16.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 369/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2138/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il latte e la crema di latte
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (2), definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per i prodotti coperti dal regime specifico di approvvigionamento, in particolare per gli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e le Isole Canarie. |
(2) |
Allo stadio attuale dell’esecuzione del bilancio annuo di approvvigionamento delle isole Canarie relativamente al latte e alla crema di latte di cui ai codici CN 0402 91 e 0402 99, risulta che i quantitativi fissati per l’approvvigionamento di tali prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto. |
(3) |
Occorre pertanto adattare i quantitativi del prodotto succitato al fabbisogno effettivo della regione interessata. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 14/2004. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305, dell’1.10.2004, pag. 1).
(2) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 28).
ALLEGATO
Nella parte 11 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Descrizione |
Codice NC |
Quantitativo (in tonnellate) |
Aiuto (in EUR/tonnellata) |
||
I |
II |
III (1) |
|||
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) |
0401 |
114 800 (3) |
41 |
59 |
|
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) |
0402 |
28 600 (5) |
41 |
59 |
|
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6) |
0402 91 19 9310 |
— |
97 |
— |
|
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2) |
0405 |
4 000 |
72 |
90 |
|
Formaggi (2) |
0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 |
15 000 |
72 |
90 |
|
0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 |
1 900 |
||||
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse |
1901 90 99 |
800 |
— |
59 |
|
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc. |
2106 90 92 |
45» |
(1) In EUR/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato.
(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all’esportazione a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
(3) Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
(4) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni rilasciate ai sensi dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102, del 17.4.1999, pag. 11), l’importo dell’aiuto è pari all’importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice NC [regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1)].
Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97, l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.
(5) Da ripartire come segue:
— |
7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto, |
— |
5 350 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento, |
— |
16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento. |
(6) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.
(7) L’importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.