24.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2005
recante modifica della decisione 97/102/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Russia, per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario
[notificata con il numero C(2005) 357]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/155/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella decisione 97/102/CE della Commissione (2), il comitato della pesca della Federazione russa è identificato quale autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. |
(2) |
In seguito a una ristrutturazione dell’amministrazione russa, l’autorità competente è ora il ministero dell’Agricoltura della Federazione russa. Questa nuova autorità è in grado di vigilare in modo efficace all’applicazione delle norme in vigore. |
(3) |
Il ministero dell’Agricoltura ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva. |
(4) |
La decisione 97/102/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(5) |
Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 97/102/CE è modificata come segue:
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il ministero dell’Agricoltura della Federazione russa, assistito dal Centro nazionale per la sicurezza e la qualità dei prodotti della pesca (Centro qualità pesce), è l’autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.». |
2) |
L’allegato A è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 24 giugno 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/941/CE (GU L 325 del 30.11.2002, pag. 45).
ALLEGATO
«ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca originari della Russia e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma