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4.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2004
in merito agli aiuti di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione per un nuovo aiuto alla ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli
Caso di aiuto di Stato C 40/00 (ex NN 61/00)
[notificata con il numero C(2004) 1620]
(Il testo in lingua spagnola è l’unico facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/173/CE)
LA COMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (1),
visto il regolamento (CE) n. 1013/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (2),
dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni conformemente ai suddetti articoli (3) e tenuto conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
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(1) |
In base al regolamento (CE) n. 1013/97 la Commissione, con decisione del 6 agosto 1997 (4), ha autorizzato un aiuto alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli ammontante a circa 1,9 miliardi di EUR. In virtù del suddetto regolamento, la condizione affinché l’aiuto fosse approvato era che non si concedesse nessun altro aiuto a fini di ristrutturazione. |
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(2) |
Attraverso la stampa, la Commissione è venuta a conoscenza del fatto che, negli anni 1999 e 2000, avevano avuto luogo diverse operazioni commerciali riguardanti cantieri navali pubblici civili spagnoli. Con lettere del 27 gennaio e del 29 marzo 2000 la Commissione ha richiesto informazioni al riguardo. La Spagna non ha dato risposta a nessuna delle due lettere. |
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(3) |
Con decisione del 12 luglio 2000, la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (di seguito «avvio») in merito all’operazione attraverso la quale la holding statale SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha acquisito i due cantieri navali Juliana e Cádiz nonché la fabbrica di motori di Manises, come imprese separate, da Astilleros Españoles SA. Le autorità spagnole sono state informate della decisione con lettera della Commissione del 1o agosto 2000. |
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(4) |
La Spagna, con lettere del 18 maggio e 24 settembre 2001, ha presentato le proprie osservazioni circa l’avvio del procedimento, informando inoltre la Commissione che, nel luglio 2000, la società SEPI aveva deciso di riunire tutti i cantieri navali spagnoli di proprietà dello Stato in un unico gruppo. |
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(5) |
Il 28 novembre 2001, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (di seguito «prima estensione») alle ulteriori operazioni intercorse tra, da un lato, SEPI e Bazán e, dall’altro, AESA e Bazán, allo scopo di creare il nuovo gruppo IZAR. Con lettera del 28 novembre 2001, la Commissione ha informato la Spagna dell’estensione del procedimento e ha richiesto tutte le informazioni pertinenti che potessero rivelarsi utili per valutare l’elemento di aiuto contenuto nelle operazioni. Con lettera del 29 novembre 2002, la Commissione ha chiarito che, per poter effettuare una valutazione appropriata, necessitava dei bilanci annuali dei cantieri navali in questione e della società AESA, nonché di qualsiasi altra documentazione che chiarisse come erano state tassate le imprese al momento del cambio di proprietà. |
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(6) |
La Spagna, con lettera del 31 gennaio 2002, ha presentato le proprie osservazioni in merito alla prima estensione del procedimento. La Commissione, con lettera del 28 febbraio 2002, ha ricordato alla Spagna che doveva ancora inviare le relazioni annuali delle imprese. La Spagna ha fornito ulteriori informazioni con lettera del 29 luglio 2002, che però non includeva le relazioni annuali richieste. |
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(7) |
Poiché la Spagna non ha provveduto a fornire le relazioni annuali, il 12 agosto 2002 la Commissione ha deciso di inviare un’ingiunzione di informazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5), (di seguito «regolamento procedurale») sollecitando alla Spagna l’invio di tali informazioni. La Spagna ne è stata informata con lettera del 12 agosto 2002. La Commissione ha sottolineato che, qualora non avesse ricevuto i dati richiesti, avrebbe preso una decisione finale basandosi sulle informazioni disponibili. Con lettera del 16 ottobre 2002, la Spagna ha risposto all’ingiunzione, senza tuttavia fornire le relazioni annuali richieste. |
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(8) |
Il 27 maggio 2003 la Commissione ha deciso di estendere ulteriormente il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (di seguito «seconda estensione»), per includervi un aiuto statale che aveva da poco individuato e che sembrava illegale, connesso ad operazioni avvenute tra SEPI, AESA e i cantieri di quest’ultima. Con lettera del 27 maggio 2003, la Commissione ha informato la Spagna dell’estensione del procedimento e ha richiesto tutte le informazioni utili per la valutazione dell’aiuto sospetto. Con lettera del 10 luglio 2003, la Spagna ha risposto alla seconda estensione del procedimento. Con lettere del 16 ottobre e dell’11 novembre 2003 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti. La Spagna ha risposto con lettera del 25 novembre 2003 e ha fornito informazioni aggiuntive con lettera del 14 aprile 2004. |
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(9) |
Successivamente all’avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Danimarca, con lettera del 18 dicembre 2000 e, dopo la prima estensione, osservazioni dal Regno Unito con lettera del 22 febbraio 2002. In seguito alla seconda estensione, sono pervenute osservazioni dai cantieri Royal Van Lent Shipyard con lettera del 24 settembre 2003, da una parte che ha chiesto l’anonimato con lettera della stessa data, nonché da IZAR con lettera del 6 ottobre 2003. Tali osservazioni sono state inviate alla Spagna con lettere del 14 febbraio 2001, del 6 marzo 2002 e del 13 ottobre 2003. La Spagna ha fatto pervenire le proprie osservazioni mediante lettere datate 14 marzo 2001, 4 aprile 2002 e 10 novembre 2003. Il 14 novembre 2003, IZAR ha presentato ricorso (6) contro la Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo l’annullamento della seconda estensione del procedimento. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO
Beneficiari
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(10) |
Le imprese interessate sono: Astilleros Españoles SA (AESA), E.N. Bazán de Construcciones Navales Militari SA («Bazán»), IZAR Construcciones Navales («IZAR»), Astilleros de Cádiz SRL («Cádiz»), Astilleros de Puerto Real SRL («Puerto Real»), Astilleros de Sestao SRL («Sestao»), Astilleros de Sevilla SRL («Sevilla»), Juliana Constructora Gijonesa SA («Juliana»), Fábrica de motores diésel de Manises SA («Manises») e Astilleros y Talleres del Noroeste («Astano», successivamente denominata «Fene»). |
Operazioni che rientrano nel presente procedimento
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(11) |
Dal 1998 tutti i cantieri navali pubblici spagnoli appartengono alla struttura della holding statale SEPI. Prima del 1998 tutti i cantieri navali civili, con l’eccezione dei cantieri Astano già controllati direttamente, erano imprese indipendenti proprietà della holding AESA, affiliata di SEPI. AESA non svolgeva attività dirette di cantieristica ma era una holding che gestiva attivamente i propri cantieri navali. SEPI era inoltre proprietaria di Bazán, impresa che comprendeva principalmente tre cantieri navali militari (non come imprese indipendenti). All’inizio del 1998, la proprietà dei cantieri navali pubblici era strutturata come segue: |
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(12) |
In una prima serie di operazioni (di seguito «trasferimento 1»), il 28 dicembre 1999, SEPI ha acquisito da AESA i cantieri navali Cádiz e Juliana nonché l’impresa di motori di Manises al prezzo di 15,3 milioni di EUR (7). I cantieri navali Barreras e Astander sono stati privatizzati e non sono più oggetto della presente indagine. Come risultato ne è derivata la struttura seguente: |
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(13) |
Nel luglio del 2000, SEPI ha deciso di riunire tutti i cantieri navali statali in un unico gruppo. Tale fusione ha avuto luogo mediante due operazioni principali. In un’operazione («trasferimento 2»), il gruppo dei cantieri navali militari Bazán, proprietà di SEPI, ha acquisito i tre cantieri navali che restavano ad AESA (Puerto Real, Sestao e Sevilla) per una peseta ciascuno. |
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(14) |
Nell’altra operazione («trasferimento 3»), Bazán ha acquisito tre cantieri navali (Juliana, Cádiz e Astano) nonché la Fabbrica di motori di Manises direttamente da SEPI, anche questi per una peseta ciascuno. Tutte le società sono state dissolte per confluire in Bazán, in seguito denominata IZAR. Di conseguenza, l’attuale struttura dei cantieri navali è la seguente: |
Decisione di avviare il procedimento di indagine formale
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(15) |
In occasione dell’avvio del procedimento, la Commissione ha espresso il dubbio che il trasferimento 1, nel quale SEPI ha pagato ad AESA un prezzo che, come si è saputo successivamente, ammontava a 60 milioni di EUR per le tre società Juliana, Cádiz e Manises, potesse costituire un aiuto di Stato. |
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(16) |
La Commissione dubitava inoltre che tale aiuto fosse compatibile con il mercato comune. Infatti sembrava non esserlo, in virtù della decisione con cui la Commissione nel 1997 aveva approvato l’ultimo pacchetto di aiuti alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici e, di conseguenza, esso costituiva un aiuto alla ristrutturazione incompatibile in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1540/98. Tale posizione si basava, in particolare, sulle seguenti argomentazioni: |
