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20.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 53,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 6, paragrafo 3 bis, primo comma, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2), modificata dalla direttiva 2003/89/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, prevede l’obbligo di indicare sull’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume tutti gli ingredienti di cui all’allegato III bis della suddetta direttiva. |
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(2) |
L’articolo 6, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a), della direttiva 2000/13/CE prevede, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che possano essere adottate modalità dettagliate per la presentazione degli ingredienti di cui all’allegato III bis della suddetta direttiva secondo la procedura di cui all’articolo 75 del medesimo regolamento. |
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(3) |
L’allegato VII, sezione D, punto 1, e l’allegato VIII, sezione F, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 precisano che le indicazioni sull’etichettatura sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità per consentire al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna delle indicazioni. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (3). |
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(5) |
Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 25 novembre 2004, data limite di recepimento della direttiva 2003/89/CE. |
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(6) |
Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue.
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1) |
L’articolo 3 è così modificato:
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2) |
All’articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, si applicano con le dovute distinzioni alle menzioni obbligatorie di cui all’articolo 12.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2004, pag. 15).
(3) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11).