacchia, è opportuno estendere la validità della decisione 2003/526/CE. |
(4) |
Sarebbe opportuno quindi emendare la decisione 2003/526/CE. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/526/CE è emendata come segue:
1) |
all’articolo 11 la data «30 aprile 2005» è sostituita da «30 aprile 2006»; |
2) |
l’allegato è sostituito dal testo nell’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione emendata dalla decisione 2004/831/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 61).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE I
Zone della Germania e della Francia di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8
1) |
Germania nel Land Renania-Palatinato:
|
2) |
Francia Il territorio del dipartimento Bassa Renania e Mosella:
|
PARTE II
Zone della Slovacchia di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8
Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava), Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compreso unicamente il distretto di Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár districts) e Veľký Krtíš.»