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2.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 2004
concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore
(2005/76/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (1), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato. |
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(2) |
Le due parti contraenti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 1439/2001 (2), dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, mediante accordo in forma di scambio di lettere, in attesa dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo. |
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(3) |
Grazie a tale scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Comore per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004. |
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(4) |
Per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. Occorre pertanto firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio. |
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(5) |
Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo prorogato, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva di conclusione dell'accordo stesso.
Articolo 3
L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio per la Comunità a decorrere dal 28 febbraio 2004.
Articolo 4
Le possibilità di pesca fissate all'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:
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a) |
tonniere con reti a circuizione:
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b) |
pescherecci con palangari di superficie:
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Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Articolo 5
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore
A. Lettera della Comunità europea
Bruxelles,
Signor …,
mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (28 febbraio 2001-27 febbraio 2004), che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo di pesca:
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1) |
A partire dal 28 febbraio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. Il contributo finanziario della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, all’importo previsto dall'articolo 2, del protocollo attualmente in vigore, vale a dire 291 875 EUR. Il pagamento di detto contributo finanziario sarà effettuato al più tardi il 1o dicembre 2004. Saranno altresì d'applicazione le condizioni attinenti al pagamento dell'importo di cui all'articolo 3 del protocollo. |
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2) |
Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. |
La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
B. Lettera del governo dell'Unione delle Comore
Bruxelles,
Signor …,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«Mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (28 febbraio 2001-27 febbraio 2004) che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo di pesca:
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1) |
A partire dal 28 febbraio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. Il contributo finanziario della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, all’importo previsto dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore, vale a dire 291 875 EUR. Il pagamento di detto contributo finanziario sarà effettuato al più tardi il 1o dicembre 2004. Saranno altresì d'applicazione le condizioni attinenti al pagamento dell'importo di cui all'articolo 3 del protocollo. |
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2) |
Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. |
La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.»
Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo dell'Unione delle Comore e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo dell'Unione delle Comore