15.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/42 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2005
che modifica la decisione 2004/288/CE per quanto riguarda la proroga dell’accesso temporaneo dell’Australia e della Nuova Zelanda alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica concesso in virtù di tale decisione
[notificata con il numero C(2005) 561]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/209/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 83, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2004/288/CE della Commissione, del 26 marzo 2004, che concede all’Australia e alla Nuova Zelanda l’accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica (2), dispone che tali paesi possano accedere alle riserve comunitarie di antigeni per la fabbricazione di vaccini contro l’afta epizootica fino al 31 dicembre 2004. |
(2) |
L’Australia ha iniziato ad ampliare le proprie riserve di antigeni del virus dell’afta epizootica e ha comunicato che intende stipulare un accordo con la Comunità per l’accesso reciproco alle scorte di determinati antigeni del virus dell’afta epizootica. In attesa di tale accordo, l’Australia ha chiesto una proroga dell’accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica. |
(3) |
La Nuova Zelanda ha chiesto una proroga dell’accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell’afta epizootica, a causa di ritardi imprevisti nella costituzione delle proprie scorte di tali antigeni. |
(4) |
Tenendo conto della quantità e della disponibilità di antigeni del virus dell’afta epizootica provenienti dalle scorte comunitarie, la proroga richiesta dall’Australia e dalla Nuova Zelanda può essere concessa senza compromettere inutilmente gli accordi stipulati per far fronte all’emergenza. |
(5) |
Per tale motivo va concessa la proroga dell'accesso temporaneo alle riserve comunitarie di antigeni del virus dell'afta epizootica richiesta dall'Australia e dalla Nuova Zelanda e la decisione 2004/288/CE va modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, punto 1, della decisione 2004/288/CE, la data «31 dicembre 2004» va sostituita con la data «31 dicembre 2005».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(2) GU L 91 del 30.3.2004, pag. 58.