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(17) |
In primo luogo, la «vendita» non sembrava essere un’operazione commerciale autentica, bensì un conferimento di capitale che consentiva ad AESA e ai cantieri navali ancora di sua proprietà (Puerto Real, Sevilla e Sestao) di continuare, per il momento, a funzionare. |
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(18) |
In secondo luogo, data la loro attività precedente e i risultati, a quanto sembra scarsi, sembrava verosimile che nessun investitore commerciale sarebbe stato disposto ad acquisire i cantieri navali in simili condizioni. |
Prima decisione di estendere il procedimento di indagine formale
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(19) |
Il 25 novembre 2001 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento al fine di includervi i trasferimenti 2 e 3, cui era stata data esecuzione per riunire tutti i cantieri navali statali spagnoli in un unico gruppo. In tale occasione, la Commissione ha rilevato che le operazioni, che hanno avuto luogo tra il 1999 e il 2000 e che in definitiva hanno portato alla creazione di un unico gruppo comprendente tutti i cantieri navali statali, si erano svolte nell’arco di pochi mesi. Per questa ragione era stato necessario estendere il procedimento a tutte le operazioni che hanno condotto alla fusione, al fine di valutare integralmente e correttamente l’eventuale aiuto di Stato ai cantieri navali civili contenuto nelle diverse operazioni del gruppo SEPI. |
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(20) |
In tale contesto, la Commissione ha sottolineato che il conferimento di capitale a società pubbliche deve essere effettuato alle condizioni di mercato allo scopo di escludere l’esistenza di aiuti di Stato. Pertanto, la Commissione dubitava che il prezzo di vendita di 1 peseta pagato per ciascun cantiere navale e per la fabbrica di motori potesse essere considerato un prezzo di mercato e che quindi, attraverso tali operazioni, fosse stato conferito a IZAR un vantaggio economico derivante dall’aiuto di Stato. |
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(21) |
Poiché le disposizioni comunitarie applicabili non consentivano ulteriori aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali civili pubblici, la Commissione dubitava della compatibilità di tali operazioni con il mercato comune. |
Seconda decisione di estendere il procedimento di indagine formale
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(22) |
Nel corso di ulteriori indagini, la Commissione ha scoperto che nel 1999 SEPI aveva concesso prestiti per un importo di 194,4 milioni di EUR alle tre imprese Cádiz, Juliana e Manises, che aveva appena acquisite. Poiché sembra che i prestiti in oggetto siano stati concessi a imprese in difficoltà, la Commissione ha ritenuto che potessero costituire un aiuto di Stato. |
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(23) |
Inoltre, la Commissione ha osservato che il 18 luglio 2000 AESA ha ricevuto un conferimento di capitale da SEPI pari a 252,4 milioni di EUR, che potrebbe costituire un aiuto di Stato. È stato accertato che i cantieri navali di Puerto Real, Sestao e Sevilla hanno ricevuto quasi simultaneamente conferimenti di capitale da AESA per un importo simile. Tale conferimento di capitale di AESA ai suoi tre cantieri navali ha avuto luogo soltanto due giorni prima del loro trasferimento a Bazán. |
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(24) |
Infine, sembra che Bazán sia stata risarcita per una perdita pari a 68,2 milioni di EUR derivante dalla sua acquisizione dei cantieri navali Astano, Cádiz, Juliana e Manises. La Commissione, pertanto, si è chiesta se SEPI abbia potuto conferire tale importo alle quattro imprese in collegamento al trasferimento delle stesse a Bazán. |
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(25) |
Sulla base di queste nuove informazioni, che hanno un rapporto diretto con la creazione di IZAR, il 27 maggio 2003 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento poiché nutriva dubbi sul fatto che tali prestiti e conferimenti di capitale fossero compatibili con il mercato comune. |
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(26) |
Infine, è possibile osservare che nella seconda estensione del procedimento, la Commissione ha sottolineato che, qualora venissero confermati i dubbi relativi alla concessione di aiuto aggiuntivo, secondo quanto espresso nella decisione che ha dato avvio al presente procedimento, si potrebbe ritenere che l’aiuto concesso nel 1997 a favore della nuova ristrutturazione dei cantieri navali statali spagnoli fosse incompatibile e che dovesse formare oggetto di recupero. |
III. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
Osservazioni all’avvio del procedimento
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(27) |
Al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Danimarca, la quale riteneva che l’operazione tra AESA e SEPI dovesse essere considerata un conferimento illegale di capitale che violerebbe il pacchetto di aiuti concordato a favore di AESA nel 1997. La Danimarca sosteneva quindi la decisione della Commissione di avviare il procedimento. |
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(28) |
La Danimarca ha altresì dichiarato che, poiché nel 1998 l’aiuto concesso a Bazán era subordinato alla sospensione da parte di quest’ultima dell’attività di costruzione navale commerciale, l’acquisizione di diversi cantieri navali civili da parte di Bazán non rispetterebbe tale condizione. Infine, la Danimarca ha aggiunto che i cantieri navali danesi hanno subito la concorrenza dei cantieri navali spagnoli che hanno ricevuto aiuti di Stato. |
Osservazioni alla prima estensione
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(29) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni dal Regno Unito circa l’estensione del procedimento. Il Regno Unito condivide i dubbi della Commissione sulla compatibilità della ristrutturazione dei cantieri navali pubblici spagnoli con i principi di mercato. Il Regno Unito sottolinea che una preoccupazione fondamentale riguarda il trattamento dei debiti dell’impresa statale AESA, che, secondo quanto afferma, erano ingenti al momento del trasferimento. Il Regno Unito ritiene che la fusione dei gruppi commerciali e navali un un’unica entità, IZAR, offra maggiori opportunità per poter eventualmente eludere le norme relative all’aiuto di Stato. |
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(30) |
Secondo il Regno Unito, è opinione largamente diffusa presso l’industria britannica che i cantieri navali spagnoli si aggiudichino importanti contratti di costruzione e di trasformazione navale non in virtù della loro competitività, bensì grazie alle misure di aiuto di cui dispongono. Dichiara che esistono esempi specifici in cui a questi cantieri è stato aggiudicato un contratto, per il quale avevano presentato un’offerta anche i cantieri navali britannici, in condizioni difficili da spiegare se si applicassero condizioni commerciali normali. Ritiene altresì che si ricorre a costanti trasferimenti di proprietà di cantieri navali deficitari come meccanismo per concedere continuamente sovvenzioni a un settore che sta evitando una ristrutturazione ormai essenziale. |
Osservazioni alla seconda estensione
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(31) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate. Una parte, che ha chiesto l’anonimato, ha presentato un’osservazione comune sia a questo caso che al caso C 38/03 (ex NN 10/03) di aiuti di Stato (8). Essa osserva che IZAR si occupa della costruzione, riparazione, manutenzione e trasformazione di imbarcazioni da diporto, in particolare yacht di lusso, e sottolinea che l’aiuto oggetto dell’indagine ha creato una grave distorsione nel mercato delle imbarcazioni da diporto e che le installazioni dei cantieri navali militari di IZAR a Cartagena e a San Fernando sono utilizzate a tal fine. Alla Commissione è pervenuta un’altra osservazione congiunta relativa al caso in oggetto e al caso C 38/03 da parte di Royal van Lent Shipyard Royal B.V., impresa che si occupa della costruzione di megayacht, la quale afferma che gli aiuti concessi dal governo spagnolo negli ultimi anni si sono rivelati estremamente dannosi per molti concorrenti che operano in questo mercato. |
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(32) |
La Commissione ha altresì ricevuto osservazioni da IZAR la quale, in primo luogo, dichiara che i fondi conferiti da SEPI non devono essere considerati risorse statali. Riguardo a un prestito di 194,4 milioni di EUR concesso da SEPI ad AESA, IZAR afferma che non si è trattato di un nuovo prestito bensì solo dell’assunzione da parte di SEPI di un prestito che AESA aveva concesso ai propri cantieri. A proposito del conferimento di capitale di 254,4 milioni di EUR effettuato da SEPI a favore di AESA, IZAR dichiara che ha avuto luogo nel settembre 2000, in un momento in cui AESA non possedeva alcun cantiere, e che, pertanto, non può essere considerato aiuto ai cantieri. In merito al ripianamento di perdite pari a 68,2 milioni di EUR da parte di SEPI nei confronti di IZAR, IZAR afferma che non ha mai avuto luogo, com’è possibile constatare nella sua relazione annuale e, aggiunge, infine, che si è utilizzata una base giuridica erronea e che non ha senso recuperare alcun aiuto concesso ai cantieri navali spagnoli pubblici nel 1997. |
IV. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA
Osservazioni successive all’avvio del procedimento
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(33) |
Nelle sue osservazioni sull’avvio del procedimento, la Spagna ha chiarito che l’importo che SEPI ha versato ad AESA per i due cantieri navali e la fabbrica di motori era notevolmente inferiore a quello indicato nell’avvio del procedimento. Di fatto, il prezzo pagato per le tre imprese è ammontato a 15 300 000 EUR (e non a 60 milioni, come specificato nell’avvio del procedimento), ripartiti come segue: 8 054 000 EUR per Cádiz, 5 235 000 EUR per Juliana e 2 013 000 EUR per Manises. |
