8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2088/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001 relativi a contingenti tariffari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia e per taluni vini originari della Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/778/CE dell'11 ottobre 2004 (4), il Consiglio ha concluso un protocollo all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in seguito «Protocollo di allargamento». Il protocollo di allargamento si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004.

(2)

Con la decisione del 22 novembre 2004 (5) il Consiglio ha autorizzato la firma e ha previsto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1o maggio 2004, di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in seguito «protocollo di allargamento».

(3)

Entrambi i protocolli di allargamento prevedono nuovi contingenti tariffari e la modifica dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 2497/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia (6) e al regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia (7).

(4)

Per attuare i nuovi contingenti tariffari e le modifiche ai contingenti tariffari esistenti di cui ai protocolli di allargamento, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001.

(5)

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base specificati nei protocolli di allargamento, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o maggio 2004.

(6)

Per facilitare la gestione di alcuni contingenti tariffari esistenti di cui al regolamento (CE) n. 2497/2001 e al regolamento (CE) n. 2597/2001, dei quantitativi importati nel quadro di tali contingenti si deve tenere conto per la determinazione dei contingenti aperti ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/2001 e il regolamento (CE) n. 2597/2001, modificati dal presente regolamento.

(7)

Conformemente al regolamento (CE) n. 2597/2001, dopo l’adesione della Slovenia all’Unione europea, i contingenti tariffari per i vini originari di tale Stato scadono. È opportuno, pertanto, sopprimere i riferimenti a tali contingenti.

(8)

Poiché i protocolli di allargamento si applicano a decorrere dal 1o maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 2497/2001 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2597/2001 è modificato come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

2)

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1.   I vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'allegato, beneficiano, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, di un'esenzione dai dazi doganali, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari annui specificati nell'allegato e conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

2.   Se uno di questi paesi prevede sovvenzioni all'esportazione per i prodotti in questione, il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nei protocolli aggiuntivi di cui alle decisioni 2001/919/CE, 2001/918/CE e 2001/916/CE (di seguito protocolli aggiuntivi sul vino) sarà sospeso per quel paese.»

3)

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Fatte salve le condizioni di cui al punto 5, lettera a), dell'allegato 1 di ogni protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vini nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le disposizioni stabilite nei protocolli relativi alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa:

all'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia,

all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra,

e all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra.»

4)

L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1.   I contingenti tariffari individuali per i vini originari della Repubblica di Croazia relativi alla parte I, di cui al numero d'ordine n. 09.1588 saranno aumentati ogni anno.

2.   L'incremento annuo di cui al paragrafo 1 può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del rispettivo volume aperto nell'ambito del precedente anno.

La Commissione riesaminerà i volumi utilizzati ogni anno e adotterà le misure per introdurre gli adeguamenti necessari per i volumi relativi alla Croazia.»

5)

L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, sono stati immessi in libera circolazione a partire dal 1o gennaio 2004, nell’ambito dei contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.1581, 09.1582, 09.1583, 09.1584, 09.1585, 09.1586, 09.1588, 09.1589, 09.1558 e 09.1559, saranno, all’entrata in vigore del presente regolamento, tenuti in debito conto per quanto riguarda la determinazione dei rispettivi contingenti tariffari di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2497/2001 e del regolamento (CE) n. 2597/2001, modificati dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)   GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 26).

(3)   GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30).

(4)   GU L 350 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(6)   GU L 337 del 20.12.2001, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 607/2003 (GU L 86 del 3.4.2003, pag. 18).

(7)   GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35.


