17.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2005

recante abrogazione della decisione 2000/137/CE che accetta gli impegni relativi alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

(2005/132/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 348/2000 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina. Con la decisione 2000/137/CE (3), la Commissione ha accettato gli impegni offerti dagli esportatori di questi due paesi. Con la decisione 2002/669/CE, la Commissione ha accettato il ritiro volontario dell’impegno comune da parte dei produttori ucraini.

(2)

A seguito di una richiesta presentata dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi in acciaio senza saldatura dell'Unione europea, la Commissione ha avviato un riesame intermedio delle misure antidumping in vigore e della forma delle misure, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (4).

B.   RITIRO DELL’ACCETTAZIONE DI UN IMPEGNO

(3)

Con il regolamento (CE) n. 258/2005 (5), il Consiglio ha concluso il riesame in questione.

(4)

Come indicato nel considerando 137 del regolamento (CE) n. 258/2005, previa consultazione di tutte le parti interessate, l’impegno nella sua forma attuale non è più adeguato. Su tale base, e conformemente alle clausole pertinenti dell’impegno in questione, che autorizzano la Commissione a ritirarne unilateralmente l’accettazione, la Commissione ha deciso di ritirare l’accettazione dell’impegno stesso.

(5)

Nel dicembre 2004, la Commissione ha informato la società croata Mechel Željezara Ltd. della propria proposta concernente il ritiro dell’accettazione dell’attuale impegno. In seguito a tale notifica, il governo croato ha informato la Commissione che la società, unica produttrice dei tubi di cui trattasi in Croazia, era stata posta in liquidazione e aveva cessato la produzione nell’autunno del 2004. Pertanto, l’impegno è considerato anche come non più valido.

C.   ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2000/137/CE

(6)

In considerazione di quanto sopra, è necessario abrogare la decisione 2000/137/CE, quale modificata dalla decisione 2002/669/CE.

(7)

Parallelamente alla presente decisione, con il regolamento (CE) n. 258/2005, il Consiglio ha stabilito un dazio antidumping definitivo a livello nazionale sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/137/CE, quale modificata dalla decisione 2002/669/CE, è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1515/2002 (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 8). Decisione modificata dalla decisione 2002/669/CE (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 20).

(3)  GU L 46 del 18.2.2000, pag. 34.

(4)  GU C 288 del 23.11.2002, pag. 11.

(5)  Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.