29.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2004

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto attiene al salicilato di sodio e al fenvalerato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali formulati dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza salicilato di sodio è stata inserita nell’allegato II per tutte le specie produttrici di alimenti, pesci esclusi, ma solo per uso topico. Tale disposizione va estesa per includervi l’uso orale nelle specie bovina e suina, ad esclusione degli animali da produzione di latte per consumo umano.

(3)

Il limite massimo di residui provvisori per il fenvalerato scade il 1o luglio 2004. È opportuno consentire il completamento degli studi scientifici sulla sostanza e la validità dei limiti massimi di residui provvisori va pertanto prorogata al 1o luglio 2006.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Occorre prevedere un periodo adeguato prima che il regolamento entri in vigore, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche — eventualmente necessarie ai sensi del regolamento stesso — alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati, rilasciate conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), per tener conto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a partire dal 28 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.   La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90

2.   Composti organici

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Specie animali

«Salicilato di sodio

Bovina, suina (1)

B.   La/le seguente/i sostanza/e è/sono inserita/e nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90

2.   Agenti antiparassitari

2.2.   Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.3.   Piretroidi

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

«Fenvalerato  (2)

Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR)

Bovina

25 μg/kg

Muscolo

250 μg/kg

Grasso

25 μg/kg

Fegato

25 μg/kg

Rene

40 μg/kg

Latte


(1)  Per uso orale; uso non consentito per gli animali da produzione di latte per consumo umano.»

(2)  I limiti massimi di residui provvisori scadono l’1.7.2006.»