18.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1976/2004 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2004

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con regolamento (CE) n. 2597/1999 (2) (in seguito denominato «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha imposto dazi compensativi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) (in seguito denominati «fogli di PET») originari dell'India. Le aliquote dei dazi compensativi istituiti erano comprese tra il 3,8 % e il 19,1 %.

(2)

Le importazioni di fogli di PET originari dell'India sono inoltre soggette a dazi antidumping (le cui aliquote sono comprese tra lo 0 % e il 62,6 %) imposti con regolamento (CE) n. 1676/2001 (3).

2.   INCHIESTE IN CORSO

(3)

Il 28 giugno 2002, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (4), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base. La richiesta di riesame riguardava unicamente la forma della misura e, in particolare, l'accettabilità di un impegno offerto dal richiedente. Il riesame è tuttora in corso.

(4)

Il 22 novembre 2003, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (6), la cui portata riguardava unicamente la forma delle misure antidumping. Il riesame è tuttora in corso.

(5)

Il 19 febbraio 2004, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, la cui portata era limitata alle pratiche di dumping per il produttore esportatore indiano Jindal Polyester Limited. Il riesame è tuttora in corso.

3.   DOMANDA

(6)

Il 6 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda (in seguito denominata «la domanda») presentata, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, dai produttori comunitari DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH e Nuroll SpA (in seguito denominati «i richiedenti») perché venisse avviata un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India. I produttori comunitari richiedenti rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di fogli di PET.

(7)

Secondo quanto affermato dai richiedenti nella loro domanda, suffragando le loro affermazioni con sufficienti elementi di prova, risulta che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni verso la Comunità di fogli di PET dall'India, dal Brasile e da Israele ha subito una notevole modificazione. Questa variazione dell’andamento degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Brasile e in Israele di fogli di PET originari dell'India. È stato affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione dei dazi sulle importazioni di fogli di PET dall'India.

(8)

Infine, la domanda presentata dai richiedenti contiene elementi di prova, a prima vista sufficienti, del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi. Essi hanno affermato che le importazioni di fogli di PET originari dell'India sembrano essere state sostituite da volumi significativi di importazioni di fogli di PET provenienti dal Brasile e da Israele. I richiedenti hanno altresì presentato elementi di prova, a prima vista sufficienti, del fatto che i fogli di PET originari dell’India continuano a beneficiare di sovvenzioni per le quali, nel corso dell’inchiesta iniziale, si era accertato che erano compensabili.

4.   APERTURA

(9)

Con il regolamento (CE) n. 283/2004 (8) (in seguito denominato «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India mediante importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele, e, a norma degli articoli 23, paragrafo 2, e 24, paragrafo 5, del regolamento di base, ha dato disposizioni alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 20 febbraio 2004, le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele. La Commissione ha informato le autorità dell’India, del Brasile e di Israele dell'apertura dell'inchiesta. Contemporaneamente, con il regolamento (CE) n. 284/2004 (9), la Commissione ha altresì avviato un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India mediante importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele. Le conclusioni di tale inchiesta sono illustrate nel regolamento (CE) n. 1975/2004 del Consiglio (10).

(10)

Le autorità indiane hanno dichiarato di ritenere che le inchieste antielusione non fossero ammissibili a norma dell’accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L’affermazione è stata respinta con la motivazione che le disposizioni antielusione del regolamento di base non sono incompatibili con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 né con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Difatti, l’Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round contiene una decisione in materia di lotta all’elusione (11) con cui, in mancanza di un testo specifico concordato, la soluzione della questione è demandata al comitato per le pratiche antidumping. Dal momento che la decisione è stata adottata nella consapevolezza che diversi membri dell’OMC disponevano già di specifiche normative antielusione, secondo l’interpretazione della Comunità europea essa consente ai singoli membri di adottare o di mantenere disposizioni in materia di elusione in attesa dell’adozione di norme concordate a livello multilaterale. Gli stessi principi dovrebbero logicamente applicarsi alle inchieste antisovvenzioni.

5.   INCHIESTA

(11)

Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori dell’India, del Brasile e di Israele che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, sono menzionati nella domanda o che sono diventati noti alla Commissione in un secondo momento. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori comunitari menzionati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta iniziale che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione potrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base nonché l'elaborazione di conclusioni che, essendo state raggiunte sulla base dei dati disponibili, possono essere meno favorevoli rispetto alle conclusioni eventualmente raggiunte se la collaborazione fosse stata offerta.

