30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2257/2004 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89, il regolamento (CE) n. 1267/1999, il regolamento (CE) n. 1268/1999 e il regolamento (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo aver deciso che la Croazia è un paese candidato all'adesione, il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 ha chiesto alla Commissione di elaborare una strategia di preadesione per questo paese, comprensiva del necessario strumento finanziario.

(2)

Per fornire un'assistenza preadesione alla Croazia, occorre includerla fra i beneficiari del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (Phare) (1), del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) (2) e del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (SAPARD) (3).

(3)

Nel titolo III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato il 29 ottobre 2001, si chiede alla Croazia di promuovere attivamente la cooperazione regionale nei Balcani occidentali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (4) (CARDS), rivolge particolare attenzione alla dimensione regionale dell'assistenza comunitaria ai Balcani occidentali onde promuovere la cooperazione regionale. La Croazia dovrebbe continuare a poter beneficiare dei progetti e programmi a dimensione regionale.

(5)

La decisione 2004/648/CE (5) sancisce i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Croazia.

(6)

Il memorandum d’intesa sulla rete principale di trasporto regionale dell'Europa sudorientale dovrebbe agevolare la selezione delle misure prioritarie per lo sviluppo di una rete di trasporto paneuropea durante il periodo preadesione.

(7)

L’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) impone di adeguare i regolamenti pertinenti per allineare la terminologia e le prassi correnti con questo regolamento.

(8)

Sebbene i nuovi Stati membri non siano menzionati nel regolamento suddetto, l’articolo 33 dell’atto di adesione prevede che i regolamenti (CE) n. 3906/89 e (CE) n. 1267/1999 del 2003 siano applicati a questi Stati durante un periodo transitorio.

(9)

I regolamenti (CE) n. 1419/2004 (7) e (CE) n. 447/2004 (8) adottati dalla Commissione sono la base giuridica per il finanziamento delle misure SAPARD a titolo di impegni che al momento dell’adesione non era ancora giunti a termine. Le decisioni della Commissione che dovessero ancora rivelarsi necessarie prima del completamento di tali impegni, e che non possono basarsi sui due regolamenti suddetti, possono comunque basarsi sul regolamento (CE) n. 1268/1999, così com’era in vigore prima di essere modificato dal presente regolamento.

(10)

Occorre modificare opportunamente i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) 3906/89 del Consiglio è modificato come segue:

1)

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i paesi candidati che hanno concluso partenariati per l'adesione con l'Unione europea, i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (9), che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e dal regolamento (10) (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, purché sussistano le condizioni cui è subordinato il finanziamento delle misure a norma di questi due regolamenti. PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   L’assistenza può coprire anche la partecipazione dei paesi beneficiari, nel quadro del presente regolamento, alla cooperazione regionale, transfrontaliera e, se del caso, transnazionale e interregionale tra di essi e con gli Stati membri dell’UE.

5.   All’occorrenza, gli aiuti possono finanziare altresì la partecipazione del paese beneficiario a programmi regionali attuati nel quadro di altri strumenti giuridici.»

2)

All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11), decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.»

3)

L'elenco dell’allegato è sostituito dall’elenco seguente:

 

«Bulgaria

 

Croatia

 

Romania».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

1)

All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito lo strumento per le politiche strutturali preadesione, in appresso denominato «ISPA».

L’assistenza fornita da ISPA contribuisce ai preparativi per l'adesione all'Unione europea di Bulgaria, Croazia e Romania, in appresso denominate «paesi beneficiari», per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente e trasporti, nel quadro della coesione socioeconomica, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.».

2)

Alla fine dell’articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga a quanto precede, l’assistenza comunitaria alla Croazia verrà erogata nel periodo 2005-2006.».

3)

Alla fine dell’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga alle prime due frasi del presente articolo, le assegnazioni a favore della Croazia per il 2005 e il 2006 nel quadro del presente strumento sono stabilite dalla Commissione in base ad una valutazione della capacità amministrativa di assorbimento del paese beneficiario e della sua necessità di investimenti in prospettiva dell’adesione».

4)

All’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), vengono depennate le parole «dal 1o gennaio 2000 e comunque non oltre il 1o gennaio 2002».

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1268/99 è modificato come segue:

1)

All’articolo 1 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce il quadro del sostegno comunitario per un'agricoltura e uno sviluppo rurale sostenibili nel corso del periodo precedente l'adesione, destinato a Bulgaria, Croazia e Romania. Il regolamento rimane inoltre applicabile per il completamento di tutti i programmi avviati nel suo ambito nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Slovacchia e in Slovenia prima che questi paesi diventassero Stati membri dell’Unione europea.»

.

2)

Alla fine dell’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, il piano per la Croazia coprirà, alle condizioni ivi stipulate, un periodo non superiore a due anni a decorrere dal 2005.»

3)

Alla fine dell’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Nel caso della Croazia, tuttavia, non si procederà all'esame intermedio delle misure previste dal programma.».

4)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è concessa per il periodo 2000-2006, ad eccezione di quella a favore della Croazia che viene concessa per il periodo 2005-2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.».

b)

Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Lo stanziamento finanziario annuale per la Croazia, tuttavia, viene stabilito separatamente.».

5)

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

La Commissione assegna le risorse disponibili ai paesi candidati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2. Entro tre mesi dalla decisione di autorizzare un determinato paese ad usufruire dell’assistenza prevista dal presente regolamento, la Commissione comunica al paese candidato la sua decisione in merito alla ripartizione finanziaria indicativa per le prospettive finanziarie in corso.».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2666/2000 è modificato come segue:

1)

Alla fine del paragrafo 1 dell’articolo 1 viene aggiunta la frase seguente:

«Dal 2005 in poi, la Croazia potrà beneficiare solo dei progetti e programmi a dimensione regionale, come quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Fatta salva la frase precedente, la Croazia continuerà a beneficiare dei progetti e programmi di cui alla decisione 1999/311/CE del Consiglio.».

2)

L’articolo 7 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12).».

b)

È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   La Commissione può, nei limiti stabiliti dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1605/2002, decidere di affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare mansioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento. Possono essere affidate funzioni che implicano l'esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.».

Articolo 5

Per l’applicazione degli strumenti preadesione e del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (13), i riferimenti al partenariato per l’adesione (14) e all’accordo europeo vanno intesi, nel caso della Croazia, come riferimenti al partenariato europeo (15) e all’accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. VAN GEEL


(1)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.

(4)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

(5)  GU L 297 del 22.9.2004, pagg. 19-28.

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  GU L 258 del 5.8.2004, pag. 11.

(8)  GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 64.

(9)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(10)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(12)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(13)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(14)  GU L 85 del 20.3.1998 pag. 1.

(15)  GU L 86 del 23.3.2004, pag. 1.