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(34) |
Inoltre, la Spagna ha illustrato dinanzi alla Commissione la ragione per cui, a suo parere, il trasferimento 1 non costituiva aiuto statale. La principale argomentazione è stata che le operazioni commerciali sono state effettuate per preparare la privatizzazione delle tre imprese. Poiché SEPI è specializzata in privatizzazioni era necessario trasferire le tre imprese a SEPI. Ciò nonostante, è risultato ben presto evidente che non era possibile trovare alcun acquirente interessato. È stata questa la ragione del successivo trasferimento delle imprese a Bazán. |
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(35) |
Poiché la presunta finalità dei trasferimenti era quella di preparare le tre imprese alla privatizzazione, la Spagna ritiene che SEPI non avesse bisogno di agire come un operatore del mercato quando ha acquisito le imprese, ma soltanto di pagare un prezzo ragionevole, e in tali circostanze il valore contabile sembrava essere la soluzione ottimale. |
Osservazioni successive alla prima estensione del procedimento
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(36) |
Successivamente alla prima estensione del procedimento, la Spagna ha fatto pervenire alla Commissione le seguenti argomentazioni spiegando perché non vi sia stato aiuto di Stato nei trasferimenti 2 e 3, ovvero, perché il prezzo di 1 peseta per impresa fosse corretto. |
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(37) |
Secondo la Spagna, SEPI, come azionista che deteneva il 100 % di tutte le imprese interessate, si è comportata come un operatore di mercato quando ha deciso di riorganizzare l’intera costruzione navale all’interno di un unico gruppo, allo scopo di conseguire sinergie. Inoltre, era necessario incrementare la capacità di produzione militare, considerati il cospicuo portafoglio ordini e le prospettive di espansione attese per il settore. |
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(38) |
La Spagna ha altresì sottolineato che non esisteva alcun legame tra la prima serie di operazioni cui hanno partecipato AESA e SEPI e la seconda serie, che ha portato alla creazione di IZAR. Le prime erano dirette alla privatizzazione delle tre imprese, mentre le seconde miravano a creare un grande gruppo di costruzione navale spagnolo. |
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(39) |
La Spagna sostiene che il fatto che il prezzo delle stesse imprese (Cádiz, Juliana e Manises) fosse cambiato in un breve lasso di tempo da 15,3 milioni di EUR a 3 pesetas dimostra soltanto che le due operazioni avevano obiettivi diversi. |
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(40) |
Il trasferimento dei cantieri navali a Bazán, con tutti gli attivi e i passivi, non conferisce alcun vantaggio ad alcun cantiere navale. Inoltre, la Spagna dichiara che nelle operazioni non sono state utilizzate risorse pubbliche. |
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(41) |
La Spagna argomenta altresì che, anche se si potesse provare l’esistenza di qualche vantaggio a favore di Bazán nel trasferimento 2, la natura militare di Bazán fa sorgere dubbi sull’applicabilità dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, data l’eccezione prevista dall’articolo 296 del trattato CE. |
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(42) |
Si dichiara, inoltre, che il prezzo utilizzato in un’operazione interna ad un gruppo non deve necessariamente basarsi sul prezzo di mercato. La Spagna, per giunta, afferma che nelle operazioni in esame i prezzi utilizzati (1 peseta) sono stati del tutto ragionevoli e rispecchiavano il valore dei cantieri navali in questione. Un investitore di mercato non avrebbe pagato di più e utilizzare un prezzo uguale al valore contabile non sarebbe stato appropriato in tale situazione. |
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(43) |
La Spagna sostiene che, come principio generale, la riorganizzazione di attività all’interno dello stesso gruppo non incide sulla competitività dell’impresa di nuova creazione né su quella delle imprese che ne fanno parte. A questo riguardo, la Spagna richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle sentenze del 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit Italiana (9), del 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España (10) e del 1o dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade/Altiformi (11). |
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(44) |
In subordine, nel caso in cui la Commissione considerasse il prezzo eccessivamente basso e, pertanto, costitutivo di aiuto a Bazán/IZAR, la Spagna richiama una decisione della Commissione, del 27 luglio 1994 (12), in cui si dichiara che sebbene il prezzo pagato per il trasferimento di una fabbrica di automobili tra due società della Treuhand fosse stato probabilmente troppo basso, la Commissione ha ritenuto che ciò fosse irrilevante in quanto interessava un’operazione interna alla Treuhand. |
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(45) |
La Spagna ha sostenuto altresì che non esisteva alcun prezzo di mercato ragionevole e che pertanto la Commissione non aveva potuto determinare l’aiuto di Stato controverso, come richiesto dal regolamento (CE) n. 659/1999, dalla giurisprudenza e dalla prassi della stessa Commissione. |
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(46) |
La Spagna ha, inoltre, fornito informazioni sul valore contabile dei cantieri navali in questione e circa i rischi economici calcolati per ciascuno di essi. I rischi appartenevano a tre categorie: rischio economico dei contratti esistenti, rischio economico derivante da una sottoutilizzazione della capacità nonché altri rischi economici (commerciali, occupazionali e fiscali). La Spagna ha dichiarato che utilizzando il valore contabile come riferimento e deducendo i rischi calcolati, il prezzo di 1 peseta per impresa rispecchia il valore reale e che, pertanto, non esiste alcun vantaggio economico per l’acquirente Bazán/IZAR (cfr. tabella 1). Tabella 1 Valori contabili e rischi connessi alle operazioni individuali nel luglio 2000
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(47) |
In risposta alle osservazioni danesi, la Spagna ha ritenuto che quelle relative all’aiuto concesso a Bazán non interessino questo procedimento e che, pertanto, non siano pertinenti. La Spagna, inoltre, ha negato le dichiarazioni secondo cui le operazioni intercorse tra AESA e SEPI costituiscano aiuto, in quanto non hanno comportato alcun flusso ingiustificato di fondi. Infine, la Spagna afferma che i problemi con cui si confrontano i cantieri navali danesi non vanno attribuiti alla concorrenza dei cantieri navali spagnoli, bensì alla concorrenza sleale della Corea. |
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(48) |
In riferimento alle osservazioni pervenute dal Regno Unito, la Spagna esprime la propria sorpresa per le asserzioni relative a sovvenzioni incrociate tra produzione militare e civile visto che il Regno Unito possiede numerosi cantieri navali a produzione mista, civile e militare. La Spagna nega altresì che i cantieri navali spagnoli abbiano beneficiato di misure non autorizzate dalla Commissione europea. |
Osservazioni successive alla seconda estensione del procedimento
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(49) |
In seguito alla seconda estensione del procedimento, la Spagna ha presentato alla Commissione le seguenti argomentazioni circa le ragioni per cui, a suo parere, non vi è stato aiuto statale nei prestiti e nei conferimenti di capitale presi in esame dalla Commissione. |
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(50) |
In primo luogo, la Spagna afferma che SEPI ha agito come un investitore privato in un’economia di mercato che aspira a massimizzare gli utili e che la Commissione non ha dimostrato che le risorse di SEPI provengano dallo Stato o siano ad esso imputabili. |
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(51) |
Riguardo ai prestiti concessi da SEPI a Cádiz, Juliana e Manises, la Spagna dichiara che quando, il 22 dicembre 1999, SEPI si è fatta carico delle tre imprese, queste erano indebitate con AESA per importi pari a, rispettivamente, 120 800 000 EUR (Cádiz); 47 200 000 EUR (Juliana) e 24 100 000 EUR (Manises). SEPI si è semplicemente assunta i crediti di AESA. Non è possibile ritenere che ciò rappresenti un nuovo aiuto a favore dei cantieri navali. Inoltre, i tassi di interesse applicati erano simili al tasso di mercato (MIBOR più 8 punti). |
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(52) |
Per quanto riguarda il conferimento di capitale ammontante a 252 400 000 EUR effettuato da SEPI a favore di AESA, la Spagna dichiara, in primo luogo, che il capitale non è stato conferito il 18 luglio 2000, come specificato nell’avvio del procedimento, bensì nel settembre dello stesso anno. In quel momento AESA non aveva alcuna attività, poiché aveva già venduto gli ultimi cantieri navali a Bazán. Di conseguenza, detto conferimento non ha potuto dar luogo ad alcuna distorsione della concorrenza e mirava ad organizzare una chiusura ordinata di AESA. A questo riguardo, la Spagna richiama la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, causa C-303/88, ENI-Lanerossi (13). |
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(53) |
Relativamente ai sospetti conferimenti di capitale ad Astano, Cádiz, Juliana e Manises, la Spagna comunica che la relazione annuale di IZAR relativa al 2000 riferisce perdite pari a 68,2 milioni di EUR connesse all’acquisizione dei quattro cantieri navali in questione. Secondo la Spagna, non è stato concesso aiuto da SEPI ai cantieri navali prima che questi fossero trasferiti a Bazán. |
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(54) |
