29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2252/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la necessità di una strategia coerente a livello dell'Unione europea in relazione agli identificatori biometrici ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione (VIS e SIS II).

(2)

Le norme minime di sicurezza per i passaporti sono state introdotte dalla risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000 (3). È ora opportuno aggiornare tale risoluzione con un provvedimento comunitario, per rafforzare e uniformare le norme di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio onde tutelarli dalla falsificazione. Al contempo dovrebbero essere introdotti nei passaporti o nei documenti di viaggio identificatori biometrici, onde creare un collegamento affidabile tra il legittimo titolare e il documento.

(3)

L’armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza e l’inserimento di identificatori biometrici costituiscono una tappa importante verso l’utilizzo di nuovi elementi, in prospettiva di futuri sviluppi a livello europeo, atti a rendere più sicuro il documento di viaggio e a creare un collegamento più affidabile tra il titolare e il passaporto e il documento di viaggio, in quanto contribuiscono in maniera significativa alla protezione contro l’uso fraudolento. Dovrebbero essere tenute in considerazione le specifiche dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) e, in particolare, quelle di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio leggibili a macchina.

(4)

Il presente regolamento si limita ad armonizzare le caratteristiche di sicurezza che comprendono identificatori biometrici per i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri. La designazione delle autorità e degli organismi autorizzati ad accedere ai dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti è di competenza nazionale, fatte salve eventuali pertinenti disposizioni di diritto comunitario, di diritto dell'Unione europea o di accordi internazionali.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe fissare esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere completate da specifiche che possono rimanere segrete al fine di prevenire il rischio di contraffazione e falsificazione. Tali specifiche complementari dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(6)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (5).

(7)

Onde limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro designi un solo organismo responsabile della produzione dei passaporti e dei documenti di viaggio, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.

(8)

Al trattamento dei dati personali nel quadro del rilascio di passaporti e documenti di viaggio si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6). Occorrerebbe garantire che sul passaporto non siano memorizzate informazioni diverse dalle informazioni previste nel presente regolamento, nel relativo allegato o da quelle indicate nel corrispondente documento di viaggio.

(9)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire lo scopo fondamentale costituito dall'introduzione di norme comuni di sicurezza e di identificatori biometrici interoperativi, è necessario e opportuno fissare norme per tutti gli Stati membri che diano effetto alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (7). A norma dell'articolo 5, comma terzo del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire lo scopo perseguito.

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (9). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (10), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (11).

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio del 25 ottobre 2004 sulla firma a norma dell'Unione europea e sulla firma della Comunità europea, nonché sull'applicazione provvisoria di talune disposizioni di detto accordo (13),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato.

2.   I passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione che contiene un’immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre le impronte digitali in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati.

3.   Il presente regolamento si applica ai passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. Non si applica alle carte di identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, o a passaporti e documenti di viaggio temporanei di validità pari o inferiore a 12 mesi.

Articolo 2

Le specifiche tecniche complementari per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

a)

ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

b)

specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;

c)

requisiti qualitativi e norme comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali.

Articolo 3

1.   Secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere deciso che le specifiche menzionate nell’articolo 2 siano segrete e non destinate alla pubblicazione. In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa dei passaporti e dei documenti di viaggio. Esso comunica il nome dell'organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo stesso organismo può essere designato a tal fine da due o più Stati membri. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato, provvedendo a informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1.   Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è stato rilasciato un passaporto o un documento di viaggio hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di chiederne la rettifica o cancellazione.

2.   Il passaporto o il documento di viaggio non contiene alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo allegato, ovvero da quelle indicate nel passaporto o nel documento di viaggio dallo Stato membro che lo rilascia in conformità del suo diritto interno.

3.   Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio possono essere usati solo al fine di verificare:

a)

l'autenticità del documento;

b)

l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio.

Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri applicano il presente regolamento:

a)

per quanto riguarda l'immagine del volto: al più tardi 18 mesi

b)

per quanto riguarda le impronte digitali: al più tardi 36 mesi

dall'adozione delle misure di cui all'articolo 2. Tuttavia, la validità dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati in precedenza rimane impregiudicata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU C 98 del 23.4.2004, pag. 39.