(12)

Al questionario della Commissione hanno risposto sei produttori esportatori dell’India, un produttore esportatore del Brasile e un'impresa di trasformazione la cui attività consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare i fogli di PET in Israele, per poi esportarli nella Comunità. Un'altra società israeliana si è manifestata presso la Commissione precisando di aver trasformato fogli di PET, ma che i prodotti risultanti da tale processo di trasformazione non erano stati esportati sotto i codici della NC ai quali sono classificati i fogli di PET; per questo motivo, la società in questione non aveva risposto al questionario.

(13)

Cinque importatori della Comunità si sono manifestati presso la Commissione dopo aver ricevuto il questionario. Tre di essi hanno dichiarato di non aver mai importato fogli di PET dal Brasile o da Israele, mentre gli altri due importatori hanno riferito di non aver importato fogli di PET indiani dal Brasile o da Israele nel corso del periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, nessuna di queste società importatrici aveva risposto al questionario della Commissione.

(14)

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttore esportatore brasiliano:

Terphane Ltda. BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (in seguito denominato «Terphane»)

 

Impresa di trasformazione israeliana:

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504. POB 8380, Israele (in seguito denominata «Jolybar»)

 

Produttori esportatori indiani:

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part — I, New Delhi — 110 003, India,

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India,

Jindal Polyester Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India,

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India.

6.   PERIODO DELL'INCHIESTA

(15)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 (in seguito denominato «il PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 1998 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi.

B.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   LIVELLO DI COLLABORAZIONE

(16)

Come già riferito al considerando 12, sei produttori esportatori di fogli di PET in India hanno collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario della Commissione. Informazioni sono poi state fornite da un produttore esportatore di fogli di PET in Brasile e da un'impresa di trasformazione la cui attività consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare i fogli di PET in Israele. Queste due società, brasiliana e israeliana, rappresentano una quota minima (rispettivamente, meno dell’1 % e intorno al 5 %), sia in termini di volume che di valore, delle importazioni totali di fogli di PET nella Comunità durante il PI provenienti da questi paesi, in base ai dati riportati nelle statistiche di Eurostat.

(17)

A seguito dell’apertura dell’inchiesta, le autorità indiane hanno inviato loro osservazioni scritte e fornito dati statistici relativi alle esportazioni di fogli di PET dall’India dirette, tra l’altro, verso la Comunità. Dati statistici riguardanti le esportazioni di fogli di PET dal Brasile nella Comunità sono stati inoltre forniti alla Commissione dalla banca dati nazionale del Brasile. Il governo indiano ha poi fornito una serie di informazioni descrivendo i regimi di cui si sono avvalse le società soggette alle misure e che sono rimasti in vigore.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(18)

I prodotti in esame sono, secondo la definizione dell’inchiesta iniziale, i fogli di polietilene tereftalato (PET), originari dell’India, normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90 (in seguito denominati «i prodotti in esame»).

(19)

Si ritiene che i fogli di PET esportati dall’India nella Comunità e quelli spediti dal Brasile e da Israele nella Comunità presentino le stesse caratteristiche di base e siano destinati alle stesse applicazioni. Sono, pertanto, considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.   MODIFICAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEGLI SCAMBI

(20)

Durante il periodo 1999-2003 le importazioni dei prodotti in esame rappresentavano il 96,5 % delle importazioni totali dall’India classificate sotto i pertinenti codici NC. Le analisi di mercato sono state quindi effettuate sulla base dei dati delle statistiche di Eurostat a livello di codice NC. Nel 1999 sulle importazioni nella Comunità di fogli di PET originari dell’India erano stati imposti dazi compensativi che avevano determinato una riduzione in volume di tali importazioni, scese da 11 700 tonnellate nel 1998 a 10 600 tonnellate nel 1999. Nel 2000 le importazioni sono risalite fino 11 600 tonnellate, ma in seguito all’istituzione delle misure antidumping nel 2001 hanno registrato un calo scendendo fino a 6 100 tonnellate; da allora hanno segnato una graduale ripresa fino ad attestarsi sulle 11 500 tonnellate durante il PI.