La Spagna, inoltre, adduce vari argomenti contro la possibilità che parte dell’aiuto autorizzato nel 1997 potesse risultare incompatibile qualora la Commissione dichiarasse che erano stati concessi altri aiuti illegali ai cantieri navali pubblici spagnoli. |
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(55) |
Come risposta alle osservazioni di terzi, la Spagna è totalmente d’accordo con le dichiarazioni rilasciate da IZAR. Riguardo al problema della produzione di yacht di lusso, menzionato dalle altre due parti, la Spagna sostiene, in primo luogo, che tali imbarcazioni non rientrano nel regolamento (CE) n. 1540/98 e che, pertanto, non va tenuto conto delle osservazioni. Inoltre, gli yacht di lusso sono costruiti da IZAR senza alcun aiuto statale e la quota di mercato mondiale di IZAR in questo settore è minima (meno dell’[…] %). Nega altresì che abbia avuto luogo parte dei presunti investimenti nei cantieri navali di San Fernando e Cartagena. |
V. VALUTAZIONE
Fondamento giuridico
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(56) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il commercio ne risente se l’impresa beneficiaria svolge un’attività economica in cui esistono scambi tra Stati membri. |
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(57) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Su questa base, il 29 giugno 1998, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1540/98, rimasto in vigore dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2003, che si applica a tutti gli aiuti concessi illegalmente in detto periodo, in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (14). |
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(58) |
La costruzione navale è un’attività economica caratterizzata da scambi tra Stati membri. Gli aiuti alla costruzione navale rientrano quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
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(59) |
La Commissione osserva che, secondo il regolamento (CE) n. 1540/98, per «costruzione navale» si intende la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. La Commissione rileva inoltre che ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sopraccitato gli aiuti concessi per la costruzione, trasformazione e riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se sono conformi alle disposizioni del regolamento. Tale disposizione si applica non soltanto agli aiuti concessi alle società che svolgono le attività in oggetto, ma anche alle entità collegate. |
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(60) |
Nell’agosto 1997, in conformità al regolamento (CE) n. 1013/97, la Commissione ha approvato in via eccezionale un pacchetto di aiuti alla ristrutturazione a favore dei cantieri navali pubblici spagnoli civili affinché, entro la fine del 1998, raggiungessero nuovamente la redditività finanziaria. Includendo gli aiuti approvati in precedenza, il pacchetto ammontava a 318 miliardi di pesetas (1,9 miliardi di EUR). |
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(61) |
Nel dare la propria approvazione, il Consiglio ha sottolineato il carattere unico e definitivo del pacchetto di aiuti. Il governo spagnolo si è impegnato affinché i cantieri navali non ricevessero alcun altro aiuto alla ristrutturazione, al salvataggio, alla compensazione delle perdite o alla privatizzazione. Di tale impegno si è tenuto conto nelle condizioni stabilite nella decisione con cui la Commissione ha approvato gli aiuti ed è stato sottolineato anche all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1540/98, il quale specifica che non è possibile concedere aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione a un’impresa alla quale sia già stato concesso tale aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1013/97. |
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(62) |
Di conseguenza, qualsiasi aiuto superiore a quello autorizzato dalla decisione iniziale della Commissione dell’agosto 1997 sarebbe incompatibile con il mercato comune, a meno che non sia approvato mediante una diversa base giuridica. |
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(63) |
La Commissione osserva che i cantieri navali Sestao, Puerto Real, Sevilla, Cádiz e Juliana hanno costruito o riparato navi in quel periodo e che, pertanto, l’attività di dette imprese rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento. Manises e Fene (ex Astano) possono essere considerate entità connesse tra loro. La Commissione osserva altresì che AESA e IZAR, in quanto società madri o proprietarie di diversi cantieri, rientrano nell’ambito dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1540/98. Ciò corrisponde alla linea che la Commissione ha seguito in decisioni precedenti relative a cantieri navali pubblici spagnoli, in particolare, nella decisione del 1997 con cui ha approvato l’aiuto e in quella del 1999 (15) con cui ha dichiarato incompatibile l’aiuto concesso da SEPI ad AESA. |
Valutazione dell’aiuto nell’ambito dei diversi trasferimenti
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(64) |
Come già sottolineato in precedenza, il presente caso include tre distinti trasferimenti di imprese tra holding diverse nonché il potenziale aiuto connesso a tali trasferimenti. La valutazione viene svolta prendendo in esame gli aspetti pertinenti a ciascuno dei tre trasferimenti. Di conseguenza, le questioni sollevate nell’avvio del procedimento e nelle sue due estensioni non possono essere trattate separatamente. |
1. Il ruolo della SEPI
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(65) |
Nell’avvio del procedimento e nelle relative estensioni, la Commissione presupponeva che SEPI agisse per conto dello Stato, vale a dire, che il suo comportamento nelle diverse operazioni fosse imputabile allo Stato. La Spagna ha impugnato tale affermazione, sostenendo che SEPI opera in modo indipendente e che, pertanto, il suo comportamento non è imputabile allo Stato. Ad ogni modo, secondo l’opinione della Spagna, SEPI ha agito come un investitore di mercato e, quindi, i fondi accordati da SEPI in tal caso non possono essere considerati aiuti di Stato. |
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(66) |
La Commissione osserva che SEPI è una holding statale che dipende direttamente dal ministero delle Finanze e per questa ragione è considerata un’impresa pubblica in virtù della direttiva 2000/52/CE della Commissione (16), che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione (17), poiché, tenuto conto dell’assetto proprietario o della loro partecipazione finanziaria, le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante su SEPI. |
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(67) |
La Corte di giustizia ha stabilito quando i fondi vanno considerati risorse statali, dichiarando che anche se gli importi corrispondenti alle misure in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino permanentemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché siano qualificati risorse statali [sentenza della Corte di giustizia nella causa C-83/98, P. France/Ladbroke Racing e Commissione (18)]. Ciò si applica chiaramente alle risorse di SEPI. |
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(68) |
Nella sentenza del 16 maggio 2002, causa C-482/99, Stardust Marine (19) la Corte di giustizia ha riassunto i criteri per l’imputabilità a uno Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica. Secondo la Corte di giustizia, l’imputabilità può essere ricavata da una serie di indizi derivati dalle circostanze del caso e dal contesto in cui è stato preso il provvedimento. |
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(69) |
Esempi di indizi citati dalla Corte di giustizia includono l’integrazione dell’impresa pubblica nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura della sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell’impresa (che può essere soggetta al diritto pubblico oppure al diritto comune delle imprese), l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’impresa o qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta. |
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(70) |
SEPI è un’impresa con uno status giuridico particolare in quanto, per esempio, le sue relazioni annuali non possono essere consultate nel registro pubblico spagnolo. L’impresa è diretta da un consiglio di amministrazione composto, in gran parte, da Segretari di Stato e da altre persone direttamente connesse al governo. La natura delle sue attività include la privatizzazione di aziende statali, un’attività alquanto legata alla cosa pubblica. Inoltre, in passato SEPI ha agito nei confronti dei cantieri navali in un modo che può essere imputato allo Stato, ossia fornendo parte dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato nel 1997 nonché l’aiuto illegale nel 1998 (20). Occorre, inoltre, osservare che SEPI concede aiuti di Stato in altri ambiti, ad esempio all’industria carboniera (21). |
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(71) |
Dai considerando 66 e 67 si evince che i fondi di SEPI sono risorse statali. Inoltre, i considerando 68–70 spiegano come la concessione di fondi a imprese di costruzione navale debba ritenersi imputabile allo Stato essendo tali fondi concessi in condizioni non conformi ai principi di economia di mercato. |
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(72) |
Il principio generale applicabile alle operazioni finanziarie tra Stato e le imprese pubbliche è il cosiddetto principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Dato che i fondi di SEPI sono risorse statali, è essenziale che SEPI, nelle operazioni economiche con le proprie affiliate di costruzione navale (sia che si tratti di imprese che svolgono attività economiche che di holding che raggruppano tali imprese), agisca totalmente in conformità al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato. |
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(73) |
