8.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/12/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2), prevede un’azione comunitaria nel settore della prevenzione, della preparazione e della reazione alle catastrofi naturali o dovute all’azione dell’uomo, sulla terra o nel mare, per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

(2)

Eventi recenti, come le inondazioni in Europa centrale e orientale nell’estate 2002, il naufragio della Prestige in Spagna nel novembre 2002 e l’ondata di calore e i vasti incendi forestali nel sud dell’Europa del 2003 dimostrano che è necessario proseguire l’azione intrapresa a livello comunitario nel settore della protezione civile ai sensi della decisione 1999/847/CE.

(3)

Al fine di garantire la continuità dell’azione nel periodo compreso tra la scadenza della decisione 1999/847/CE e la data di applicazione di una nuova base giuridica, occorre prorogare per un periodo di due anni il programma d’azione istituito dalla decisione 1999/847/CE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/847/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/847/CE è così modificata:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, il termine «31 dicembre 2004» è sostituito dal termine «31 dicembre 2006»;

b)

l’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

«L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del programma è di 7,5 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004 e di 4,0 milioni di EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2006».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  Parere reso il 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.