(21)

Per quel che riguarda la suddetta configurazione degli scambi, si deve osservare che una società aveva un’aliquota cumulativa del dazio (12) notevolmente più bassa di quella degli altri produttori. L’andamento della configurazione degli scambi di questa società risultava spiccatamente diverso rispetto a quello degli altri produttori: l’impresa in questione ha infatti registrato un eccezionale incremento della sua quota delle esportazioni indiane totali del prodotto in esame nella Comunità nel periodo compreso tra l'istituzione delle misure compensative e il PI. In particolare, tra il 2000 e il 2001, quando sono state introdotte le misure antidumping, la quota delle esportazioni indiane totali nella Comunità rappresentata da questa società ha registrato una crescita straordinaria. Se non si tiene conto dell’andamento irregolare di tale società, il volume totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame è rimasto di gran lunga inferiore a quello registrato prima dell’istituzione delle misure compensative.

(22)

Le autorità indiane hanno presentato dati statistici sulle esportazioni verso, tra l’altro, la Comunità, precisando di ritenere che, sulla base delle statistiche nazionali ufficiali, non emergeva alcun fenomeno di elusione delle misure compensative in vigore da parte dei produttori indiani di fogli di PET. Tuttavia, i dati statistici presentati dalle autorità non corrispondono ai dati sulle esportazioni forniti dagli esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta, perlomeno per quel che riguarda le esportazioni in Israele: i dati degli esportatori mostrano infatti un incremento dei volumi delle esportazioni dall’India verso Israele a partire dal 2000 fino al 2003. Per quanto riguarda il Brasile, i dati ufficiali indiani sulle esportazioni per le esportazioni dirette in questo paese danno conto di un incremento, da circa 460 tonnellate nel 1998 a oltre 1 500 tonnellate nel 2000, e in seguito di esportazioni attestatesi in modo relativamente stabile intorno a questi livelli. I dati mostrano quindi un notevolissimo incremento, mentre la stabilità delle esportazioni nel periodo successivo non è una prova che l’elusione non si sia verificata, dato che queste cifre non includono le vendite indirette realizzate attraverso altri paesi intermedi. In effetti, l’unico produttore brasiliano noto di fogli di PET ha collaborato all’inchiesta, e le esportazioni di questo produttore nella Comunità rappresentano soltanto una quota trascurabile (0,5%) delle vendite totali nella Comunità provenienti dal Brasile durante il PI.

(23)

Le importazioni nella Comunità di fogli di PET provenienti dal Brasile, calcolate in base alle statistiche di Eurostat a livello di NC — e una volta sottratte le importazioni di merci prodotte dalla società che ha collaborato all’inchiesta — sono aumentate, passando da 115 tonnellate nel 1998 (pari allo 0,2 % delle importazioni totali) a oltre 650 tonnellate nel 2000 (0,6 %), cioè nell’anno successivo all’istituzione delle misure compensative. Nel 2001 sono state importate oltre 1 200 tonnellate (1,4 %), mentre nel 2002 le importazioni sono aumentate fino a superare di poco le 2 500 tonnellate (3,2 %), per poi attestarsi a poco più di 2 000 tonnellate durante il PI (pari al 2,4 % delle importazioni totali di fogli di PET).

(24)

L’unica società brasiliana che ha collaborato all’inchiesta della Commissione, Terphane, è, come già ricordato al considerando 22, il solo produttore noto di fogli di PET in Brasile. Questa impresa ha esportato nella Comunità soltanto un’unica partita di 10,6 tonnellate di fogli di PET durante il PI. A parte un campione venduto nel 2002, per la società si trattava della prima esportazione di fogli di PET nella Comunità: di conseguenza, non sembra che questo produttore sia responsabile dei volumi di fogli di PET penetrati sul mercato comunitario in provenienza dal Brasile nel periodo compreso tra il 1998 e il 2003 (cfr. il considerando 23). La società fabbrica il prodotto in esame, di cui rifornisce la Comunità, in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. Pertanto, nessuna modificazione della configurazione degli scambi è stata constatata per questo produttore.

(25)

Le importazioni nella Comunità di fogli di PET provenienti da Israele, calcolate in base alle statistiche di Eurostat a livello di NC — e una volta sottratte le importazioni di merci prodotte dalla società che ha collaborato all’inchiesta — sono diminuite tra il 1998 e il 1999, passando da 1 100 tonnellate a poco meno di 1 000 tonnellate nel 1999 (pari all’1,3 % delle importazioni totali di fogli di PET), ma sono poi aumentate fino ad arrivare a 3 000 tonnellate nel 2000 (3,7 % delle importazioni totali) e a 3 400 tonnellate nel 2001 (4,1 %). I volumi hanno continuato ad aumentare fino ad arrivare a poco più di 4 200 tonnellate nel 2002 (5,1 % delle importazioni totali) e a superare le 4 400 tonnellate nel 2003 (5,3 % delle importazioni). In Israele si contano — in numero non rilevante — alcune società di trasformazione di fogli di PET, ma dalle informazioni ricevute entro i termini stabiliti emerge che è improbabile che queste imprese, anche considerate complessivamente, potessero disporre di capacità sufficienti a imputare loro la responsabilità dei volumi di fogli di PET penetrati nella Comunità in provenienza da Israele nel periodo 2000-2003.

