21.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2004

che modifica la decisione 2004/166/CE concernente l'aiuto alla ristrutturazione al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM)

[notificata con il numero C(2004) 3359]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/166/CE della Commissione (1) in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Sintesi

(1)

Il 9 luglio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2004/166/CE concernente l'aiuto alla ristrutturazione al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), di seguito la «decisione finale», con la quale dichiarava compatibile con il mercato comune una parte dell'aiuto notificato, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni. Tra le condizioni previste, l’articolo 2 della decisione finale dispone che fino al 31 dicembre 2006 la SNCM non possa acquisire nuove navi e firmare contratti di costruzione, ordinazione o locazione per altre navi, nuove o rimesse a nuovo. La SNCM può utilizzare soltanto le 11 navi già in suo possesso alla data della decisione finale, cioè: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto e Monte d'Oro. L’ultimo comma di questo articolo dispone che: «Se la SNCM deve sostituire, a causa di eventi indipendenti dalla sua volontà, una delle sue navi entro il 31 dicembre 2006, la Commissione potrà autorizzare tale sostituzione sulla base di una notifica debitamente motivata dalla Francia».

(2)

Con lettera del 23 giugno 2004 (2), le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di poter sostituire la nave Aliso con la nave Asco nell’elenco delle navi di cui all'articolo 2 della decisione finale. Inoltre, di fronte alle difficoltà incontrate dalla SNCM a vendere la nave Asco, le autorità francesi, diversamente da quanto previsto nel piano di ristrutturazione (3), hanno domandato alla Commissione di autorizzare la SNCM a vendere o la nave Aliso o la nave Asco.

1.2.   Titolo della misura

(3)

La misura si intitola «Modifiche alla decisione finale del 9 luglio 2003 della Commissione concernente l’aiuto alla ristrutturazione a favore della SNCM».

1.3.   Beneficiario della misura

(4)

Il beneficiario dell'aiuto alla ristrutturazione è la SNCM, società marittima francese che serve la Corsica e l'Africa del Nord, con partenza dal territorio della Francia continentale. Il beneficiario delle modifiche proposte sarebbe quindi la SNCM.

1.4.   Obiettivi delle modifiche

(5)

L’obiettivo principale delle modifiche proposte è, da un lato, permettere alla SNCM di utilizzare l’Aliso al posto dell’Asco modificando l'elenco delle navi che la SNCM è autorizzata a utilizzare a norma dell'articolo 2 della decisione finale e, dall'altro, facilitare la vendita della quarta nave prevista dalla decisione finale, lasciando ai potenziali acquirenti la scelta tra l’Aliso e l’Asco, che sono due navi identiche.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE PROPOSTE

2.1.   Proposta di permuta tra l’Asco e l’Aliso

(6)

Con lettera del 23 giugno 2004 le autorità francesi hanno proposto di sostituire l’Aliso con l’Asco nell’elenco delle navi che la SNCM è autorizzata a utilizzare durante il periodo di ristrutturazione, elenco esplicitamente indicato all’articolo 2, secondo comma, della decisione finale del 9 luglio 2003. Si ricorda che la NGV Asco alla data della domanda delle autorità francesi risultava ancora invenduta.

(7)

La permuta richiesta dalle autorità francesi è motivata dalla volontà di facilitare la cessione di una nave o dell'altra, viste le difficoltà incontrate dalla SNCM nella cessione della NGV Asco.

(8)

Le autorità francesi hanno anche trasmesso un'attestazione delle autorità portuali di Marsiglia che certifica che la nave Aliso è attraccata al molo dal 2 novembre 2003.

2.2.   Proposta di autorizzare la SNCM a vendere l’Asco o l’Aliso

(9)

Le autorità francesi hanno chiesto anche che nell’ambito del piano di ristrutturazione la SNCM possa vendere l’Asco o l’Aliso in funzione dei bisogni dei potenziali acquirenti.

3.   VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

3.1.   Impatto della proposta di permuta tra l’Asco e l’Aliso

(10)

La Commissione osserva innanzitutto che le navi Asco e Aliso sono due «sistership» ossia due navi gemelle, costruite sulla base degli stessi progetti e nello stesso cantiere navale. Esse hanno esattamente le stesse dimensioni, la stessa forma e la stessa capacità.

(11)

La Commissione ritiene che la permuta delle due navi non abbia lo scopo di aumentare la capacità della SNCM e che non incida sulla portata della decisione finale, in particolare per quanto attiene la condizione posta dall’articolo 2 della decisione, che limita la capacità della compagnia destinataria dell’aiuto.

(12)

La Commissione ricorda inoltre che ad un’eventuale modifica della composizione della flotta della SNCM si può procedere solo per ragioni indipendenti dalla volontà della SNCM. Nel caso di specie la Commissione ritiene che i problemi della SNCM relativi alla cessione della nave Asco non dipendano dalla volontà di questa società marittima e non fossero prevedibili al momento dell’adozione della decisione finale.

3.2.   Impatto della proposta che autorizzerebbe la SNCM a vendere l’Asco o l’Aliso

(13)

La Commissione ritiene che, anche se la SNCM trovasse un acquirente per l’Aliso al posto dell’Asco, la vendita dell’Aliso sarebbe equivalente a quella dell’Asco in termini di incidenza sulla capacità della SNCM e che gli impegni assunti dalle autorità francesi per conformarsi al piano di ristrutturazione sarebbero allora rispettati per quanto attiene la vendita delle quattro navi della flotta operativa della SNCM. Infatti, la SNCM ha già venduto tre delle quattro navi la cui cessione era prevista nel piano di ristrutturazione.

(14)

La Commissione ritiene che, se la SNCM vende l'Aliso al posto dell’Asco, la condizione relativa alla cessione delle quattro navi prevista nel piano di ristrutturazione sia da considerarsi soddisfatta.

4.   CONCLUSIONI

(15)

In conclusione, la Commissione considera che le modifiche chieste dalle autorità francesi non alterino la portata delle disposizioni della decisione finale e che l'aiuto alla ristrutturazione sotto forma di ricapitalizzazione sia compatibile con il mercato comune, fatto salvo il rigoroso rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione.

(16)

La Commissione invita la Francia:

a comunicare alla Commissione non appena possibile e al più tardi entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente decisione le informazioni a suo parere soggette all’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (4);

ad informare tempestivamente il beneficiario dell’aiuto della presente decisione, occultando se necessario le informazioni a suo parere soggette all’obbligo del segreto professionale e la cui comunicazione al beneficiario dell’aiuto potrebbe nuocere ad alcune parti interessate e ad indicargli, se necessario, nella versione trasmessa le altre informazioni che essa considera soggette all’obbligo del segreto professionale e che non ha occultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   All’articolo 2, secondo comma, della decisione 2004/166/CE la parola «Aliso» è sostituita dalla parola «Asco».

2.   All’ultimo trattino del punto 97 della suddetta decisione, le parole «la NGV Asco» sono sostituite dalle seguenti: «sia la NGV Asco, sia la sua nave gemella, la NGV Aliso».

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente


(1)  GU L 61 del 27.2.2004, pag. 13.

(2)  Registrata dai servizi della Commissione con il riferimento TREN(2004) A/26015.

(3)  Cfr. punto 97 della decisione finale.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto d’adesione del 2003.