4.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica

[notificata con il numero C(2005) 190]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/91/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, nonché le norme applicabili ai controlli di tali movimenti.

(2)

Tale regolamento dispone che gli animali da compagnia siano accompagnati da un passaporto che attesti la validità della vaccinazione antirabbica, ovvero dell’eventuale rivaccinazione («richiamo»), conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione del vaccino.

(3)

Le raccomandazioni del fabbricante del vaccino indicano chiaramente la scadenza del periodo di immunità e la data entro la quale è necessario rifare la vaccinazione (o richiamo).

(4)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 non specifica dopo quanto tempo interviene l’immunità contro la rabbia. A fini di chiarezza della legislazione comunitaria pertinente, occorre prevedere un termine oltre il quale la vaccinazione o la rivaccinazione antirabbica debbano essere considerate valide.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lasciando impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 998/2003, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, punto b), del medesimo, la vaccinazione antirabbica è considerata valida 21 giorni dopo la fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione nel paese in cui è somministrato il vaccino.

Tuttavia, il vaccino antirabbico va considerato valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo), laddove il vaccino sia somministrato nel corso del periodo di validità indicato dal fabbricante di un vaccino precedente nel paese in cui quest’ultimo è stato somministrato. La vaccinazione è considerata come una vaccinazione primaria in assenza del certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 7 febbraio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146, del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 14).