27.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2005
che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani di eradicazione e di vaccinazione negli Stati federali della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia e il piano di eradicazione nello Stato federale della Saar (Germania)
[notificata con il numero C(2005) 119]
(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/58/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha adottato la decisione 2003/135/CE, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2) come una delle misure di lotta contro la peste suina classica. |
(2) |
Il 12 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2004/146/CE, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani di eradicazione e di vaccinazione nel Kreis Bad Kreuznach (Germania) e il termine dei piani di vaccinazione nello Stato federale della Saar (Germania). |
(3) |
Le autorità tedesche hanno informato la Commissione delle recenti evoluzioni della malattia nei suini selvatici in Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Saar. Quest’informazione indica che l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici ha avuto successo e che i piani di eradicazione e di vaccinazione approvati non devono più essere applicati in questi Stati federali. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/135/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2003/135/CE è modificato come segue:
a) |
al punto 1:
|
b) |
al punto 2:
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Articolo 2
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata dalla decisione 2004/146/CE (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 42).