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6.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 4/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2004
che modifica la decisione 2004/666/CE per quanto riguarda la reintroduzione della vaccinazione in Italia in talune zone colpite dall’influenza aviaria a bassa patogenicità e che estende le misure di controllo dei movimenti
[notificata con il numero C(2004) 5541]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/10/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (3), in particolare l’articolo 16,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
In virtù della decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (5), in alcune zone dell’Italia settentrionale è stato attivato un programma di vaccinazione diretto a eradicare le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3. Utilizzando un vaccino eterologo di sottotipo H7N1 è stata applicata una strategia DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) che consente di distinguere il pollame infetto da quello vaccinato. Dal settembre 2003 non è più stata registrata alcuna ulteriore circolazione del virus del ceppo selvatico. |
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(2) |
In virtù della decisione 2004/666/CE della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE (6), un nuovo programma di vaccinazione è stato approvato per l’Italia su un’area geografica meno estesa rispetto a quella considerata dal precedente programma di vaccinazione di cui alla decisione 2002/975/CE. Il nuovo programma utilizza un vaccino bivalente contro l'infezione da virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7. La zona di vaccinazione è soggetta al divieto degli scambi intracomunitari di volatili da cortile vivi e di uova da cova e la decisione stabilisce le condizioni relative agli scambi intracomunitari di carni fresche di pollame vaccinato. |
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(3) |
Dalla metà del mese di settembre 2004 si sono registrati in Italia, nelle aree precedentemente colpite, nuovi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità da virus dello stesso sottotipo H7N3. |
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(4) |
Sebbene le infezioni appaiano limitate finora a un’area definita, cui si applicano le restrizioni stabilite dalla decisione 2004/666/CE, sembra opportuno reintrodurre la vaccinazione nelle zone adiacenti onde prevenire ogni possibile ulteriore diffusione della malattia. È opportuno inoltre estendere le misure restrittive specificate in tale decisione. |
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(5) |
In considerazione della disponibilità di vaccini, la campagna di vaccinazioni dovrebbe essere condotta con un vaccino monovalente idoneo a proteggere contro le attuali infezioni da virus appartenente al sottotipo H7N3. |
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(6) |
Inoltre le disposizioni concernenti il marchio da applicare alle carni fresche di pollame non destinate agli scambi intracomunitari né alla spedizione verso paesi terzi, di cui alla decisione 2004/666/CE, dovrebbero essere modificate al fine di facilitare l’impiego nazionale. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/666/CE è modificata come indicato in appresso.
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1) |
Il testo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato alla Commissione dall'Italia. Il programma è da attuarsi, nelle zone indicate nell'allegato I, con un vaccino bivalente e, nelle zone indicate nell'allegato II, con un vaccino monovalente. 2. La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono condotti nelle zone elencate negli allegati I e II.». |
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2) |
Negli articoli 2 e 3 l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II». |
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3) |
L'articolo 5 è modificato come segue:
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4) |
All’articolo 6, nella frase introduttiva, l’espressione «nell’allegato I» è sostituita dall’espressione «negli allegati I e II». |
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5) |
Nell’allegato I il titolo «Zona di vaccinazione» è sostituito dal seguente «Zona di vaccinazione con un vaccino bivalente». |
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6) |
Nell’allegato II il titolo «Zona confinante con la zona di vaccinazione in cui si esegue una sorveglianza intensiva» è posto presso il titolo «Zona di vaccinazione con un vaccino monovalente». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; versione rettificata: GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(4) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(5) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 87. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/159/CE (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63).