(26)

I dati ufficiali indiani sulle esportazioni mostrano un calo iniziale delle esportazioni verso Israele, passate da 53 tonnellate nel 1998 a 44 tonnellate nel 1999; in seguito, si sono registrate 81 tonnellate esportate nel 2000, 395 tonnellate nel 2001, 1 032 tonnellate nel 2002 e, infine, 2 453 tonnellate nel PI.

(27)

L’attività dell’unica società israeliana che ha collaborato all’inchiesta, Jolybar, consiste nel tagliare nel senso della lunghezza, ridurre in fogli e trasformare fogli di PET acquistati, per poi venderli come prodotti che rientrano sotto gli stessi codici NC dei prodotti in esame ma che non sono, generalmente, di origine indiana e non possono, pertanto, essere considerati costituire i prodotti in esame. La società rifornisce di fogli di PET il mercato comunitario fin dagli anni ’90. I quantitativi di fogli di PET esportati dalla Jolybar nella Comunità sono raddoppiati tra il 1999 e il 2003 (il PI). I fogli esportati nella Comunità vengono fabbricati dalla Jolybar in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. A prescindere dal fatto se un simile andamento delle esportazioni indichi o meno una modificazione della configurazione degli scambi per questa impresa, la Commissione non ha approfondito ulteriormente la questione dal momento che, in ogni caso, esiste per questo comportamento una precisa giustificazione economica, illustrata al considerando 31.

(28)

Alla luce di quanto precede, e in particolare data la coincidenza tra l'aumento delle importazioni dal Brasile e da Israele e l'entrata in vigore, nel 1999, delle misure compensative sulle importazioni di fogli di PET originari dell’India, si è constatata l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni di fogli di PET dall’India, da Israele e dal Brasile.

4.   INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE O GIUSTIFICAZIONE ECONOMICA

(29)

In mancanza di ogni altra forma di collaborazione, e dato che la summenzionata modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda il Brasile si è verificata dopo l’istituzione dei dazi compensativi, si deve concludere, sulla base dei dati disponibili e in mancanza di altre spiegazioni, che tale diversa configurazione degli scambi è il risultato dell'istituzione del dazio e non è dovuta a un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base.

(30)

In mancanza di collaborazione, e dato che la summenzionata modificazione della configurazione degli scambi si è verificata dopo l’istituzione dei dazi compensativi, si deve concludere, sulla base dei dati disponibili e in mancanza di altre spiegazioni, che tale diversa configurazione degli scambi è il risultato dell'istituzione del dazio e non è dovuta a un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base.

(31)

L’inchiesta ha accertato che la Jolybar svolge già da lungo tempo la sua attività di esportazione nella Comunità e che, inoltre, i fogli di PET esportati dall’impresa nella Comunità vengono fabbricati dall’impresa stessa in impianti realizzati prima dell’entrata in vigore delle misure sulle importazioni di fogli di PET dall’India. La società ha spiegato che, di norma, essa non rifornisce di fogli di PET indiani i clienti nella Comunità, dato che questi ultimi preferiscono che la Jolybar utilizzi, come materiale di base da trattare, i tipi e qualità di fogli di PET europei. Eccezionalmente, durante il PI, un quantitativo di circa una tonnellata di fogli di PET indiani è stato spedito a un cliente della Comunità: tale quantitativo faceva parte di una partita più ingente richiesta con urgenza dal cliente. Si conclude, pertanto, che esiste una giustificazione economica sufficiente per l’andamento delle esportazioni della Jolybar, andamento che è in linea con le attività svolte dall’azienda nel mercato comunitario relativamente ai fogli di PET di sua fabbricazione.

