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10.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2004
che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particulare l’articolo 74,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso. |
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(2) |
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti. |
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(3) |
Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.
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1) |
L’allegato I è modificato come segue:
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2) |
L’allegato II viene modificato come segue:
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3) |
L’allegato III viene modificato come segue:
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4) |
L’allegato IV viene modificato come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2004.
Per la Commissione
António VITORINO
Membro della Commissione
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.