10.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2004

che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particulare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso.

(2)

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti.

(3)

Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.

(4)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.

1)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

«—

in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e all’articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e all’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37e) della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura.».

2)

L’allegato II viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«—

in Francia:

a)

greffier en chef du tribunal de grande instance”,

b)

président de la chambre départementale des notaires”, in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile.»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, “okrožno sodišče”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, “okresný súd”.».

3)

L’allegato III viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«—

in Francia:

a)

cour d’appel” per le decisioni che accolgono l’istanza,

b)

presidente del “tribunal de grande instance” per le decisioni che respingono l’istanza,»;

b)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, “Lietuvos apeliacinis teismas”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, “okrožno sodišče”,»;

d)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, “okresný súd”.».

4)

L’allegato IV viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, ricorso al “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”,»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, ricorso al “dovolanie”.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2004.

Per la Commissione

António VITORINO

Membro della Commissione


(1)   GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.