ALLEGATO I

«ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale

(peso netto)

Dazio applicabile al contingente

09.1581

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

30 tonnellate

Esenzione

ex 0304 10 19

40

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

10

ex 0304 20 19

50

ex 0304 90 10

11, 17, 40

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

0305 49 45

50

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1582

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

210 tonnellate

Esenzione

ex 0304 10 19

30

ex 0304 10 91

20

ex 0304 20 19

40

ex 0304 90 10

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1583

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

80

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

35 tonnellate

Esenzione

ex 0304 10 38

80

ex 0304 10 98

77

ex 0304 20 94

50

ex 0304 90 97

82

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1584

ex 0301 99 90

0302 69 94

15, 17, 28 (1)

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia; affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 550 tonnellate + aumento di 66,66 tonnellate dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 e per ciascun anno successivo: 650 tonnellate

Esenzione

ex 0303 77 00

10

ex 0304 10 38

85

ex 0304 10 98

79

ex 0304 20 94

60

ex 0304 90 97

84

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1585

1604 13 11

1604 13 19

 

Preparazioni e conserve di sardine

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 180 tonnellate

6  %

ex 1604 20 50

10, 19

09.1586

1604 16 00

1604 20 40

 

Preparazioni e conserve di acciughe

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 40 tonnellate + aumento di 6,66 tonnellate dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Esenzione

09.1587

1604

 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

dal 1o maggio al 31 dicembre 2004: 860 tonnellate

dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 e per ciascun anno successivo: 1 550 tonnellate

Esenzione


(1)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 15, 17 e 28 saranno sostituite con la suddivisione 22.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

PARTE I: CROAZIA

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale

(in hl)

Dazio applicabile al contingente

09.1588

ex 2204 10 19

91, 99

Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 30 000 + aumento di 9 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 44 000  (1)

Esenzione

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex 2204 21 79

79

80

ex 2204 21 80

79

80

ex 2204 21 83  (2)

10

79

80

ex 2204 21 84  (3)

10

79

80

ex 2204 21 94

10

30 (4)

ex 2204 21 98

10

30 (4)

ex 2204 21 99

10

09.1589

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 15 000 + aumento di 9 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 29 000

Esenzione

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

10

30 (4)

ex 2204 29 94

10

30 (4)

ex 2204 29 98

10

30 (4)

ex 2204 29 99

10


PARTE II: EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale

(in hl)

Dazio applicabile al contingente

09.1558

ex 2204 10 19

91, 99

Vini spumanti diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 27 000 + aumento di 1 333,33 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Per ciascun anno consecutivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 37 000  (5)

Esenzione

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Vini di qualità di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex 2204 21 79

79

80

ex 2204 21 80

79

80

ex 2204 21 83  (6)

10

79

80

ex 2204 21 84  (7)

10

79

80

ex 2204 21 94

10

30 (8)

ex 2204 21 98

10

30 (8)

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004: 273 000 + aumento di 59 666,66 dal 1o maggio al 31 dicembre 2004

Per ogni anno successivo: dal 1o gennaio al 31 dicembre: 354 500  (9)

Esenzione

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

10

30 (8)

ex 2204 29 94

10

30 (8)

ex 2204 29 98

10

30 (8)

ex 2204 29 99

10


(1)  Il volume del contingente sarà aumentato ogni anno di 10 000 hl, a condizione che nell’anno precedente sia stato utilizzato almeno l’80 % del quantitativo ammissibile. L’aumento annuo sarà applicato fino a quando la somma dei contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.1588 e 09.1589 raggiungono i 98 000 hl.

(2)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.

(3)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.

(4)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.

(5)  Dal 1o gennaio 2006, questo contingente tariffario aumenterà di 6 000 hl all’anno.

(6)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 83 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 84 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 59 e 70.

(7)  A decorrere dal 1 gennaio 2005 il codice NC ex 2204 21 84 sarà sostituito dal codice ex 2204 21 85 e le suddivisioni TARIC 10, 79 e 80 saranno sostituite con le suddivisioni 79 e 80.

(8)  A decorrere dal 1o gennaio 2005 le suddivisioni TARIC 10 e 30 saranno sostituite con la suddivisione 20.

(9)  Dal 1o gennaio 2006, questo contingente tariffario diminuirà ogni anno di 6 000 hl.»