30.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 354/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2041/2004 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2004
relativo all'importazione di taluni prodotti di acciaio originari della Federazione russa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo della Federazione russa hanno concluso, il 9 luglio 2002, un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio (1) (in appresso denominato «l'accordo»). Le misure di attuazione necessarie sono state adottate con decisione 2002/602/CECA della Commissione, dell’8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (2). Alla scadenza del trattato CECA, la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi derivanti da detto accordo. |
(2) |
La decisione 2002/602/CECA della Commissione fissa limiti quantitativi sulle importazioni nella Comunità. |
(3) |
Tenuto conto del forte aumento della domanda mondiale di determinati prodotti di acciaio e della risultante difficoltà per alcuni utilizzatori comunitari di approvvigionarsi sul mercato comunitario, è necessario autorizzare un volume di importazioni nella Comunità superiore a quello che era stato fissato inizialmente nell’accordo. I prodotti di acciaio in questione (prodotti laminati a caldo destinati alla rilaminazione) sono classificati ai codici TARIC 7208370010, 7208380010 e 7208390010. |
(4) |
È importante che i quantitativi supplementari siano disponibili al più presto. La rinegoziazione dell’accordo e la conseguente attuazione dell’accordo in forma modificata richiederebbe troppo tempo. È quindi preferibile ricorrere ad una misura autonoma. |
(5) |
Il completamento del mercato interno implica l’uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci. |
(6) |
I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti. |
(7) |
Per la corretta applicazione del regolamento, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze. |
(8) |
Per evitare che si superino i limiti quantitativi fissati dal presente regolamento, è necessario adottare una procedura che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatta salva la decisione 2002/602/CECA, l’importazione nella Comunità di quantitativi supplementari dei prodotti di acciaio di cui al secondo comma originari della Federazione russa è autorizzata fino a concorrenza di 200 000 tonnellate.
I prodotti di acciaio in questione sono classificati ai codici TARIC 7208370010, 7208380010 e 7208390010. La classificazione dei prodotti si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.
Articolo 2
1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di acciaio cui all'articolo 1 originari della Federazione russa è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.
2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi, le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato II rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi.
3. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. La spedizione deve essere effettuata al più tardi il 31 dicembre 2004.
Articolo 3
1. I limiti quantitativi di cui all'articolo 1 non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo fissato nell'articolo 1.
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati elencati nell'allegato II notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d'importazione da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione indica se i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»). La licenza d’importazione viene quindi rilasciata entro cinque giorni lavorativi dalla conferma della Commissione.
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, i quantitativi da importare, il periodo contingentale, lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica e il codice specifico di identificazione dei prodotti di cui all'articolo 1. Le modalità tecniche necessarie per la corretta gestione di detti limiti quantitativi vengono adottate dal Comitato di collegamento Acciaio.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate.
5. Le licenze d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato I.
6. Le licenze d’importazione rilasciate in conformità del presente regolamento sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. Gli importatori comunitari possono presentare domanda di licenza d’importazione presso una qualsiasi delle autorità competenti.
7. La domanda dell'importatore deve essere presentata entro il 31 dicembre 2004 e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) |
il nome e l’indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero della partita IVA; |
b) |
se del caso, il nome e l’indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax); |
c) |
il nome e l’indirizzo completo dell'esportatore; |
d) |
la denominazione esatta delle merci, compresi:
|
e) |
il peso netto espresso in kg e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata; |
f) |
il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata; |
g) |
se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati (3); |
h) |
il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; |
i) |
se la domanda reitera una domanda precedente relativa al medesimo contratto; |
j) |
una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma; |
k) |
la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità». |
8. Il periodo di validità delle licenze d'importazione è fissato a quattro mesi. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un periodo di due mesi.
9. Le autorità nazionali competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi sono comunque messi a disposizione delle autorità nazionali competenti.
10. La licenza d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
11. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.
Articolo 5
1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l’operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dalla licenza d’importazione di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati all’importazione supera di meno del 5 % il quantitativo indicato nella licenza d’importazione, non osta all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande di licenze di importazione e i documenti stessi sono riservati. Essi possono quindi essere consultati solo dalle autorità nazionali competenti e dal richiedente.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.
Per il Consiglio
La presidente
M. VAN DER HOEVEN
(1) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55. Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la Comunità ed il governo della Federazione russa (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 33).
(2) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2004 del Consiglio (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 1).
(3) In base ai criteri contenuti nella GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
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BELGIQUE/BELGIË
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ČESKÁ REPUBLIKA
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DANMARK
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DEUTSCHLAND
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EESTI
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ΕΛΛΑΔΑ
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ESPAÑA
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FRANCE
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IRELAND
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ITALIA
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ΚΥΠΡΟΣ
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LATVIJA
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LIETUVA
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LUXEMBOURG
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MAGYARORSZÁG
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MALTA
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NEDERLAND
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ÖSTERREICH
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POLSKA
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PORTUGAL
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SLOVENIJA
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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SVERIGE
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SUOMI/FINLAND
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UNITED KINGDOM
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