6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 (2) stabilisce una limitazione provvisoria dello sforzo di pesca e ulteriori condizioni per il controllo, l’ispezione e la sorveglianza nel quadro della ricostituzione di taluni stock ittici. Successivamente il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2004, del 26 febbraio 2004, recante misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (3). È opportuno adeguare le disposizioni dell’allegato V a quelle contenute nel summenzionato regolamento. Inoltre l'attuazione del suddetto allegato ha dimostrato la necessità di chiarirne o renderne più flessibili alcune disposizioni, onde migliorarne l'applicabilità e l'efficacia. Occorre garantire che le modifiche apportate al piano non comportino una diminuzione dell'efficacia delle misure in questione in termini di conservazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 è sostituito con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

LIMITAZIONE PROVVISORIA DELLO SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L’ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK ITTICI

Disposizioni generali

1)

Ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2)

Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

a)

Kattegat (divisione CIEM IIIa sud);

Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV, a, b, c, IIIa nord e IIa CE);

Scozia occidentale (divisione CIEM VIa);

Manica orientale (divisione CIEM VIId) e

Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa).

b)

Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con appropriati sistemi di controllo, si applica la seguente definizione dell’area della Scozia occidentale (divisione CIEM VIa):

la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:

 

60° 00′ N, 04° 00′ O

 

59° 45′ N, 05° 00′ O

 

59° 30′ N, 06° 00′ O

 

59° 00′ N, 07° 00′ O

 

58° 30′ N, 08° 00′ O

 

58° 00′ N, 08° 00′ O

 

58° 00′ N, 08° 30′ O

 

56° 00′ N, 08° 30′ O

 

56° 00′ N, 09° 00′ O

 

55° 00′ N, 09° 00′ O

 

55° 00′ N, 10° 00′ O

 

54° 30′ N, 10° 00′ O.

3)

Ai fini del presente allegato si intende per “giornata all’interno della zona e fuori dal porto”:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; o

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all’interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b).

4)

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm;

b)

sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

c)

reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

d)

palangari demersali;

e)

reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 80 mm e 99 mm;

f)

reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm, ad eccezione delle sfogliare.

Sforzo di pesca

5)

Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

6)

a)

Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto

Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto

4a

4b

4c

4d

4e

4f

2a.

Kattegat, Skagerrak e Mare del Nord, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d’Irlanda

10

14

14

17

22

20

b)

Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell’inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione.

c)

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati.

Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a).

d)

Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

Gli Stati membri che applicano tale assegnazione supplementare di giorni notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi.

Tabella II

Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona di cui al punto 2

Atrezzi di cui al punto 4

Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1)

Giorni

2(a)

4(a), 4(e)

Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

nessuna limitazione di giorni (3)

2(a)

4(a), 4(b)

Meno del 5 % di merluzzo bianco

da 100 a < 120 mm fino a 14 ≥ 120 mm fino a 15

2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm

Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

fino a 16 giorni

2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm

Pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2)

fino a 20 giorni

Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

e)

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un’attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l’attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all’inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni.

Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari.

f)

In considerazione della chiusura della zona del Mare d’Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4(a) e 4(b) che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d’Irlanda avranno a disposizione due giorni supplementari.

7)

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata il peschereccio non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, con nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.

Qualora il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunichi l’uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni cui il peschereccio è ammissibile per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella 1.

L’uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

Nel corso di una determinata uscita in mare il peschereccio può detenere a bordo uno soltanto degli attrezzi da pesca di cui al punto 4,

prima di ogni uscita in mare il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo a meno che il tipo di attrezzo da pesca non sia cambiato rispetto a quello comunicato per la precedente uscita in mare.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza delle due condizioni succitate. Se un peschereccio non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzato, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca.

Un peschereccio che intende associare l'uso di uno o più attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro attrezzo da pesca che non figura al punto 4 (attrezzi non regolamentati) non subirà restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo degli attrezzi non regolamentati. Tali pescherecci devono notificare in anticipo quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. In mancanza di tale notifica gli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non possono essere detenuti a bordo. Tali pescherecci devono essere autorizzati a condurre attività di pesca alternative ed essere attrezzati di conseguenza.

8)

Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.

9)

a)

In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi attrezzi da pesca non regolamentati (cfr. punto 7);

b)

in un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

10)

a)

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca;

b)

il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio;

c)

il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione;

d)

non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 6, lettera d) e lettera e), nonché al punto 7;

e)

su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

11)

Un peschereccio che non abbia un’attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detto peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 (4).

12)

Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002 o 2003 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, un peschereccio che abbia un'attività comprovata di pesca con un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzato ad utilizzare un attrezzo diverso di cui al punto 4, a condizione che il numero di giorni assegnati a quest'ultimo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati al primo attrezzo.

13)

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati ad un suo peschereccio ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un altro peschereccio in situazione di emergenza o i giorni in cui il peschereccio è stato fuori dal porto ma non è stato in grado di pescare perché trasportava un membro dell'equipaggio ferito a fini di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

Controllo, ispezione e sorveglianza

14)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e undicies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2.

15)

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 14 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

16)

Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante, prima di ogni ingresso nel porto di uno Stato membro e dopo essere stato presente in una delle zone di cui alla tabella III e con a bordo un quantitativo di una qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella, comunica, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto, alle autorità competenti di tale Stato membro:

il nome del porto o del luogo di sbarco,

l'ora di arrivo prevista nel porto o nel luogo di sbarco suddetto,

i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie per la quale sono presenti a bordo più di 50 kg.

17)

Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

Tabella III

Volumi degli sbarchi espressi in tonnellate per zona e specie soggette a condizioni speciali

Zona definita al punto:

Volume delle specie in tonnellate

Merluzzo bianco

PN

DP

2a.

Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d’Irlanda

1

2

PN

Previa notifica di cui al punto 16.

DP

Porto designato di cui al punto 19.

18)

Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che intende trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 16 con un preavviso di almeno 24 ore.

19)

Un peschereccio che ha operato nella zona di cui alla tabella III al di fuori del porto designato non può sbarcare un quantitativo di qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella (sotto DP).

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie o stock di cui all'articolo 12 del presente regolamento per ogni singolo sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

20)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 14, è pari a un margine massimo dell’8 % dal dato registrato nel giornale di bordo.

21)

È vietato detenere a bordo di un peschereccio, quale che sia il contenitore, quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti merluzzo bianco devono essere conservate separate da altri contenitori.

22)

Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato ai sensi del punto 19, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

23)

In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie di cui all'articolo 12 del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

24)

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.


(1)  Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

(2)  Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella Comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.

(3)  La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni del mese in questione.

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).».