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27.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 353/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2004
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
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(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
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(EUR/100 kg) |
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Formula |
A |
B |
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Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
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Importo massimo dell'aiuto |
Burro ≥ 82 % |
58 |
54 |
58 |
54 |
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Burro < 82 % |
56 |
52 |
— |
— |
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Burro concentrato |
69 |
65 |
69 |
65 |
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Crema |
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26 |
23 |
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Cauzione di trasformazione |
Burro |
64 |
— |
64 |
— |
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Burro concentrato |
76 |
— |
76 |
— |
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Crema |
— |
— |
29 |
— |
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