20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1995/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 21 e l’articolo 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con regolamento (CE) n. 990/2004 (2), a seguito di riesami intermedi, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003 (3), che istituisce un dazio antidumping definitivo («misure vigenti») sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm («prodotto in questione»), originarie della Federazione russa («Russia»).

(2)

Nel marzo 2004, attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della Russia al fine di valutare se dette misure dovessero essere adattate per tener conto di alcune conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»).

(3)

Il Consiglio ha concluso che era nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure vigenti, onde evitare che avessero, subito dopo l’allargamento, un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea («UE10»). Si è ritenuto che il modo migliore per realizzare tale adeguamento consistesse nell’accettare impegni offerti dalle parti che hanno collaborato, fissando massimali quantitativi.

(4)

Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1000/2004 (5), la Commissione ha accettato, quale misura speciale, gli impegni a breve termine proposti da i) un produttore esportatore russo del prodotto in questione, Novolipetsk Iron & Steel Corporation, congiuntamente a un’azienda svizzera (Stinol AG) e ii) un secondo produttore esportatore russo, OOO Viz Stal, congiuntamente alla sua azienda collegata svizzera (Duferco SA).

(5)

Al fine di prevedere l’esenzione dai dazi antidumping accordata con l’accettazione degli impegni, il regolamento (CE) n. 151/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 989/2004 del Consiglio (6).

(6)

Il regolamento (CE) n. 1000/2004 dispone che, ferma restando la normale durata delle misure, l’accettazione degli impegni sia limitata a un periodo iniziale di sei mesi («periodo iniziale»), decorso il quale gli impegni vengono meno, salvo che la Commissione ritenga appropriato prorogarne il periodo di applicazione.

(7)

Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se continuassero ad esistere per gli utilizzatori finali, i distributori e i consumatori nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all’accettazione degli impegni. La valutazione generale comprende anche il controllo del rispetto degli impegni da parte delle società interessate.

B.   VALUTAZIONE

1.   Contenuto degli impegni attuali

(8)

Gli impegni vigenti offerti dalle società interessate vincolano queste ultime, tra l’altro, ad esportare conformemente alla struttura commerciale tradizionalmente applicata ai clienti dell’UE10, rispettando massimali quantitativi fissati in base ai precedenti flussi di esportazione tradizionali nell’UE10.

(9)

Le condizioni degli impegni impongono alle società firmatarie di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sotto forma di una relazione mensile sulle vendite nell’UE10 (o rivendite da parte di eventuali parti collegate nella Comunità) e di accettare visite di verifica della Commissione. Inoltre, per permettere a quest’ultima di effettuare un controllo approfondito dell’efficacia degli impegni, i clienti tradizionali degli esportatori nell’UE10 hanno acconsentito, tramite accordi scritti, che presso i propri stabilimenti siano effettuati sopralluoghi.

2.   Rispetto degli impegni attuali

(10)

Le visite di verifica presso i produttori esportatori e presso alcuni dei loro clienti tradizionali nell’UE10 hanno confermato che i volumi delle esportazioni delle società interessate nell’UE10 non hanno superato il livello dei massimali quantitativi fissati negli impegni. Si è inoltre riscontrato che le società hanno mantenuto sostanzialmente invariate le loro strutture commerciali tradizionali con i singoli clienti nell'UE10. Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avute «fuoriuscite» manifeste dall’UE10 all’UE15 delle importazioni del prodotto in questione che hanno beneficiato dell’esenzione dai dazi antidumping accordata con gli impegni.

3.   Analisi delle condizioni per continuare ad accettare gli impegni

(11)

Dall’analisi delle relazioni mensili, presentate alla Commissione dalle società interessate e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili e dalle risultanze dei sopralluoghi, è emerso che dopo l’allargamento i volumi delle esportazioni del prodotto in questione delle società interessate nell’UE10 sono diminuiti e che le quantità fissate negli impegni non sono state usate. Il mancato utilizzo dei massimali quantitativi nei primi mesi del periodo iniziale di applicazione degli impegni è in parte dovuto alla riorganizzazione delle operazioni di vendita effettuata da uno dei due produttori esportatori. Tuttavia, tale produttore esportatore ha dichiarato di voler utilizzare i volumi di esportazione fissati per il suo massimale quantitativo nella seconda parte del periodo iniziale.