Il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato è illustrato dettagliatamente nella comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (22). Anche la Corte di giustizia ha dichiarato, ad esempio nella sentenza della causa C 40/85, Belgio/Commissione [Boch (23)], che onde accertare se la partecipazione al capitale di un’impresa abbia la natura di aiuto di Stato è opportuno applicare il criterio basato sulle possibilità per l’impresa di procurarsi le somme in questione sul mercato privato dei capitali. In particolare si deve valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta di qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato il conferimento in questione. |
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(74) |
La Commissione non esclude che i fondi forniti da SEPI possano non contenere elementi di aiuto, sempreché SEPI si attenga al principio dell’investitore in un’economia di mercato. Pertanto, per ciascuna operazione in esame la Commissione valuterà se SEPI abbia agito in base al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. |
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(75) |
La Spagna dichiara altresì che le operazioni effettuate nell’ambito del gruppo SEPI non devono corrispondere alle condizioni di mercato e cita casi in cui la Commissione non ha richiesto che operazioni interne al gruppo avessero luogo in condizioni di mercato. |
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(76) |
La Commissione ritiene che, sebbene in certi casi assai specifici si possa accettare che all’interno di un gruppo statale le imprese siano trasferite in condizioni non commerciali, ciò non è accettabile quando si trasferiscono risorse statali ad imprese che sono in concorrenza con altre società all’interno del mercato comune. |
2. Aiuto nelle operazioni connesse al trasferimento 1 tra AESA e SEPI
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(77) |
Il 28 dicembre 1999, SEPI ha acquisito da AESA le tre imprese Juliana, Cádiz e Manises. Occorre valutare due elementi per determinare l’esistenza d aiuto statale nel suddetto trasferimento di imprese. Un problema è se il prezzo di acquisto pagato da SEPI ad AESA sia un prezzo di mercato e l’altro è se i prestiti concessi da SEPI alle imprese acquisite abbiano rispettato il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. |
a) Prezzo d’acquisto
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(78) |
Innanzitutto, è possibile osservare che la Spagna ha informato la Commissione che il prezzo pagato per le tre imprese è stato di 15 302 000 EUR e non di 60 milioni, come indicato nell’avvio del procedimento. La Spagna in precedenza aveva affermato che i 15 302 000 EUR pagati da SEPI per l’acquisizione delle tre imprese corrispondevano al valore contabile al momento dell’operazione, ma nella fase ultima dell’indagine ha informato che questo era il valore contabile relativo ad una data anteriore, non specificata, ma comunque nel corso dell’anno 1999. |
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(79) |
La Spagna sostiene, inoltre, che SEPI non era tenuta a pagare il prezzo di mercato in quanto aveva acquisito i tre cantieri navali per privatizzarli. Ciò nonostante, non è la finalità bensì l’effetto che qualifica un provvedimento come aiuto di Stato. Il fatto che i cantieri navali siano stati acquistati per un presunto fine (privatizzazione) non costituisce una ragione per escludere il carattere di aiuto di Stato dell’operazione. Inoltre, considerato che SEPI è una holding pubblica, occorre ribadire che le operazioni finanziarie tra SEPI e le imprese che sono in concorrenza all’interno del mercato comune dovrebbero sempre basarsi sui principi di mercato. Di conseguenza, se per l’acquisizione di un’impresa SEPI ha pagato un prezzo superiore a quello di mercato, ci troveremmo di fronte a un aiuto di Stato a favore del venditore, ossia, nel caso specifico, di AESA. |
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(80) |
La Commissione osserva che SEPI non è riuscita a privatizzare le tre imprese. Invece, nel luglio 2000, ovvero sette mesi dopo la vendita, le tre imprese sono state cedute a Bazán, affiliata di SEPI, al prezzo di 1 peseta ciascuna. |
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(81) |
Le relazioni annuali delle imprese interessate indicano che il valore contabile di ciascuna delle tre imprese alla fine del 1999, tre giorni dopo l’operazione di vendita, era deficitario, presentando un importo negativo pari a un totale di – 40 646 000 EUR suddiviso nel seguente modo: Cádiz – 13 745 000 EUR; Juliana – 18 679 000 EUR; Manises – 8 222 000 EUR. |
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(82) |
Inoltre, come spiegato in precedenza, la Spagna ha valutato il valore di mercato delle tre imprese nel luglio 2000, in occasione del loro trasferimento a Bazán. La Spagna sostiene che in quel momento il valore di mercato equivaleva al valore contabile meno i rischi calcolati non inclusi nel bilancio delle imprese. I rischi consistevano, ad esempio, in perdite per imbarcazioni in costruzione e in costi derivanti da un’attività inferiore alla norma. Sebbene tali fattori possano variare nel tempo, è ragionevole supporre che non siano cambiati in modo percettibile nell’arco di sette mesi. Per le tre imprese in questione, la Spagna ha calcolato che i rischi totali ammontassero a 25,3 milioni di EUR nel luglio 2000. |
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(83) |
Pertanto, la Commissione conclude che, il 28 dicembre 1999, SEPI ha speso 15 302 000 EUR per tre imprese che, tre giorni dopo, avevano un valore contabile negativo pari a – 40 646 000 EUR, più i rischi, che sette mesi più tardi sono stati calcolati pari a 25 300 000 EUR. Si può quindi concludere che, per le imprese in questione, SEPI ha pagato più del prezzo di mercato. Qualsiasi importo che superi il prezzo di mercato dev’essere considerato come un aiuto di Stato a favore del venditore, in questo caso AESA. |
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(84) |
Nella richiesta di informazioni del luglio 2002, la Commissione ha chiesto copie di tutti i documenti utili per chiarire la valutazione delle imprese al momento del trasferimento di proprietà. La Spagna non ha fornito informazioni su tale operazione e, quindi, la Commissione può soltanto calcolare il valore di mercato basandosi sulle informazioni disponibili. |
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(85) |
Il valore di mercato in tal caso corrisponderebbe al valore contabile meno i rischi finanziari. Data la mancanza di informazioni, la Commissione non è in grado di calcolare il valore esatto dei rischi finanziari. Al fine di escludere una stima eccessiva di tali rischi, essa adotta perciò un’impostazione prudente, e presuppone che i rischi finanziari siano nulli. Pertanto, nelle circostanze attuali una prudente approssimazione al valore di mercato consisterebbe nell’utilizzare la migliore approssimazione al valore contabile. |
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(86) |
La migliore valutazione del valore contabile alla data dell’operazione, ovvero il 28 dicembre 1999, è il valore contabile al 31 dicembre 1999, che è un valore negativo: – 40 646 000 EUR. Prendendo come base questa cifra, il valore di mercato delle tre imprese non supererebbe questo importo. |
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(87) |
Sulla base delle informazioni disponibili, si può pertanto concludere che AESA ha venduto a SEPI, per 15 302 000 EUR, tre imprese il cui valore era, al massimo, pari a –40 646 000 EUR, il che rappresenta un vantaggio economico di almeno 55 948 000 EUR per AESA. |
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(88) |
In conclusione, non è possibile considerare che il pagamento di 15 302 000 EUR effettuato da SEPI per le tre imprese Cádiz, Juliana e Manises sia conforme al principio dell’investitore privato operante in economia di mercato. Di conseguenza, il vantaggio economico di 55 948 000 EUR conseguito da AESA è da considerarsi aiuto di Stato. Successivamente alla vendita, AESA possedeva ancora altri tre cantieri navali riservati a imbarcazioni civili. Il suddetto aiuto di Stato è stato concesso illegalmente in quanto non era stato notificato alla Commissione e non è compatibile con il mercato comune poiché non può essere autorizzato né come aiuto alla ristrutturazione né come altro aiuto. |
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(89) |
Le relazioni annuali di AESA e delle imprese che possedeva, per gli esercizi 1998 e 1999, indicano che il proseguimento di tutte le operazioni dipendeva dall’aiuto finanziario del rispettivo azionista, ovvero di SEPI a favore di AESA e di AESA a favore dei cantieri navali. Sulla base di tale informazione, la Commissione conclude che l’aiuto fornito da SEPI ad AESA nell’ambito dell’operazione in causa sia stato trasferito alle tre imprese ancora di proprietà di AESA (Sestao, Sevilla e Puerto Real). Nella decisione della Commissione (24) relativa all’aiuto di Stato illegalmente concesso da SEPI ad AESA nel 1998, successivamente ratificato dalla Corte di giustizia (25), la Commissione era già giunta alla conclusione che l’aiuto di Stato concesso ad AESA implicasse un aiuto di Stato alle sue attività di costruzione navale. |
b) Prestiti concessi da SEPI a tre cantieri navali nel dicembre 1999
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(90) |
Nella seconda estensione del procedimento, la Commissione ha osservato che nel 1999 SEPI aveva concesso alle tre imprese Juliana, Cádiz e Manises prestiti per un importo di 194,4 milioni di EUR. La Commissione sospettava che potesse trattarsi di aiuti di Stato a favore delle suddette imprese. |
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(91) |
