23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 375/9


REGOLAMENTO (CE) N. 2221/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2004

relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per alcuni formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2005 nel quadro di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1847/2004 della Commissione (2) ha avviato la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2005 nell’ambito di alcuni contingenti GATT.

(2)

Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), fissa all'articolo 20, paragrafo 3, i criteri da applicare ai fini dell'assegnazione di titoli provvisori nel caso in cui tali titoli siano richiesti per quantitativi di prodotti superiori a uno dei contingenti previsti per l'anno considerato. A seguito dell’allargamento della Comunità del 1o maggio 2004, l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 prevede altresì misure transitorie in relazione a tali criteri per l’anno 2005.

(3)

Le domande di titoli di esportazione per taluni contingenti e gruppi di prodotti sono notevolmente aumentate e superano, talvolta di gran lunga, i quantitativi disponibili. Questo può comportare una netta riduzione dei quantitativi assegnati a ciascun richiedente, limitando quindi l'efficienza e l'efficacia del regime. Inoltre, in caso di assegnazione di quantitativi molto modesti ai singoli operatori, l'esperienza ha dimostrato che l'operatore rischia di non essere in grado di adempiere il proprio obbligo di realizzare l'esportazione, con la conseguente perdita della cauzione che ha costituito.

(4)

Per ovviare a tale situazione, è opportuno applicare una combinazione dei tre criteri enunciati all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, tenendo conto delle misure transitorie previste. Conformemente alle lettere a) e b) del comma suddetto, i titoli vanno assegnati in via prioritaria a richiedenti che hanno già operato negli Stati Uniti d'America, i cui importatori designati sono consociate e che in passato hanno esportato quantitativi dei prodotti considerati verso tale destinazione. È inoltre necessario applicare un coefficiente di riduzione in conformità della lettera c) di detto comma.

(5)

Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili, è opportuno, conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di tali quantitativi supplementari deve essere subordinata alla presentazione di una domanda e alla costituzione di una cauzione da parte dell'operatore interessato.

(6)

Tenuto conto del termine entro il quale occorre espletare tale procedura, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1847/2004, è necessario che il presente regolamento sia applicato quanto prima possibile.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di esportazione provvisori presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1847/2004 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell’allegato al presente regolamento sono accettate, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato, se provenienti:

da richiedenti che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono consociate, oppure

da richiedenti i cui importatori designati siano considerati consociate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 174/1999.

Le domande di cui al primo comma sono accettate, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato, se provenienti:

da richiedenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di ciascuno dei tre anni precedenti, oppure

da richiedenti ai quali non è richiesta la prova di precedenti attività di esportazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 174/1999.

Le domande di cui al primo comma presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma sono respinte.

2.   Se il quantitativo assegnato in applicazione del paragrafo 1 è inferiore a 2 tonnellate, il richiedente ha la facoltà di ritirare la domanda. In tal caso, egli comunica la propria decisione all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente regolamento e la cauzione viene immediatamente svincolata.

L'autorità competente comunica alla Commissione, entro otto giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali è stata svincolata la cauzione.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1847/2004 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato al presente regolamento, sono accettate per i quantitativi richiesti.

Su successiva richiesta dell'operatore, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa costituzione della cauzione prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 7 dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 322 del 23.10.2004, pag. 19.

(3)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/2004 della Commissione (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 16).


ALLEGATO

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti d'America

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2005 (t)

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2

Numero della nota

Gruppo

Primo comma

Secondo comma

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguay

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguay

380,000

 

 

1,2500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguay

2 420,000

0,3198238

0,1066079