29.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/59


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

che modifica la decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

(2005/68/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC (1) che prevede che il primo riesame vada effettuato entro il 2004.

(2)

Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.

(3)

Il comitato militare dell'Unione europea ha definito dettagliatamente il concetto di risposta militare rapida dell'Unione europea nella relazione del 3 marzo 2004. Ha successivamente definito il concetto di gruppi tattici dell'Unione europea il 14 giugno 2004.

(4)

Il 17 giugno 2004 il Consiglio europeo ha approvato una relazione sulla PESD che sottolineava l'esigenza di proseguire i lavori concernenti le capacità di reazione rapida dell'Unione europea in vista della costituzione di una capacità operativa iniziale all'inizio del 2005.

(5)

Tenuto conto di tali sviluppi, il prefinanziamento delle operazioni militari dell'Unione europea dovrebbe essere migliorato, in particolare ai fini delle operazioni di reazione rapida. Il nuovo sistema di prefinanziamento è pertanto riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida. Tuttavia, in circostanze specifiche, un contributo versato in anticipo può essere utilizzato per il prefinanziamento di un'operazione regolare, in particolare di un'operazione per la quale intercorre un breve lasso di tempo tra l'adozione dell'azione comune finalizzata all'intervento e la decisione di avviare l'operazione.

(6)

È opportuno pertanto modificare la decisione 2004/197/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/197/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Prefinanziamento

1.   Nel caso di un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione europea, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell'importo di riferimento. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.

2.   Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell'Unione europea, gli Stati membri partecipanti:

a)

versano i contributi ad Athena in anticipo,

b)

o, quando il Consiglio decide di condurre un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione europea al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

3.   Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che hanno optato per il versamento anticipato dei contributi (in seguito denominati “Stati membri anticipatori”), iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi che gli Stati membri anticipatori versano entro 90 giorni dall'invio della richiesta corrispondente. Tuttavia, i contributi anticipati richiesti per l'anno 2005 sono versati in due rate, rispettivamente entro il 30 aprile e il 30 novembre 2005.

4.   Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 4, i contributi richiesti a uno Stato membro anticipatore per un'operazione, fino a concorrenza del contributo da esso versato per gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono versati entro 90 giorni dall'invio della richiesta. Un importo analogo può essere messo a disposizione del comandante dell'operazione attingendo dai contributi versati in anticipo.

5.   In deroga all'articolo 20, gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo utilizzati per un'operazione sono reintegrati entro 90 giorni dall'invio della richiesta.

6.   Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro anticipatore può, in circostanze specifiche, autorizzare l'amministratore ad utilizzare il contributo versato in anticipo per coprire il contributo a un'operazione a cui partecipa, diversa da un'operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro 90 giorni dall'invio della richiesta.

7.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, il comandante dell'operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.

8.   Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all'amministratore di almeno tre mesi.»;

2)

l'articolo 24, paragrafo 6, è modificato come segue:

«6.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro 30 giorni dall'invio della richiesta corrispondente.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 1o febbraio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.