8.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2005
che modifica le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che la Slovenia è indenne da brucellosi (B. melitensis) e da leucosi bovina enzootica e la Slovacchia è indenne da tubercolosi e da brucellosi bovina
[notificata con il numero C(2005) 483]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/179/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, parte I, punto E,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, parte II,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. |
(2) |
In Slovenia la brucellosi ovina e caprina è soggetta a obbligo di denuncia da almeno cinque anni e in tale periodo nessun caso della malattia è stato confermato ufficialmente. Da almeno tre anni lo Stato membro ha inoltre vietato la vaccinazione contro la malattia. La Slovenia si è inoltre impegnata a rispettare alcune altre condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE relative ai controlli casuali da effettuare dopo che lo Stato membro è stato riconosciuto indenne da brucellosi. È quindi opportuno che la Slovenia sia ufficialmente riconosciuta indenne da brucellosi (B. melitensis) per quanto concerne le aziende che allevano ovini e caprini. |
(3) |
A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri, ovvero parti o regioni degli Stati membri, possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva. |
(4) |
Gli elenchi degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4). |
(5) |
In seguito all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Slovenia per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE relativamente alla leucosi bovina enzootica, l’intero Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica. |
(6) |
Successivamente all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Slovacchia per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE relativamente alla tubercolosi bovina e alla brucellosi bovina, l’intero Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina. |
(7) |
Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno pertanto modificate di conseguenza. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1).
(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/28/CE (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 30).
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/28/CE.
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO I
STATI MEMBRI
Codice ISO |
Stato membro |
BE |
Belgio |
CZ |
Repubblica ceca |
DK |
Danimarca |
DE |
Germania |
IE |
Irlanda |
LU |
Lussemburgo |
HU |
Ungheria |
NL |
Paesi Bassi |
AT |
Austria |
SI |
Slovenia |
SK |
Slovacchia |
FI |
Finlandia |
SE |
Svezia |
UK |
Regno Unito» |
ALLEGATO II
Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:
1) |
Nell’allegato I, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi
|
2) |
Nell’allegato II, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi
|
3) |
Nell’allegato III, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
|