(2)  Parere del 2.12.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 310 del 28.10.2000, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(11)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(12)  Documento 13054/04 del Consiglio accessibile su: http://register.consilium.eu.int

(13)  Documenti 13464/04 e 13466/04 del Consiglio accessibili su: http://register.consilium.eu.int


ALLEGATO

NORME MINIME DI SICUREZZA DEI PASSAPORTI E DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

Introduzione

Il presente allegato stabilisce il livello minimo di sicurezza che i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri sono tenuti a fornire. Le disposizioni del presente allegato riguardano essenzialmente la pagina contenente i dati anagrafici. Le caratteristiche generiche di sicurezza si applicano parimenti alle altre sezioni dei passaporti e dei documenti di viaggio.

La pagina contenente i dati anagrafici può consistere di vari materiali di base. Il presente allegato specifica il livello minimo di sicurezza per il materiale specifico utilizzato.

1.   Materiali

La carta utilizzata per le sezioni del passaporto o del documento di viaggio contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

assenza di azzurrante ottico,

filigrana bitonale,

reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica,

fibre colorate (parzialmente visibili e parzialmente fluorescenti ai raggi UV o invisibili e fluorescenti in almeno due colori),

si raccomanda l'uso di piastrine fluorescenti agli UV (d'obbligo per gli autoadesivi),

si raccomanda l'utilizzo del filo di sicurezza.

Se la pagina contenente i dati anagrafici è in forma di autoadesivo, si può fare a meno della filigrana in quella pagina e anche per la carta utilizzata per l'interno della copertina del passaporto o del documento di viaggio. I reagenti di sicurezza sono necessari nelle pagine interne della copertina soltanto se vi figurano indicazioni.

Il filo di legatura dovrebbe essere protetto contro la sostituzione.

Se una carta incorporata nel passaporto o nel documento di viaggio e riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di un supporto sintetico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la pagina cartacea del passaporto o del documento di viaggio. In caso di targhette autoadesive e di carte incorporate, l'assenza di elementi di sicurezza a livello di materiale deve essere compensata da misure di sicurezza a livello di stampa, di impiego di un dispositivo anticopiatura o di tecniche di emissione in conformità dei punti 3, 4 e 5 che vadano oltre le norme minime elencate in prosieguo.

2.   Pagina dei dati anagrafici

Il passaporto o il documento di viaggio contiene una pagina contenente i dati anagrafici leggibili a macchina, conforme alla parte 1 (passaporti leggibili a macchina) del documento ICAO 9303 e le procedure di emissione devono essere conformi alle specifiche per i passaporti leggibili a macchina contenute in detto documento.

Su questa pagina è apposta anche un'immagine del titolare, che non va applicata bensì incorporata nel materiale della pagina dei dati anagrafici in base alle tecniche di emissione di cui al punto 5.

I dati anagrafici sono inseriti nella pagina successiva alla pagina di frontespizio del passaporto o del documento di viaggio. In ogni caso la pagina interna della copertina non deve più essere utilizzata per l'iscrizione dei dati anagrafici.

La presentazione della pagina contenente i dati anagrafici deve permettere una differenziazione rispetto alle altre pagine.

3.   Tecniche di stampa

Devono essere utilizzate le seguenti tecniche di stampa:

A.

Stampa di fondo:

arabeschi bicolori o elementi equivalenti,

colorazione iridata se possibile fluorescente,

sovrastampa fluorescente agli UV,

motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione (in particolare nella pagina contenente i dati anagrafici), con utilizzo facoltativo della microstampa,

sulle pagine del passaporto o del documento di viaggio e sugli autoadesivi devono essere impiegati inchiostri reattivi,

se la carta del passaporto o del documento di viaggio è ben protetta contro i tentativi di manomissione, l'utilizzo di inchiostro reattivo è facoltativo.

B.

Stampa del testo prestampato:

Con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).