Riguardo ai fatti, la situazione era la seguente. I tre cantieri navali (Juliana, Cádiz e Manises) avevano accumulato debiti nei confronti di AESA pari a 192,1 milioni di EUR. Quando si è accollata le tre imprese, SEPI ha versato loro anche un anticipo di 192,1 milioni di EUR (Cádiz: 120,8 milioni; Juliana 47,2 milioni; Manises 24,1 milioni) che è stato utilizzato per restituire i prestiti ad AESA. I prestiti erano stati concessi a un tasso di interesse superiore al MIBOR di 8 punti. A sua volta, SEPI è subentrata ad AESA nel credito di 192,1 milioni di EUR. La differenza tra questi 192,1 milioni di EUR e i 194,4 milioni di EUR dichiarati nella seconda estensione del procedimento (2,1 milioni di EUR) è imputabile a piccoli prestiti accordati da SEPI ai cantieri navali già in precedenza. |
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(92) |
Dal punto di vista dell’aiuto di Stato, la valutazione deve vertere sull’operazione attraverso la quale risorse pubbliche sono state trasferite dallo Stato ai beneficiari, ovvero, sul prestito di 192,1 milioni di EUR concesso da SEPI alle tre imprese Juliana, Cádiz e Manises. Si suppone che la differenza di 2,1 milioni di EUR esistente tra tale importo e i 194,4 milioni di EUR dichiarati nella seconda estensione del procedimento non costituisca aiuto di Stato poiché non è stato stabilito quando e come tale somma sia stata versata. |
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(93) |
Come stabilito dalla Corte di giustizia nella causa 40/85 (Boch), si deve valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato avrebbe concesso tali prestiti, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta di qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale. Pertanto si tratta di stabilire se un investitore privato, quand’anche dovesse prendere la decisione a livello dell’intero gruppo, potrebbe aspettarsi in un’economia di mercato normale una redditività accettabile sul capitale investito. La Corte di giustizia ha affermato altresì, con sentenza del 29 aprile 1999 e del 29 giugno 1999 (26), che un criterio adeguato per stabilire se un prestito costituisca un aiuto di Stato consiste nel determinare se l’impresa beneficiaria potrebbe ottenere gli importi necessari sui mercati privati dei capitali, attraverso la cosiddetta prova dell’investitore privato. |
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(94) |
Le relazioni annuali di Juliana, Cádiz e Manises mostrano chiaramente che le tre imprese si trovavano in difficoltà finanziarie. Ciascuna di esse presentava un valore contabile negativo alla fine del 1998 e ha registrato perdite nel 1999. Anche il revisore dei conti ha dichiarato, nei bilanci relativi agli esercizi 1998 e 1999, che le imprese avevano bisogno del sostegno degli azionisti per poter continuare a funzionare. Inoltre, non vi erano neppure indizi che la difficile situazione finanziaria dei cantieri navali potesse migliorare. |
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(95) |
Per tali motivi si può concludere che le tre imprese non sarebbero state in grado di ottenere i prestiti sui mercati privati di capitali. In altri termini, i prestiti di cui trattasi non superano la prova dell’investitore privato. Per gli stessi motivi, SEPI non poteva aspettarsi la restituzione dei prestiti con gli interessi. Di conseguenza, nel mettere tali risorse a disposizione dei cantieri navali SEPI non ha rispettato il principio dell’investitore privato e quindi i prestiti costituiscono aiuto di Stato a favore delle tre imprese. L’aiuto di Stato è stato concesso illegalmente poiché non è stato notificato alla Commissione e non è compatibile con il mercato comune in quanto non può essere autorizzato né come aiuto alla ristrutturazione né come altro aiuto. |
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(96) |
Secondo la Spagna, il 12 settembre 2000 i prestiti ammontanti a 192 100 000 EUR sono stati restituiti a SEPI, con gli interessi, da IZAR, che in quel periodo aveva rilevato le imprese Juliana, Cádiz e Manises per poi dissolverle. Di conseguenza, l’aiuto illegale in questione è stato recuperato. Ciò nonostante, la Commissione intende utilizzare tale informazione in un’altra indagine relativa ad un aiuto di Stato (caso C 38/03), avviata per stabilire in che misura la costruzione navale civile abbia beneficiato dei conferimenti di capitale effettuati da SEPI a favore di IZAR. |
3) Aiuto contenuto in operazioni connesse al trasferimento 2 tra AESA e IZAR
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(97) |
Il 20 luglio 2000 AESA ha venduto a Bazán i tre cantieri navali che le restavano: Puerto Real, Sestao e Sevilla (27). |
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(98) |
Due sono le questioni sollevate nelle decisioni di estendere il procedimento che occorre appurare per determinare l’esistenza di aiuto di Stato: da un lato occorre stabilire se il prezzo di acquisto pagato da IZAR a AESA sia stato quello di mercato e, dall’altro, se il conferimento di 252 425 000 EUR effettuato da SEPI a favore di AESA, abbia rispettato il principio dell’investitore di mercato. |
a) Conferimento di capitale
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(99) |
Il 18 luglio 2000, SEPI ha deciso di conferire ad AESA un capitale pari a 252 425 000 EUR, due giorni prima che AESA vendesse i suoi cantieri navali (Sestao, Sevilla e Puerto Real) a Bazán. Il capitale è stato versato nel settembre 2000. La Spagna afferma che, dal momento che il capitale è stato conferito soltanto nel settembre 2000, quando AESA aveva già ceduto i suoi cantieri, non ha potuto dar luogo a distorsioni della concorrenza nel settore cantieristico. |
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(100) |
Secondo la relazione annuale relativa al 2000, AESA ha effettuato conferimenti per 309 milioni di EUR ai suoi tre cantieri navali prima che fossero venduti a Bazán/IZAR. Le relazioni annuali dei cantieri navali in questione rivelano che il capitale è stato fornito sotto forma di remissione del debito. La Spagna ha confermato che AESA «aveva ritoccato» i debiti dei cantieri navali in vista della loro vendita a Bazán «in modo che rispecchiassero meglio il valore dei cantieri», senza però versare alcuna cifra. |
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(101) |
Successivamente alla remissione del debito, AESA ha venduto le imprese a Bazán al prezzo di 1 peseta ciascuna. La vendita ha generato una perdita contabile pari a 198 milioni di EUR per AESA. Insieme ad altre perdite derivanti da attività di costruzione navale, nel 2000 le perdite totali per AESA sono ammontate a 271 milioni di EUR. Senza il conferimento di capitale da parte di SEPI, AESA avrebbe avuto un capitale proprio negativo pari a 259 milioni di EUR alla fine del 2000 e avrebbe dovuto essere posta in liquidazione in conformità al diritto delle società. |
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(102) |
Si tratta di stabilire, come osservato in precedenza, se in circostanze analoghe un azionista privato avrebbe conferito il capitale e se dal capitale investito avrebbe potuto aspettarsi un margine di redditività accettabile. |
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(103) |
In primo luogo, è evidente che AESA non poteva trarre alcun profitto accettabile dal capitale, avendo utilizzato i fondi per coprire costi connessi alla cancellazione dei debiti dei suoi cantieri navali e alla successiva perdita derivante dalla cessione di detti cantieri a Bazán. Inoltre, AESA è un gruppo di imprese che non svolge alcun altro tipo di attività, per cui non è in grado di generare profitti propri. Si può altresì escludere che i beneficiari finali delle misure adottate, ovvero i cantieri navali, sotto il controllo di Bazán/IZAR potessero generare un rendimento accettabile alla luce dei loro ultimi risultati conseguiti e in assenza di misure di ristrutturazione. Anche questo trova conferma nelle relazioni annuali di IZAR, secondo le quali i suoi cantieri navali civili hanno riportato perdite nel 2000, nel 2001 e nel 2002. |
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(104) |
Pertanto, si può concludere che il conferimento di capitale effettuato da SEPI a favore di AESA non ha rispettato il principio dell’investitore operante in economia di mercato e costituisce aiuto di Stato. |
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(105) |
Va sottolineato a questo proposito che AESA, cancellando i debiti dei suoi cantieri navali che ammontavano a un importo di 309 milioni di EUR, ha migliorato la propria situazione finanziaria di un importo equivalente. Inoltre considerato che la cancellazione del debito di AESA non ha comportato alcun pagamento in contanti, è chiaro che la decisione di SEPI del 18 luglio 2000 di conferire 252 425 000 EUR ad AESA, quantunque l’importo non sia stato versato fino al settembre 2000, ha permesso ad AESA di cancellare immediatamente i debiti senza doversi dichiarare in fallimento. |
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(106) |
Dal punto di vista dell’aiuto di Stato, l’aiuto è stato concesso con la decisione di SEPI del 18 luglio 2000 di conferire capitale, dato che tale decisione era la condizione indispensabile affinché AESA potesse ridurre i debiti dei cantieri navali. I beneficiari finali dell’aiuto sono stati i cantieri navali, visto che per effetto dell’operazione i cantieri navali hanno cancellato i propri debiti con AESA. |
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(107) |
La cancellazione del debito di AESA ha migliorato la situazione finanziaria dei cantieri navali in questione di 309 milioni di EUR. Tuttavia, la Commissione valuta soltanto il conferimento di fondi effettuato da SEPI, che in questa operazione ammonta a 252 425 000 EUR. Questo aiuto statale era illegale in quanto non era stato notificato alla Commissione e non era compatibile con il mercato comune poiché non poteva essere autorizzato né come aiuto alla ristrutturazione né come altro tipo di aiuto. |
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(108) |
Sebbene si possa concludere che non è stato rispettato il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, la Spagna invoca anche il diritto di effettuare un conferimento di capitale al fine di consentire la cessazione delle attività nelle migliori condizioni, secondo quanto stabilito nella sentenza Lanerossi (28). La Commissione ritiene che l’argomentazione della Spagna non possa essere accettata per le seguenti ragioni: |
