27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani di eradicazione e di vaccinazione negli Stati federali della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia e il piano di eradicazione nello Stato federale della Saar (Germania)

[notificata con il numero C(2005) 119]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato la decisione 2003/135/CE, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2) come una delle misure di lotta contro la peste suina classica.

(2)

Il 12 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2004/146/CE, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani di eradicazione e di vaccinazione nel Kreis Bad Kreuznach (Germania) e il termine dei piani di vaccinazione nello Stato federale della Saar (Germania).

(3)

Le autorità tedesche hanno informato la Commissione delle recenti evoluzioni della malattia nei suini selvatici in Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Saar. Quest’informazione indica che l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici ha avuto successo e che i piani di eradicazione e di vaccinazione approvati non devono più essere applicati in questi Stati federali.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/135/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2003/135/CE è modificato come segue:

a)

al punto 1:

sono soppresse le lettere A), B) e D),

il testo «C) Renania Palatinato» è sostituito da «Renania Palatinato»;

b)

al punto 2:

sono soppresse le lettere A) e B),

il testo «C) Renania Palatinato» è sostituito da «Renania Palatinato».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata dalla decisione 2004/146/CE (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 42).