C.

Numerazione:

Su tutte le pagine all'interno del passaporto o del documento di viaggio dovrebbe essere impresso un numero unico di documento (per quanto possibile, con caratteri speciali e con inchiostro fluorescente agli UV), o applicando una tecnica di perforazione o, nelle carte incorporate nel passaporto, dovrebbe essere incorporato un numero unico di documento usando la tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati anagrafici. Si raccomanda che nelle carte incorporate nel passaporto il numero unico di documento sia visibile su entrambi i lati della carta. Se per i dati anagrafici si utilizza un autoadesivo, il numero unico di documento dovrebbe essere stampato con inchiostro fluorescente ed è obbligatorio utilizzare caratteri speciali.

Qualora siano utilizzati autoadesivi o pagine interne cartacee non plastificate per i dati anagrafici, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro con proprietà otticamente variabili e un DOVID (elemento di diffrazione ottica di immagini variabili). Per le carte integrate nei passaporti composte interamente di materiale sintetico sono impiegati anche elementi supplementari di sicurezza otticamente variabili, almeno mediante l'uso di DOVID o con misure equivalenti.

4.   Tecniche di protezione contro la riproduzione

Un elemento otticamente variabile (OVD) o equivalente, che offre il medesimo grado di identificazione e sicurezza del modello uniforme dei visti, è usato per la pagina dei dati anagrafici e consiste di microstrutture di diffrazione ottica variabili a seconda dell'angolatura ottica impiegata (DOVID) e che sono integrate nella pellicola di protezione apposta a caldo o in una pellicola equivalente (la più sottile possibile) o applicate come copertura OVD o, sugli autoadesivi o su una pagina interna cartacea non plastificata, quale OVD metallizzato o semi-metallizzato (con calcografia in sovrastampa) o elementi equivalenti.

Gli elementi otticamente variabili dovrebbero essere incorporati nel documento come parte di una struttura stratificata in grado di proteggere efficacemente contro la contraffazione e la falsificazione. Nei documenti cartacei essi dovrebbero essere integrati su una superficie quanto più estesa possibile come parte della pellicola di protezione apposta a caldo o di una pellicola equivalente (la più sottile possibile), ovvero applicati come strato di sicurezza sovrapposto, come descritto al punto 5. Nei documenti composti di un supporto sintetico dovrebbero essere inseriti nella pellicola del documento su una superficie quanto più estesa possibile.

Se un documento in materiale sintetico viene personalizzato con incisione laser e vi viene incorporata una scritta al laser otticamente variabile, va applicato l'elemento di diffrazione ottica variabile (OVD), perlomeno sotto forma di DOVID metallizzato o trasparente appositamente posizionato per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione.

Se una pagina contenente i dati anagrafici è composta di un supporto sintetico con un'anima cartacea, va applicato l'elemento di diffrazione ottica variabile (OVD), perlomeno sotto forma di DOVID metallizzato o trasparente appositamente posizionato per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione.

5.   Tecnica di emissione

Per assicurare un'adeguata protezione dei dati contenuti nei passaporti o nei documenti di viaggio contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, i dati anagrafici, compresi l'immagine e la firma del titolare, nonché i dati essenziali devono essere integrati nel materiale di base del documento. La fotografia non deve più essere apposta secondo i metodi tradizionali.

È possibile utilizzare le seguenti tecniche:

stampa laser,

procedimento di termotrasferimento,

stampa a getto d'inchiostro,

procedimento fotografico,

incisione laser che penetri effettivamente negli strati del documento, che contengono le caratteristiche di sicurezza.

Per garantire un'adeguata protezione dei dati anagrafici e di quelli relativi all'emissione contro tentativi di manomissione, occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo o equivalente (quanto più possibile sottile) con dispositivo anticopiature nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici.

I documenti di viaggio devono essere leggibili a macchina. La pagina dei dati anagrafici deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte 1 del documento ICAO 9303 e le procedure di emissione devono attenersi alle specifiche ivi stabilite per i documenti leggibili a macchina.