23.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2000/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1) in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Corea sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 7 agosto 1986 e approvato con la decisione 87/471/CEE del Consiglio (2), modificato da ultimo mediante un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 22 dicembre 1994 e approvato con la decisione 95/131/CE del Consiglio (3), prevede la possibilità di trasferimenti tra anni contingentali.

(2)

La Repubblica di Corea ha presentato una richiesta di trasferimenti tra anni contingentali il 6 settembre 2004.

(3)

I trasferimenti chiesti dalla Repubblica di Corea rientrano nei limiti in materia di flessibilità, citati all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e definiti nella nona colonna dell’allegato VIII dello stesso.

(4)

È opportuno accogliere la richiesta.

(5)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il prima possibile.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica di Corea, secondo i dettagli riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)   GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).

(2)   GU L 263 del 19.9.1987, pag. 37.

(3)   GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.


ALLEGATO

728 REPUBBLICA DI COREA

Adeguamento — Trasferimento tra limiti quantitativi

Gruppo

Cat.

Unità

Limite 2004

Limite adeguato

Quantità

%

Flessibilità

Nuovo limite adeguato

IA

1

kg

932 000

905 190

46 600

5,0

Riporto dal 2003

951 790

IA

2a

kg

1 156 000

1 173 010

57 800

5,0

Riporto dal 2003

1 230 810

IA

3

kg

9 470 000

9 613 160

171 520

1,8

Riporto dal 2003

9 784 680

IA

3a

kg

5 156 000

5 212 880

257 800

5,0

Riporto dal 2003

5 470 680

IB

4

pezzi

16 962 000

17 153 070

848 100

5,0

Riporto dal 2003

18 001 170

IIB

12

paia

231 975 000

237 181 300

9 518 942

4,1

Riporto dal 2003

246 700 242

IIB

13

pezzi

17 701 000

18 940 070

328 856

1,9

Riporto dal 2003

19 268 926

IIB

28

pezzi

1 359 000

1 390 930

67 950

5,0

Riporto dal 2003

1 458 880

IIB

83

kg

485 000

495 900

24 250

5,0

Riporto dal 2003

520 150

IIIA

35

kg

17 631 000

18 338 920

881 550

5,0

Riporto dal 2003

19 220 470