5.   INDEBOLIMENTO DEGLI EFFETTI RIPARATORI DEL DAZIO IN TERMINI DI PREZZI E/O DI QUANTITATIVI DEL PRODOTTO SIMILE

(32)

È evidente, dalle cifre riportate nei considerando dal 20 al 28, che dopo l'istituzione delle misure nel 1999 la configurazione delle importazioni comunitarie del prodotto in esame ha subìto una chiara modifica in termini quantitativi. Si è registrato un calo delle importazioni indiane nella Comunità al momento dell’istituzione delle misure, da 11 700 tonnellate nel 1998 a 10 600 tonnellate nel 1999 (-9 %). Le esportazioni nella Comunità dei prodotti in esame dal Brasile e da Israele hanno invece registrato un netto incremento tra il 1999 e il 2000, passando, se considerate complessivamente, da meno di 1 000 tonnellate a oltre 3 500 tonnellate. Dalle statistiche di Eurostat si ricava che, dal 1998 fino alla fine del PI, l’incremento delle importazioni nella Comunità era pari a 1 900 tonnellate per le importazioni dal Brasile e a 3 500 tonnellate per quelle da Israele. Le esportazioni dall’India, che erano diminuite dopo l’istituzione delle misure compensative e avevano registrato un ulteriore calo dopo l’istituzione delle misure antidumping, hanno poi segnato una ripresa fino a riconquistare i livelli precedenti all'imposizione delle misure compensative.

Si ritiene, pertanto, che una parte dei flussi di esportazioni dall’India siano stati, in un primo momento compensati, e in seguito integrati, da flussi di esportazioni realizzate attraverso il Brasile e Israele, compromettendo in questo modo gli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

(33)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in esame spediti dal Brasile e da Israele, considerata la scarsa collaborazione ricevuta, è stato necessario basarsi sui dati di Eurostat, che rappresentavano le migliori informazioni disponibili.

(34)

Il prezzo medio delle importazioni di fogli di PET dal Brasile durante il PI, adeguato per tener conto dei costi successivi all'importazione, corrispondeva all’incirca al 67 % del livello necessario per eliminare il pregiudizio stabilito nel corso dell'inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure compensative. Su tale base, si hanno quindi elementi di prova del fatto che i fogli di PET spediti dal Brasile hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio anche in termini di prezzi.

(35)

Il prezzo medio delle importazioni di fogli di PET da Israele durante il PI, adeguato per tener conto dei costi successivi all'importazione, corrispondeva all’incirca al 75 % del livello necessario per eliminare il pregiudizio stabilito nel corso dell'inchiesta antisovvenzioni iniziale. Su tale base, si hanno quindi elementi di prova del fatto che le importazioni di fogli di PET da Israele hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio anche in termini di prezzi.

(36)

La Commissione ha concluso, pertanto, che le importazioni di fogli di PET dal Brasile e da Israele hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure compensative sia in termini di quantitativi che di prezzi.

6.   ELEMENTI DI PROVA IN MERITO AL PERSISTERE DELLE SOVVENZIONI PER I PRODOTTI IN ESAME

(37)

Nel corso dell’inchiesta iniziale era stato accertato che le imprese indiane avevano beneficiato delle seguenti sovvenzioni: Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPB») — credito preesportazione; Credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPB») — credito postesportazione; Esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni capitali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCG») e i regimi delle Zone di trasformazione per l’esportazione/ Unità orientate all’esportazione (Export Promotion Zones — EPZ / Export Oriented Units — EOU («EPZ/EOU»), come pure di taluni regimi regionali di sovvenzioni. Il governo indiano ha fornito una serie di informazioni da cui risultava che i regimi DEPB (credito postesportazione) ed EPCG continuavano ad essere utilizzati, ma che le imprese interessate non erano ubicate in aree in cui potessero beneficiare del regime SEZ/EPZ (Special Economic Zones / Export Promotion Zones), il quale ha sostituito il regime EPZ/EOU. Non sono invece pervenute informazioni in merito ai regimi regionali di sovvenzioni. Cinque delle sei società che hanno collaborato all'inchiesta hanno confermato di aver ricevuto dei fondi tramite uno dei due regimi, DEPB ed EPCG, o tramite entrambi i regimi. La sesta impresa ha rifiutato di fornire informazioni, a meno che la Commissione non acconsentisse a svolgere un nuovo calcolo del livello della sovvenzione. Una delle società riteneva che le sovvenzioni non fossero compensabili. Va osservato che l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base non impone che venga dimostrato che le sovvenzioni ricevute continuano ad essere compensabili, né che occorra ricalcolare il livello delle sovvenzioni. Si è accertato che perlomeno alcuni dei regimi di sovvenzione, a proposito dei quali era emerso nel corso dell'inchiesta iniziale che erano compensabili, erano tuttora in vigore e che ne beneficiava la maggior parte degli esportatori indiani che hanno collaborato. In mancanza di collaborazione, si deve presumere che tutti gli altri produttori esportatori abbiano ugualmente beneficiato di tali sovvenzioni. Di conseguenza, si è concluso che il prodotto simile esportato beneficia tuttora delle sovvenzioni, come previsto ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base ai fini dell’estensione dei dazi compensativi alle importazioni del prodotto simile provenienti da paesi terzi.

