22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/36


REGOLAMENTO (CE) N. 2203/2004 DELLA COMMISSIONE,

del 21 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1) in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1859/82 (2) fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero fissato nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.

(2)

Per agevolare la gestione finanziaria di tale misura, nel regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (3), è inserito un limite per Stato membro del numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario. Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno che il regolamento (CEE) n. 1859/82 tenga conto di tale modifica. È opportuno continuare a consentire una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.

(3)

Tenuto conto del limite per Stato membro del numero totale di schede contabili debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario, occorre adeguare il numero di aziende contabili stabilito nell’allegato I per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia e il Lussemburgo al fine di mantenere le attuali dimensioni del campione.

(4)

Occorre adeguare il numero delle aziende contabili per circoscrizione in Svezia, in considerazione delle modifiche apportate ai confini tra le circoscrizioni.

(5)

È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1859/82 è così modificato:

1)

Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è fissato nell’allegato I.

Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell’allegato I nel limite del 20 % di questo numero, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.»

2)

L’allegato I è modificato in conformità con l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per l’esercizio contabile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)   GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 8).

(3)   GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

a)

La parte relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

 

«BELGIO

 

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Totale Belgio

1 200 »

b)

La parte relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«370

DANIMARCA

2 250 »

c)

La parte relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

 

«GERMANIA

 

010

Schleswig-Holstein

450

020

Hamburg

50

030

Niedersachsen

980

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

790

060

Hessen

440

070

Rheinland-Pfalz

600

080

Baden-Württemberg

740

090

Bayern

1 150

100

Saarland

80

110

Berlin

112

Brandenburg

240

113

Mecklenburg-Vorpommern

180

114

Sachsen

280

115

Sachsen-Anhalt

190

116

Thüringen

190

Totale Germania

6 360 »

d)

La parte relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

 

«FRANCIA

 

121

Île-de-France

170

131

Champagne-Ardenne

400

132

Picardie

300

133

Haute-Normandie

160

134

Centre

450

135

Basse-Normandie

220

136

Bourgogne

380

141

Nord-Pas-de-Calais

310

151

Lorraine

230

152

Alsace

180

153

Franche-Comté

230

162

Pays de la Loire

490

163

Bretagne

540

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

500

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

200

192

Rhône-Alpes

450

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

400

203

Provence-Alpes-Côte d’Azur

360

204

Corse

150

Totale Francia

7 320 »

e)

La parte relativa al Lussemburgo è sostituita dalla seguente:

«350

LUSSEMBURGO

360 »

f)

La parte relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

 

«SVEZIA

 

710

Pianure della Svezia centromeridionale

680

720

Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale

215

730

Zone della Svezia settentrionale

105

Totale Svezi

1 000 »