24.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

recante modifica della decisione 97/102/CE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Russia, per quanto concerne la designazione dell’autorità competente e il modello di certificato sanitario

[notificata con il numero C(2005) 357]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/155/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nella decisione 97/102/CE della Commissione (2), il comitato della pesca della Federazione russa è identificato quale autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell’acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2)

In seguito a una ristrutturazione dell’amministrazione russa, l’autorità competente è ora il ministero dell’Agricoltura della Federazione russa. Questa nuova autorità è in grado di vigilare in modo efficace all’applicazione delle norme in vigore.

(3)

Il ministero dell’Agricoltura ha fornito assicurazioni ufficiali quanto alla conformità con le norme per i controlli sanitari e il monitoraggio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui alla direttiva 91/493/CEE e al rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate in detta direttiva.

(4)

La decisione 97/102/CE va quindi modificata di conseguenza.

(5)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/102/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il ministero dell’Agricoltura della Federazione russa, assistito dal Centro nazionale per la sicurezza e la qualità dei prodotti della pesca (Centro qualità pesce), è l’autorità competente in Russia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.».

2)

L’allegato A è sostituito dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 24 giugno 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/941/CE (GU L 325 del 30.11.2002, pag. 45).


ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari della Russia e destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

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