27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini in Slovacchia

[notificata con il numero C(2005) 127]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2004 è stata rilevata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici in alcune zone della Slovacchia. Per far fronte ai focolai di peste suina classica la Commissione ha adottato le decisioni 2004/375/CE (2), 2004/625/CE (3) e 2004/831/CE (4) che modificano la decisione 2003/526/CE della Commissione, del 18 luglio 2003, recante provvedimenti protettivi contro la peste suina classica in alcuni Stati membri (5) che stabiliva alcune disposizioni supplementari relative al controllo della malattia.

(2)

La Slovacchia ha attuato un intenso programma di ricerche sulla peste suina classica nei suini selvatici in tutto il paese e in particolare nella zona infetta. Il programma è in corso di realizzazione.

(3)

Di conseguenza la Slovacchia ha presentato ora, per approvazione, un piano relativo all’eradicazione della peste suina nei suini selvatici nei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava), Levice (che comprende il distretto di Levice), Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce), Topoľčany (che comprende il distretto di Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (che comprende il distretto di Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva districts), Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár), Krupina e Veľký Krtíš.

(4)

Poiché intende introdurre la vaccinazione dei suini selvatici nei distretti di Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec e Poltár la Slovacchia ha inoltre presentato per approvazione un piano relativo alla vaccinazione d’emergenza.

(5)

Le autorità slovacche hanno autorizzato l’uso di un vaccino vivo attenuato contro la peste suina classica (ceppo C) da utilizzarsi per l’immunizzazione dei suini selvatici mediante esche.

(6)

I piani presentati dalla Slovacchia per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza di tali suini nelle zone indicate sono stati esaminati e giudicati conformi alla direttiva 2001/89/CE.

(7)

Per motivi di trasparenza è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche nelle quali saranno applicati i piani per l’eradicazione e per la vaccinazione d’emergenza.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano presentato dalla Slovacchia per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella zona indicata al punto 1 dell’allegato è approvato.

Articolo 2

Il piano presentato dalla Slovacchia per la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici nella zona indicata al punto 2 dell’allegato è approvato.

Articolo 3

La Slovacchia adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essa ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 72.

(3)  GU L 280 del 31.8.2004, pag. 36.

(4)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 61.

(5)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/831/CE.


ALLEGATO

1)   Zone nelle quali è attuato il piano di eradicazione

Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trnava (compresi i distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava), Levice (che comprende il distretto di Levice), Nitra (compresi i distretti di Nitra e Zlaté Moravce), Topoľčany (che comprende il distretto di Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (che comprende il distretto di Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compresi i distretti di Púchov e Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen e Detva districts), Banská Bystrica (compresi i distretti di Banská Bystrica e Brezno), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár), Krupina e Veľký Krtíš.

2)   Zone nelle quali è attuato il piano di vaccinazione d’emergenza

Il territorio dei distretti di Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec e Poltár.