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(109) |
In primo luogo, la sentenza Lanerossi non è pertinente al presente caso, in quanto i tre cantieri navali che beneficiano del conferimento di capitale grazie alla remissione del debito sono ancora funzionanti e la loro chiusura non era assolutamente prevista al momento della concessione dell’aiuto. |
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(110) |
Inoltre, anche se l’argomentazione spagnola fosse considerata dal punto di vista di una chiusura di AESA, anziché di una chiusura dei suoi ultimi tre cantieri navali, si può osservare che la procedura di chiusura di AESA è stata avviata soltanto a metà del 2002. Inoltre, nella sentenza Lanerossi, la Corte di giustizia ha affermato che quando il conferimento di capitale non ha alcuna prospettiva di redditività, anche a lungo termine, va considerato aiuto. È la situazione che ricorre nel caso di specie, in quanto non è possibile attendersi che SEPI mai riceva una remunerazione per il capitale che ha concesso a società civili di costruzione navale tramite AESA. Infine, occorre precisare che i costi della chiusura di AESA, secondo quanto afferma la Spagna, consistono in costi sociali connessi alla ristrutturazione dei cantieri navali civili effettuata tra il 1994 e il 1998. Qualsiasi altro aiuto volto a coprire detti costi costituirebbe una violazione della decisione della Commissione del 1997 con la quale è stato autorizzato l’aiuto alla ristrutturazione. |
b) Prezzo d’acquisto
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(111) |
La questione se il prezzo di acquisto abbia costituito un aiuto di Stato a favore di IZAR è stata sollevata nella prima estensione del procedimento del 28 novembre 2001. La ragione per cui è stato possibile concedere l’aiuto di Stato in questa forma è che, una volta venduti i suoi cantieri navali a Bazán, AESA era diventata un soggetto che praticamente non svolgeva alcuna attività. Per tale motivo, le autorità spagnole potevano essere tentate di trasferire la maggior parte possibile delle attività da AESA ai suoi cantieri navali e, quindi, alla società che avrebbe rilevato i cantieri navali civili, ovvero Bazán. Appare, inoltre, evidente, che la probabilità che il valore di mercato di ciascuna delle tre imprese fosse esattamente lo stesso, pari a una peseta, è assai ridotta. |
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(112) |
Durante il procedimento la Spagna ha fornito informazioni indicanti che i valori contabili delle imprese erano, rispettivamente, pari a 91,1 milioni di EUR (Sestao); 37,8 milioni di EUR (Sevilla) e 68,8 milioni di EUR (Puerto Real), per un totale di 197,7 milioni di EUR. Inoltre, la Spagna informa che il valore di mercato dei tre cantieri navali ammontava a […]; […] e […] milioni di EUR rispettivamente, per un totale di […] milioni di EUR. |
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(113) |
Secondo quanto già spiegato, 1 peseta per cantiere navale non era chiaramente un prezzo di mercato e, in teoria, ha rappresentato per Bazán/IZAR un profitto netto di […] milioni di EUR, se la stima spagnola del valore di mercato è corretta. |
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(114) |
Ciò nonostante, poiché non è stato stabilito se tale profitto a favore di Bazán/IZAR includesse direttamente risorse di SEPI o dello Stato, la Commissione non ritiene che il prezzo di una peseta per cantiere navale possa essere utilizzato per stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato a favore dell’acquirente, ossia Bazán/IZAR. |
4. Aiuto contenuto nelle operazioni relative al trasferimento 3, avvenuto tra SEPI e Bazán
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(115) |
Le quattro imprese (Astano, Cádiz, Juliana e Manises) sono state vendute da SEPI a Bazán, il 20 luglio 2000, per una peseta ciascuna. Nella prima estensione del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che questo fosse il prezzo di mercato e che di conseguenza potesse essere stato concesso un aiuto di Stato a Bazán/IZAR. Nella seconda estensione del procedimento, la Commissione ha osservato che dette imprese avevano un valore contabile totale negativo di importo pari a – 68 200 000 EUR. Dato che non è stata in grado di determinare se tale importo fosse stato incluso nella relazione annuale di Bazán/IZAR a titolo di perdita, alla Commissione non era chiaro se SEPI avesse conferito la somma in questione alle quattro imprese in vista del loro trasferimento a Bazán. |
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(116) |
Per quanto concerne i valori contabili, la Spagna ha informato la Commissione che le imprese trasferite avevano un valore contabile totale negativo che ammontava a – 68 200 000 EUR al momento dell’operazione. Pare, tuttavia, che di fatto tale somma sia stata riportata come perdita nella relazione annuale di Bazán/IZAR relativa al 2000, contrariamente a quanto si era presunto nella seconda estensione del procedimento (29). |
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(117) |
Per quanto riguarda il prezzo, la Spagna ha fornito informazioni credibili indicando che il valore di mercato di ciascuna delle quattro società era negativo. Pertanto, si può concludere che il prezzo non è stato troppo basso e quindi che non ha costituito un aiuto di Stato a favore di Bazán/IZAR. |
Recupero dell’aiuto alla ristrutturazione concesso e approvato nel 1997
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(118) |
Visto che sono stati confermati i dubbi circa nuovi aiuti di Stato illegali concessi ai cantieri navali pubblici, la Commissione deve valutare, secondo quanto osservato nella seconda estensione del procedimento, se parte dell’aiuto alla ristrutturazione concesso nel 1997 sia da considerarsi incompatibile e quindi da recuperare. |
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(119) |
A questo riguardo, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Spagna e da IZAR nell’ambito contesto del presente procedimento, non esistono argomenti per considerare incompatibile parte dell’aiuto alla ristrutturazione autorizzato nel 1997. Infatti, ai sensi della decisione (30) con cui è stato autorizzato l’aiuto, il diritto della Commissione di ingiungere il recupero dell’aiuto autorizzato nel 1997 è venuto meno con l’ultima relazione di controllo (31), del 13 ottobre 1999. Per tale motivo, allo scadere del periodo di controllo l’aiuto approvato nel 1997 si è trasformato in aiuto esistente. |
Recupero dell’aiuto successivamente al trasferimento di proprietà
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(120) |
I cantieri navali che beneficiano dell’aiuto illegale istituito anteriormente sono ora di proprietà di IZAR. Tale aiuto illegale dovrebbe, perciò, essere rimborsato da IZAR. Il trasferimento di proprietà dei cantieri navali, da AESA o da SEPI ad IZAR, non significa che il recupero dell’aiuto possa incombere al precedente proprietario delle imprese in questione. Infatti le imprese in questione sono state trasferite ad IZAR non in condizioni di mercato e tramite gare aperte e trasparenti, bensì sotto forma di riorganizzazione di imprese appartenenti allo stesso gruppo, SEPI, previo pagamento di un prezzo simbolico. In due sentenze recenti (32) la Corte di giustizia ha dichiarato che, qualora le società siano acquisite in condizioni di concorrenza non discriminatorie e a prezzo di mercato (vale a dire, al maggior prezzo che un investitore privato sarebbe disposto a pagare in condizioni di mercato normali per le imprese, nella situazione in cui si trovassero), in particolare dopo aver beneficiato di aiuti statali, l’elemento di aiuto è stato valutato al prezzo di mercato ed incluso nel prezzo d’acquisto. Soltanto in simili circostanze non si può ritenere che gli aggiudicatari abbiano fruito di un vantaggio rispetto agli altri operatori del mercato. Pertanto, non è possibile chiedere loro la restituzione dell’elemento di aiuto in questione. Dalla descrizione dei fatti relativi al presente caso, risulta evidente che tali condizioni non sussistono. Inoltre, nelle cause riunite C-328/99 e C-399/00 Italia e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione (33), punto 38, la Corte di giustizia ha sottolineato che la vendita di partecipazioni in una società beneficiaria di aiuti illegali da parte di un azionista a un terzo non pregiudica la norma che esige la restituzione degli aiuti. Nel presente caso, Bazán/IZAR, di proprietà del gruppo statale SEPI, ha acquisito partecipazioni in imprese che formavano parte anch’esse del gruppo SEPI, e le ha soppresse in quanto soggetti giuridici. A titolo di impresa succeduta a cantieri navali precedentemente indipendenti sotto il profilo giuridico (con lo status di società per azioni), il beneficiario è ora IZAR e come tale deve recuperare gli aiuti concessi ai cantieri navali in questione. |
Articolo 296
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(121) |
Nel caso in cui il conferimento di capitale ai cantieri navali fosse considerato come un aiuto a favore di Bazán, la Spagna afferma che tale aiuto sarebbe conforme all’articolo 296 e, pertanto, non rientrerebbe nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di statali, in quanto Bazán era un’impresa militare al momento dell’acquisizione dei centrieri navali. |
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(122) |
Ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE: «ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.» Già nella sua decisione (34) relativa all’aiuto alla ristrutturazione a favore di KSG, la Commissione ha dichiarato quanto segue: «Per contro, quando una misura che rientra nella definizione di aiuto di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, incide sulla produzione militare, sulla produzione civile o su quella a duplice uso, non può essere considerata del tutto giustificata ai sensi dell'articolo 296. La Commissione non condivide la posizione delle autorità olandesi e spagnole allorché sostengono che, considerati gli aspetti militari, l'intera misura rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 296, anche nel caso in cui producesse un chiaro effetto sulla concorrenza nei settori non militari. Una tale interpretazione è chiaramente in contrasto con la lettera dell'articolo in questione.». |
