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6.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2004 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 (2) stabilisce una limitazione provvisoria dello sforzo di pesca e ulteriori condizioni per il controllo, l’ispezione e la sorveglianza nel quadro della ricostituzione di taluni stock ittici. Successivamente il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2004, del 26 febbraio 2004, recante misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (3). È opportuno adeguare le disposizioni dell’allegato V a quelle contenute nel summenzionato regolamento. Inoltre l'attuazione del suddetto allegato ha dimostrato la necessità di chiarirne o renderne più flessibili alcune disposizioni, onde migliorarne l'applicabilità e l'efficacia. Occorre garantire che le modifiche apportate al piano non comportino una diminuzione dell'efficacia delle misure in questione in termini di conservazione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 è sostituito con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. VERDONK
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.
(3) GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.
ALLEGATO
«ALLEGATO V
LIMITAZIONE PROVVISORIA DELLO SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L’ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK ITTICI
Disposizioni generali
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1) |
Ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. |
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2) |
Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:
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3) |
Ai fini del presente allegato si intende per “giornata all’interno della zona e fuori dal porto”:
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4) |
Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:
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Sforzo di pesca
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5) |
Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6. |
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6) |
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7) |
Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata il peschereccio non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, con nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4. Qualora il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunichi l’uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni cui il peschereccio è ammissibile per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella 1. L’uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:
Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza delle due condizioni succitate. Se un peschereccio non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzato, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca. Un peschereccio che intende associare l'uso di uno o più attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro attrezzo da pesca che non figura al punto 4 (attrezzi non regolamentati) non subirà restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo degli attrezzi non regolamentati. Tali pescherecci devono notificare in anticipo quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. In mancanza di tale notifica gli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non possono essere detenuti a bordo. Tali pescherecci devono essere autorizzati a condurre attività di pesca alternative ed essere attrezzati di conseguenza. |
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8) |
Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4. |
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9) |
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10) |
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11) |
Un peschereccio che non abbia un’attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detto peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 (4). |
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12) |
Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002 o 2003 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. Tuttavia, un peschereccio che abbia un'attività comprovata di pesca con un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzato ad utilizzare un attrezzo diverso di cui al punto 4, a condizione che il numero di giorni assegnati a quest'ultimo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati al primo attrezzo. |
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13) |
Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati ad un suo peschereccio ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un altro peschereccio in situazione di emergenza o i giorni in cui il peschereccio è stato fuori dal porto ma non è stato in grado di pescare perché trasportava un membro dell'equipaggio ferito a fini di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti. |
Controllo, ispezione e sorveglianza
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14) |
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e undicies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2. |
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15) |
Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 14 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione. |
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16) |
Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante, prima di ogni ingresso nel porto di uno Stato membro e dopo essere stato presente in una delle zone di cui alla tabella III e con a bordo un quantitativo di una qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella, comunica, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto, alle autorità competenti di tale Stato membro:
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17) |
Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione. Tabella III Volumi degli sbarchi espressi in tonnellate per zona e specie soggette a condizioni speciali
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18) |
Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che intende trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 16 con un preavviso di almeno 24 ore. |
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19) |
Un peschereccio che ha operato nella zona di cui alla tabella III al di fuori del porto designato non può sbarcare un quantitativo di qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella (sotto DP). Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie o stock di cui all'articolo 12 del presente regolamento per ogni singolo sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri. |
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20) |
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 14, è pari a un margine massimo dell’8 % dal dato registrato nel giornale di bordo. |
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21) |
È vietato detenere a bordo di un peschereccio, quale che sia il contenitore, quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti merluzzo bianco devono essere conservate separate da altri contenitori. |
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22) |
Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato ai sensi del punto 19, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare. |
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23) |
In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie di cui all'articolo 12 del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica. |
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24) |
In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore. |
(1) Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.
(2) Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella Comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.
(3) La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni del mese in questione.
(4) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(5) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).».