27.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

che istituisce l’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(I testi in lingua francese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2005/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l’istituzione di agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito da detto regolamento e di incaricarle dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari; questa decisione non influisce sulla portata del regolamento.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la direzione, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La gestione di alcuni aspetti centralizzati di una serie di programmi nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura riguarda l'esecuzione di progetti di carattere tecnico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

(4)

I compiti connessi all'esecuzione di tale programma possono essere delegati a un'agenzia esecutiva in base ad una netta separazione tra, da una parte, le fasi della programmazione e l’adozione delle decisioni in materia di finanziamento, di competenza dei servizi della Commissione, e, dall’altra, l'esecuzione dei progetti, da affidare all'agenzia esecutiva.

(5)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva non modifica né la delega da parte del Consiglio alla Commissione della gestione di alcune fasi delle azioni previste dai vari programmi né la delega alle agenzie nazionali dei compiti di gestione concernenti certi programmi.

(6)

Un’analisi costi/benefici appositamente realizzata ha dimostrato che il ricorso ad un’agenzia esecutiva per la gestione di determinati aspetti centralizzati del programma nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura rappresenta l’opzione più vantaggiosa rispetto alle altre opzioni disponibili, in termini sia finanziari che non finanziari.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, stabilisce un regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 (2) del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia

1.   È istituita un'agenzia esecutiva (in appresso denominata «l'Agenzia») per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, il cui statuto e i cui principi operativi sono definiti dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   La denominazione dell'Agenzia è «Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura».

Articolo 2

Sede

La sede dell'Agenzia è fissata a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

1.   L'Agenzia è istituita per un periodo che inizia il 1o gennaio 2005 e termina il 31 dicembre 2008.

2.   Una valutazione dell’operato dell’Agenzia, comprendente un’analisi costi-benefici come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003, sarà effettuata dalla Commissione nel 2006, in vista dell’eventuale revisione o estensione dei compiti dell’Agenzia nel quadro della nuova serie di programmi nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   L’Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei programmi comunitari seguenti:

a)

la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia d’istruzione «Socrate», approvata con decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

b)

la seconda fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci», approvata con decisione 1999/382/CE del Consiglio (4);

c)

il programma d’azione comunitaria «Gioventù», approvato con decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

d)

il programma «Cultura 2000», approvato con decisione 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

e)

il programma d’incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione, 2001-2005), approvato con decisione 2000/821/CE del Consiglio (7);

f)

il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione, 2001-2005), approvato con decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

g)

il programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus), approvato con decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

h)

il programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning), approvato con decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

i)

il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica), approvato con decisione 2004/100/CE del Consiglio (11);

j)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

k)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione, approvato con decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

l)

il programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura, approvato con decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

m)

i progetti nel settore dell’istruzione superiore che possono essere finanziati mediante le disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (15).

2.   Nell’ambito della gestione degli aspetti dei programmi comunitari indicati nel paragrafo 1, l’Agenzia è responsabile dei compiti seguenti:

a)

la gestione dell’intero ciclo di vita dei progetti che le sono assegnati nell’ambito dell’esecuzione dei programmi comunitari, in base al programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione e avente valore di decisione di finanziamento in materia di sovvenzioni e di appalti nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, o in base a decisioni di finanziamento specifiche adottate dalla Commissione, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti in base all'atto di delega della Commissione;

b)

l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio in entrate e spese e l’esecuzione, sulla base della delega della Commissione, di alcune o tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi comunitari, in particolare di quelle inerenti all'attribuzione di sovvenzioni e appalti;

c)

la raccolta, l'analisi e la trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie per orientare l'attuazione dei programmi comunitari.

3.   L'Agenzia può essere incaricata dalla Commissione, previo parere del Comitato delle agenzie esecutive di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell’ambito di altri programmi comunitari nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, a titolo dell'articolo 2 del regolamento n. 58/2003, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

4.   La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti assegnati all'Agenzia ed è modificata in funzione dei compiti supplementari che eventualmente le sono assegnati. Essa è trasmessa, a titolo informativo, al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L'Agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore, designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.

3.   Il direttore dell'Agenzia è nominato per quattro anni.

Articolo 6

Sovvenzione

L'Agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea e prelevata dalla dotazione finanziaria dei programmi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, da quella di altri programmi comunitari la cui esecuzione è attribuita all'Agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 7

Controllo e rendiconto d'esecuzione

L'Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisati nell'atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(3)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(4)  GU L 146 dell’11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.

(6)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.

(7)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.

(8)  GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(11)  GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(12)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(13)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(14)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(15)  GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).