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(123) |
La decisione afferma inoltre che «è pertanto evidente che le misure hanno influito sulle condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti civili. Per tale motivo la Commissione, conformemente alla pratica solitamente seguita, deve valutare le misure in funzione delle norme in materia di aiuti di Stato, nella misura in cui esse provocano o minacciano di provocare una distorsione della concorrenza sui mercati dei prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 296.». |
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(124) |
La Commissione osserva che attualmente Bazán, che ora opera sotto il nome di IZAR, svolge attività di costruzione navale militare e civile. L’aiuto accordato ai cantieri navali acquistati da Bazán era diretto ed esclusivamente vincolato alla produzione di imbarcazioni civili. Riguardo ai suoi risultati nel presente caso e alla decisione relativa a KSG, la Commissione osserva altresì che la produzione di imbarcazioni civili è contemplata dall’articolo 87 del trattato e non può essere oggetto di esenzioni in base all’articolo 296 soltanto perché la società che ha acquisito i cantieri navali, Bazán, al momento dell’acquisizione si dedicava esclusivamente alla produzione militare. |
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(125) |
La decisione di avviare il procedimento nel caso C 38/03 include, ai paragrafi 44 e seguenti, vari criteri che devono essere soddisfatti ai fini dell’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE. Sebbene conoscano bene tali requisiti, le autorità spagnole non hanno presentato alla Commissione alcuna prova che le misure descritte in precedenza fossero destinate a promuovere la produzione di apparecchiature militari. |
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(126) |
Non è possibile mettere in dubbio con argomentazioni valide che i cantieri navali civili avessero bisogno di enormi iniezioni di capitale per poter sopravvivere. Il semplice fatto che siano stati venduti a un’impresa di costruzione navale non altera la natura dei cantieri navali e il fatto di essere controllati da un’impresa che svolge anch’essa attività navali non conferisce loro un carattere militare. Inoltre, fornire informazioni su detti cantieri navali non può essere contrario agli interessi essenziali della Spagna. Nel presente caso, la Spagna semplicemente non ha fornito alcuna spiegazione credibile di come potrebbero essere lesi i suoi vitali interessi di sicurezza né ha fornito alcuna informazione sostanziale. |
VI. Conclusione
La Commissione conclude che la Spagna ha dato illegalmente esecuzione a un aiuto dell’importo di 500 473 000 EUR, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, accordato sotto forma di:
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1) |
Acquisizione da parte di SEPI delle tre imprese di AESA Cádiz, Juliana e Manises il 28 dicembre 1999, per 55 948 000 EUR al di sopra del prezzo di mercato, di cui in definitiva hanno beneficiato i rimanenti cantieri navali di AESA: Sestao, Sevilla e Puerto Real. |
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2) |
Prestiti pari a 192 100 000 EUR concessi da SEPI a tre imprese in crisi: Cádiz, Juliana e Manises, il 28 dicembre 1999. |
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3) |
Conferimento di capitale pari a 252 425 000 EUR da parte di SEPI in favore di AESA, nel settembre 2000, di cui in definitiva hanno beneficiato le tre imprese, Sestao, Sevilla e Puerto Real. |
L’aiuto non è compatibile con il mercato comune, dato che non può essere autorizzato come aiuto alla ristrutturazione né come altro tipo di aiuto.
L’aiuto deve essere rimborsato nella sua totalità dall’impresa attuale proprietaria dei cantieri, IZAR, la quale si è accollata le imprese di AESA-SEPI.
I prestiti di cui al punto 2), che ammontano a 192,1 milioni di EUR, sono stati rimborsati da IZAR a SEPI nel settembre 2000, con gli interessi. Si può pertanto ritenere che detto importo di aiuto illegale e incompatibile sia stato recuperato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato concesso dalla Spagna ai cantieri navali pubblici spagnoli, attualmente di proprietà di IZAR, pari a un importo di 500 473 000 EUR, è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione, ad eccezione dei 192,1 milioni di euro già recuperati.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino a quella del suo effettivo recupero e sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 2 si applica come interesse composto durante tutto il periodo di cui al succitato paragrafo.
Articolo 3
Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. A tal fine utilizza il formulario di cui all’Allegato della presente decisione.
Articolo 4
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2004.
Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione
(1) GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.
(2) GU L 148 del 6.6.1997, pag. 1.
(3) GU C 328 del 18.11.2000, pag. 16; GU C 21 del 24.1.2002, pag. 17 e GU C 199 del 23.8.2003, pag. 9.
(4) GU C 354 del 21.11.1997, pag. 2.
(5) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(6) GU C 21 del 24.1.2004, pag. 41. Causa T-381/03.
(7) Gli importi monetari della presente decisione sono, in generale, cifre arrotondate, convertite da pesetas in euro.
(8) GU C 201 del 26.8.2003, pag. 3.
(9) Racc. 1980, pag. 1205.
(10) Racc. 1994, pag. I-877.
(11) Racc. 1998, pag. I-7907.
(12) GU L 385 del 31.12.1994, pag. 1.
(*1) Informazioni riservate.
(13) Racc. 1991, pag. I-1433.
(14) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
(15) GU L 37 del 12.2.2000, pag. 22.
(16) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75.
(17) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35.
(18) Racc. 2000, pag. I-3271, paragrafo 50.
(19) Racc. 2002, pag. I-4397, paragrafi 55 e 56.
(20) GU L 37 del 12.2.2000, pag. 22.
(21) GU L 296 del 30.10.2002, pag. 73.
(22) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.
(23) Racc. 1986, pag. 2321.
(24) GU L 37 del 12.2.2000, pag. 22.
(25) Racc. 2002, pag. I-3243.
(26) Causa C-342/96, Spagna/Commissione, Racc. 1999, pag. I-2459, paragrafi 41 e 42, e causa C-256/97, DMT Racc. 1999, pag. I-3913, paragrafi 22-24 nonché i punti da 334 a 336 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella suddetta causa.
(27) Era, inoltre, proprietaria di diverse imprese più piccole, tuttavia il loro capitale nominale totale ammontava soltanto a 161 milioni di pesetas (poco meno di 1 milione di EUR), rispetto ai 9,5 miliardi di pesetas (57,1 milioni di euro) dei tre cantieri navali (Puerto Real: 4 miliardi di pesetas, Sestao: 4 miliardi di pesetas; Sevilla: 1,5 miliardi di pesetas).
(28) Ai punti 21 e 22 della sentenza si afferma che occorre accettare che una società madre possa anche, durante un limitato periodo di tempo, sopportare le perdite di una delle sue controllate allo scopo di consentire la cessazione delle attività di quest’ultima nelle migliori condizioni. Simili decisioni possono essere motivate non soltanto dalla probabilità di ricavare un profitto materiale indiretto, ma anche da altre considerazioni, quali la salvaguardia dell’immagine del gruppo o il riorientamento delle sue attività. Tuttavia, quando i conferimenti di capitali di un investitore pubblico prescindono da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, essi vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 92 del trattato, e la loro compatibilità con il mercato comune deve valutarsi unicamente alla luce dei criteri previsti da tale articolo.
(29) Tuttavia, questa informazione sarà utilizzata nell’altro procedimento avviato contro IZAR, per determinare se parte dei capitali conferiti ad IZAR nel 2000 sia stata utilizzata per fini civili.
(30) GU C 354 del 21.11.1997, pag. 2. Cfr. in particolare il penultimo paragrafo a pag. 7 (già citato alla nota 4).
(31) COM(1999) 480 def.
(32) Causa C-390/98, H.J. Banks, Racc. 1977, pag. I-6117, punto 77, e C-277/00, Germania/Commissione, punto 80, Racc. 2001, pag. I-6117.
(33) Racc. 2003, pag. I-4035.
ALLEGATO
Informazioni relative all’applicazione della decisione 2005/173/CE della Commissione
1. Calcolo dell’importo da recuperare
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1.1. |
Fornire dettagli circa gli importi di aiuto di Stato illegalmente posto a disposizione del beneficiario:
Osservazioni: |
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1.2. |
Spiegare dettagliatamente come saranno calcolati gli interessi applicabili all’aiuto da recuperare. |
2. Provvedimenti previsti e adottati per il recupero dell’aiuto
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2.1. |
Descrivere dettagliatamente i provvedimenti previsti e già adottati per il recupero immediato ed effettivo dell’aiuto. Indicare altresì, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti. |
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2.2. |
Qual è il calendario del processo di recupero? Quando sarà completato il recupero dell’aiuto? |
3. Recupero già eseguito
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3.1. |
Specificare gli importi di aiuto recuperati presso il beneficiario:
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3.2. |
Allegare prove del rimborso degli importi di aiuto specificati nel riquadro del punto 3.1. |
(1) Data in cui le quote di aiuto sono state poste a disposizione del beneficiario.
(2) Importo di aiuto posto a disposizione del beneficiario (in equivalente lordo di aiuto).
(3) Data di rimborso dell’aiuto.