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3.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 358/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2070/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2004
che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 (2), prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dall'India. |
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(2) |
Il 13 ottobre 2004, la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie. |
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(3) |
I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio e precisati nell'allegato VIII, colonna 9, dello stesso. |
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(4) |
È opportuno accogliere la richiesta. |
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(5) |
È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile. |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, secondo i dettagli riportati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 135 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).
ALLEGATO
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664 India |
Adeguamento |
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Gruppo |
Cat. |
Unità |
Limite 2004 |
Limite adeguato |
Quantità in unità |
Quantità in tonnellate |
% |
Flessibilità |
Nuovo limite adeguato |
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IA |
3 |
kg |
38 567 000 |
34 138 690 |
– 4 000 000 |
– 4 000 |
– 10,4 |
Trasferimento alle categorie 4, 5, 6 |
30 138 690 |
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IB |
4 |
Pezzi |
100 237 000 |
118 908 122 |
6 480 000 |
1 000 |
6,5 |
Trasferimento dalla categoria 3 |
125 388 122 |
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IB |
5 |
Pezzi |
53 303 000 |
51 901 809 |
9 060 000 |
2 000 |
17,0 |
Trasferimento dalla categoria 3 |
60 961 809 |
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IB |
6 |
Pezzi |
13 706 000 |
15 876 615 |
1 760 000 |
1 000 |
12,8 |
Trasferimento dalla categoria 3 |
17 636 615 |