C.   RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL’ESTENSIONE DEL DAZIO

(38)

La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalla registrazione delle importazioni e dalle misure imposte su di esse da parte della Terphane e della Jolybar. Come spiegato ai considerando 24 e 27, le due società hanno collaborato all’inchiesta restituendo il questionario debitamente compilato e accettando una visita di verifica.

(39)

Con regolamento (CE) n. 1830/2004 (13), la Commissione ha modificato il regolamento di apertura onde porre fine alla registrazione delle importazioni di fogli di PET realizzate dalla Terphane e dalla Jolybar per le quali si è accertato che non hanno eluso i dazi compensativi.

(40)

Dal momento che si è accertato che le due società non hanno eluso i dazi compensativi in vigore, esse dovrebbero altresì essere esentate dall'estensione prevista dei dazi.

D.   MISURE

(41)

Alla luce delle risultanze suesposte, si è accertato che si è verificata un’elusione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure compensative in vigore sulle importazioni dei prodotti in esame (cioè i fogli di PET originari dell’India) dovrebbero essere estese alle importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile o da Israele, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele, fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalla Terphane e dalla Jolybar.

(42)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l'applicazione di misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio compensativo dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di fogli di PET, spediti dal Brasile e spediti da Israele, sottoposte a registrazione al loro ingresso nella Comunità conformemente al regolamento di apertura, fatta eccezione per le importazioni di fogli di PET spediti dal Brasile e fabbricati dalla Terphane e per quelle di fogli di PET spediti da Israele e fabbricati dalla Jolybar.

(43)

Le esenzioni dall’estensione delle misure concesse ai fogli di PET prodotti dalla Jolybar e dalla Terphane rimangono valide, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, a condizione che non venga accertato che l’esenzione era stata accordata sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalle società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia o no giustificata.

(44)

La decisione di non estendere i dazi alle importazioni nella Comunità di fogli di PET fabbricati e spediti dalla Terphane e dalla Jolybar è stata presa in base alle risultanze della presente inchiesta; di conseguenza, la non estensione si applica esclusivamente alle importazioni di fogli di PET spediti, rispettivamente, dal Brasile o da Israele e prodotti da tali specifiche persone giuridiche. Le importazioni di fogli di PET fabbricati o spediti da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non siano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare dell’esenzione e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio residuo imposta dal regolamento (CE) n. 2597/1999.

E.   PROCEDURA

(45)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio compensativo definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentite. Le autorità israeliane hanno ripetuto le stesse osservazioni già presentate dal governo indiano e riassunte nel considerando 10. Hanno inoltre presentato un elenco di imprese israeliane di trasformazione di fogli di PET che avevano realizzato esportazioni nella Comunità europea nel corso del 2003 e del 2004. Tuttavia, non avendo queste società collaborato all'inchiesta entro il termine stabilito dalla Commissione, non è stato possibile esentarle dall'estensione delle misure a Israele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio compensativo definitivo del 19,1 % istituito dal regolamento (CE) n. 2597/1999 sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India, classificati ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90, è esteso alle importazioni degli stessi fogli di polietilene tereftalato spediti dal Brasile e spediti da Israele (indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele) (codici TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092), fatta eccezione per quelli prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile (codice addizionale TARIC A569), e da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele (codice addizionale TARIC A570).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 283/2004 e degli articoli 23, paragrafo 2, e 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97, fatta eccezione per quelle di fogli di PET prodotti da Terphane Ltda, BR 101, km 101, Città di Cabo de Santo Agostinho, Stato di Pernambuco, Brasile, e da Jolybar Filmtechnic Converting Ltd. (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Netanya Sud, 42504, POB 8380, Israele.

3.   Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DER HOEVEN


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

(3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

(4)  GU C 154 del 28.6.2002, pag. 2.

(5)  GU C 281 del 22.11.2003, pag. 4.

(6)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004.

(7)  GU C 43 del 19.2.2004, pag. 14.

(8)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 25.

(9)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1830/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 26).

(10)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  Decisione sulla lotta all'elusione adottata dal Comitato dei negoziati commerciali il 15 dicembre 1993.

(12)  La società in questione era soggetta a un dazio compensativo del 7 %.

(13)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 26.