(12)

Inoltre, come esposto nel considerando 23 del regolamento (CE) n. 989/2004, sono stati rilevati aumenti anormali dei volumi delle esportazioni nell’UE10 prima dell’allargamento, nel 2003 e nei primi mesi del 2004. Questo fattore potrebbe aver contribuito alla diminuzione delle quantità importate nell’UE10 dopo l’allargamento.

C.   CONCLUSIONE

1.   Accettazione degli impegni

(13)

Tenuto conto di quanto precede e dell’ammontare limitato delle importazioni nell’UE10, si ritiene che sia troppo presto per concludere che le misure transitorie abbiano raggiunto i risultati attesi e che le condizioni negative che hanno reso necessari gli impegni non sussistano più. Pertanto, considerato anche che durante il periodo iniziale di applicazione degli impegni le condizioni ivi previste sono state rispettate dalle società interessate, si ritiene giustificato accettare per un ulteriore periodo gli impegni da queste offerti.

(14)

Per quanto concerne la durata di tale nuovo periodo, un’applicazione superiore a sei mesi sarebbe contraria alla nozione di impegno di natura transitoria; pertanto l’accettazione degli impegni varrà solo dal 21 novembre 2004 al 20 maggio 2005 («periodo finale»).

(15)

Quanto al livello dei massimali quantitativi da applicare durante il periodo finale, va osservato che detti massimali sono stati calcolati seguendo lo stesso metodo usato per stabilire i massimali per il periodo iniziale (con la differenza, tuttavia, che mentre per il periodo iniziale sono state fatte detrazioni dai volumi tradizionali per tenere conto dei volumi anormali di importazione prima dell’allargamento, nella fissazione dei massimali quantitativi per il periodo finale tali adeguamenti non sono stati effettuati).

(16)

Conformemente al regolamento (CE) n. 989/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare i massimali d’importazione e, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno accettato di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita ai singoli clienti nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali strutture di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l’accettazione dell’impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure a modificare il livello del massimale o ad adottare un altro provvedimento correttivo.

(17)

Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono in qualche modo violati, la Commissione è autorizzata a ritirarne l’accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

(18)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(19)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro di un impegno, l’esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 989/2004. Queste informazioni servono alle autorità doganali per verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l’appropriato dazio antidumping.

2.   Comunicazione alle parti interessate

(20)

A tutte le parti interessate che si sono precedentemente manifestate è stata resa nota l’intenzione di accettare gli impegni. L’industria comunitaria non ha formulato osservazioni negative in merito all’accettazione degli impegni. Nessun’altra parte interessata ha presentato alla Commissione osservazioni che le abbiano fatto cambiare opinione al riguardo.

D.   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(21)

Il regolamento (CE) n. 1000/2004 invita le autorità doganali a registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Russia ed esportato dalle società i cui impegni sono stati accettati e per le quali è stata chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) n. 151/2003.

(22)

Tenuto presente che l’accettazione degli impegni per il periodo iniziale è iniziata il 21 maggio 2004 e che l’accettazione degli impegni per il periodo finale segue immediatamente il periodo iniziale, questi due periodi devono essere considerati come un periodo ininterrotto. Tuttavia, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il periodo massimo per la registrazione è di nove mesi; pertanto le autorità doganali registrano tali importazioni solo fino al 20 febbraio 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa.

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Federazione russa

Prodotto da Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Lipetsk, Russia, e venduto da Stinol AG, Lugano, Svizzera, al suo primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A524

Federazione russa

Prodotto da OOO Viz Stal, Ekaterinburg, Russia, e venduto da Duferco SA, Lugano, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A525

2.   Le autorità doganali sono pertanto invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, a continuare ad adottare le misure adeguate per registrare fino al 20 febbraio 2005 le importazioni nella Comunità di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e ex 7226 11 00 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm), prodotti e venduti dalle società elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 5.

(3)  GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(5)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 10.

(6)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 1.