8.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/7 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2004
che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/12/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2), prevede un’azione comunitaria nel settore della prevenzione, della preparazione e della reazione alle catastrofi naturali o dovute all’azione dell’uomo, sulla terra o nel mare, per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004. |
(2) |
Eventi recenti, come le inondazioni in Europa centrale e orientale nell’estate 2002, il naufragio della Prestige in Spagna nel novembre 2002 e l’ondata di calore e i vasti incendi forestali nel sud dell’Europa del 2003 dimostrano che è necessario proseguire l’azione intrapresa a livello comunitario nel settore della protezione civile ai sensi della decisione 1999/847/CE. |
(3) |
Al fine di garantire la continuità dell’azione nel periodo compreso tra la scadenza della decisione 1999/847/CE e la data di applicazione di una nuova base giuridica, occorre prorogare per un periodo di due anni il programma d’azione istituito dalla decisione 1999/847/CE. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/847/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 1999/847/CE è così modificata:
a) |
all’articolo 1, paragrafo 1, il termine «31 dicembre 2004» è sostituito dal termine «31 dicembre 2006»; |
b) |
l’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente: «L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del programma è di 7,5 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 e di 4,0 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. VAN GEEL
(1) Parere reso il 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.